(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato 1
                REGOLAMENTO DI GESTIONE SEMPLIFICATO
Premessa.
    Il  presente  documento  contiene indicazioni sulla redazione del
regolamento di gestione dei fondi comuni di investimento armonizzati,
allo  scopo  di semplificarne struttura e contenuti cosi' da renderne
piu'  agevole la fruizione (comprensione e confrontabilita') da parte
di tutti i suoi destinatari.
    Il  regolamento  non  deve contenere previsioni gia' contenute in
norme  primarie  o  secondarie.  Esso si compone di tre parti, tra le
quali vanno evitate ripetizioni:
      a) la scheda identificativa del prodotto;
      b) le previsioni relative alle caratteristiche del prodotto;
      c) le clausole generali.
    La   parte  a)  (Scheda  identificativa)  contiene  gli  elementi
essenziali di identificazione del fondo.
    La  parte c) (Clausole generali) contiene la disciplina comune ai
diversi  fondi  ("prodotti"),  come si ricava dall'esperienza fin qui
maturata.  Si e' evitato di riprodurre le disposizioni gia' contenute
in  norme  vigenti.  Eventuali,  eccezionali  e limitate deroghe alle
disposizioni  contenute  in  tale  parte  possono  essere  realizzate
espungendo la disposizione modificata e riportandola nella parte b).
    La  parte  b)  (Caratteristiche  del  prodotto)  e'  destinata ad
accogliere  i tratti distintivi del fondo o famiglia di fondi oggetto
del  regolamento,  e dunque le disposizioni relative alla politica di
investimento ed ai "ricavi" e "costi" dell'operazione.
    A  fini  istruttori,  dovra'  essere  fornita alla Banca d'Italia
evidenza delle parti eventualmente espunte dalla parte c), e inserite
nella parte b).
                      A) Scheda identificativa
    Il presente regolamento si compone di tre parti:
      a) scheda identificativa;
      b) caratteristiche del prodotto;
      c) clausole generali.
    Copia del regolamento viene consegnata al sottoscrittore.
                                  | fondo/i comune/i di investimento
                                  |      armonizzato/i aperto/i
 Denominazione e durata dei fondi |         denominato/i ...
---------------------------------------------------------------------
                                  |La durata del/i fondo/i è fissata
                                  |       al ....salvo proroga
---------------------------------------------------------------------
                                  | Indicare la denominazione della
                                  |   società, la sede legale e il
                                  |  numero di iscrizione all'albo;
                                  |indicare anche gli altri indirizzi
                                  | rilevanti (ad es. indirizzo url
Società di gestione del risparmio | del sito Internet della società)
---------------------------------------------------------------------
                                  | Indicare la denominazione della
                                  |   società, la sede legale e il
                                  |  numero di iscrizione all'albo;
                                  |indicare anche gli altri indirizzi
                                  | rilevanti (ad es. indirizzo url
  (eventuale) Società promotrice  | del sito Internet della società)
---------------------------------------------------------------------
                                  |  Denominazione, sede, numero di
                                  | iscrizione all'albo ed eventuali
                                  |dipendenze e succursali presso le
                                  |quali sono disponibili i prospetti
                                  |  contabili del/i fondo/i e sono
                                  |espletate le funzioni di emissione
                                  |   e rimborso dei certificati;
                                  |indicare anche gli altri indirizzi
                                  | rilevanti (ad es. indirizzo url
        Banca depositaria         |  del sito Internet della banca)
---------------------------------------------------------------------
                                  | Indicare il/i quotidiano/i nel/i
                                  |quale/i viene pubblicato il valore
                                  |  della quota nonché altre fonti
                                  |   dove è possibile rilevare il
                                  | valore della quota (ad es. sito
Periodicità di calcolo del valore |Internet della società di gestione
  della quota e quotidiano/i di   |etc.); indicare la periodicità con
 riferimento per la pubblicazione |la quale viene calcolato il valore
   del suo valore nonché delle    |della quota specificando i giorni
eventuali modifiche regolamentari |        di valorizzazione

                   B) Caratteristiche del prodotto
    Il presente regolamento si compone di tre parti:
      a) scheda identificativa;
      b) caratteristiche del prodotto;
      c) clausole generali.
