Art. 2.
  1.  Per  l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli
interventi  che  devono  essere  completati  entro 12 mesi dalla data
della  presente  ordinanza  e'  autorizzata, nel ripetto dei principi
generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:
    regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6,
comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
    regio  decreto  23 maggio  1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117, 119;
    legge  11 febbraio  1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno
1995,  n.  216,  e  18 novembre  1998,  n.  415,  art. 6, comma 5, ed
articoli  9,  10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25,
28,  29,  32,  34  e le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica   21 dicembre   1999,   n.   554,  strettamente  collegate
all'applicazione delle suindicate norme;
    decreto  legislativo  12 marzo  1995,  n. 157, come modificato ed
integrato  dal  decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli
6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
    decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive
modifiche ed integrazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;