    Copia del regolamento viene consegnata al sottoscrittore.
1) Politica di investimento del fondo.
    Indica  la  tipologia  del  fondo,  le  finalita'  (obiettivi  di
investimento, orizzonte temporale: breve/medio/lungo periodo, rischi,
ecc.),   l'oggetto   e  le  politiche  di  investimento  (criteri  di
ripartizione degli investimenti, con particolare riguardo alla natura
degli  strumenti  finanziari  e  altri  valori  in  cui  e' possibile
investire  il  patrimonio  del  fondo,  alla valuta di denominazione,
ecc.).
2) Proventi, risultati della gestione e modalita' di ripartizione.
    Indica i criteri relativi alla determinazione dei proventi ovvero
dei  risultati della gestione (se si tratta di fondo ad accumulazione
o  a  distribuzione)  e  le  eventuali  modalita'  di  ripartizione e
distribuzione.
3) Spese ed oneri a carico dei partecipanti e del fondo.
    Stabilisce le spese a carico del fondo e la misura o i criteri di
determinazione  delle provvigioni spettanti alla societa' di gestione
del  risparmio,  alla  banca  depositaria  ecc. nonche' degli oneri a
carico dei partecipanti.
4) Sottoscrizione, rimborso ed operazioni di passaggio fra fondi.
    Stabilisce le modalita' della sottoscrizione e del rimborso delle
quote  (ad  esempio:  piani  di  accumulo;  rimborsi  programmati; le
modalita'  dell'operazione di passaggio fra fondi); stabilisce i casi
eventuali  in  cui  le  operazioni  di  rimborso possono avvenire con
modalita'  diverse  da  quelle  ordinarie.  Indica  le  modalita'  di
adesione,   le  caratteristiche  e  il  funzionamento  dell'eventuale
abbinamento del fondo ad un conto corrente bancario.
Disposizioni eventuali.
5) Compiti della societa' promotrice e compiti della societa' gestore
    (se diversa dalla societa' promotrice).
    Definisce  la  ripartizione  dei  compiti  tra  tali soggetti e i
rapporti  intercorrenti  tra  tali soggetti e i partecipanti al fondo
(al  riguardo  deve  essere  precisato  che  indipendentemente  dalla
ripartizione dei compiti tra i due soggetti, la societa' promotrice e
il  gestore  sono  comunque  responsabili in solido nei confronti dei
partecipanti).
6) Indica  eventuali,  eccezionali  disposizioni  che  derogano  alle
clausole     generali indicate nella parte c).
                        C) Clausole generali
    Il presente regolamento si compone di tre parti:
      a) scheda identificativa;
      b) caratteristiche del prodotto;
      c) clausole generali.
    Copia del regolamento viene consegnata al sottoscrittore.
1) Partecipazione al fondo:
    1. La   partecipazione   al   fondo  si  realizza  attraverso  la
sottoscrizione  di  quote  o  il loro successivo acquisto a qualsiasi
titolo.
    2. La  sottoscrizione  di  quote  puo' avvenire solo a fronte del
versamento  di  un  importo  corrispondente  al valore delle quote di
partecipazione.
    3. La  SGR  impegna  contrattualmente  - anche ai sensi dell'art.
1411  del  codice  civile  -  i collocatori a inoltrare le domande di
sottoscrizione  e i relativi mezzi di pagamento alla SGR o alla banca
depositaria    (qualora   la   societa'   elegga   domicilio   presso
quest'ultima) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo
a quello della relativa ricezione.
    4. La  SGR  provvede  a  determinare  il  numero  delle  quote di
partecipazione e frazioni millesimali arrotondate per difetto di esse
da   attribuire   ad   ogni   partecipante  dividendo  l'importo  del
versamento,  al netto degli oneri e dei rimborsi spese, per il valore
unitario della quota relativo al giorno di riferimento.
    5. Il  giorno  di  riferimento  e'  il  giorno  in  cui la SGR ha
ricevuto  notizia  certa  della  sottoscrizione  o, se successivo, il
giorno  di  decorrenza  dei giorni di valuta riconosciuti al mezzo di
pagamento   indicati  nel  modulo  di  sottoscrizione.  Nel  caso  di
bonifico,  il  giorno  di  valuta  e' quello riconosciuto dalla banca
ordinante.  Le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo
al  giorno  di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la
valorizzazione  del  fondo, le quote vengono assegnate sulla base del
valore  relativo  al  primo giorno successivo di valorizzazione della
quota.
    6. Per  i  contratti  stipulati  mediante  offerta fuori sede, il
giorno  di  riferimento  non  potra'  essere  antecedente a quello di
efficacia  dei  contratti  medesimi ai sensi dell'art. 30 del decreto
legislativo n. 58/1998.
    7. Nel   caso   di   sottoscrizione   di   quote   derivanti  dal
reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal fondo la valuta dovra'
coincidere  con  la  data  di  messa  in pagamento degli utili/ricavi
stessi.
    8. Qualora  il  versamento  sia  effettuato  in valuta diversa da
quella   di  denominazione  del  fondo,  il  relativo  importo  viene
convertito  nella  valuta  di  denominazione del fondo utilizzando il
tasso  di  cambio  rilevato  dalla  Banca d'Italia, dalla BCE, ovvero
tassi  di  cambio  correnti  accertati  su  mercati  di  rilevanza  e
significativita' internazionale nel giorno di riferimento.
    9. In  caso  di  mancato  buon fine del mezzo di pagamento la SGR
procede  alla  liquidazione  delle  quote  assegnate  e si rivale sul
ricavato    che   si   intende   definitivamente   acquisito,   salvo
ogni maggiore danno.
    10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al
sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento.
    11. L'importo  netto  della  sottoscrizione  viene  attribuito al
fondo il giorno di regolamento dei corrispettivi con la stessa valuta
riconosciuta  dalla banca depositaria ai mezzi di pagamento prescelti
dal sottoscrittore.
    12. Per  giorno  di  regolamento  dei corrispettivi si intende il
giorno  successivo  a  quello  cui si riferisce il valore della quota
applicato alla sottoscrizione.
    13. La  partecipazione  al  fondo  non  puo' essere subordinata a
condizioni,  vincoli  o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli
indicati nel regolamento.
2) Quote e certificati di partecipazione.
    1.  I  certificati  possono essere emessi per un numero intero di
quote  e/o  frazioni  di esse, nominativi o al portatore a scelta del
partecipante.
    2.  La  banca  depositaria,  su  indicazioni  della  SGR, mette a
disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella
Scheda   identificativa,   a  partire  dal  primo  giorno  lavorativo
successivo al giorno di regolamento dei corrispettivi.
    3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione,
il   partecipante   puo'   sempre   chiedere  -  sia  all'atto  della
sottoscrizione  sia  successivamente  -  l'emissione  del certificato
rappresentativo   di   tutte  o  parte  delle  proprie  quote  ovvero
l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore,
tenuto  in deposito gratuito presso la banca depositaria con rubriche
distinte  per singoli partecipanti. E' facolta' della banca procedere
-  senza  oneri  per il fondo o per i partecipanti - al frazionamento
del  certificato  cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei
singoli  partecipanti.  Il  partecipante  che  lo  ritenga utile puo'
chiedere   che   le  quote  di  pertinenza  immesse  nel  certificato
cumulativo  trovino  evidenza  in  un  conto di deposito titoli a lui
intestato.   La  tenuta  di  tale  conto,  peraltro,  comportera'  la
corresponsione  dei  costi  previsti  nel  relativo  contratto che il
partecipante  dovra' sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri
fiscali previsti dalle norme vigenti.
    4.  A  richiesta  degli aventi diritto, e' ammessa la conversione
dei  certificati  da  nominativi al portatore e viceversa, nonche' il
loro frazionamento o il raggruppamento.
    5.  In  occasione  di  sottoscrizioni  la  consegna materiale del
certificato  all'avente  diritto  puo'  essere prorogata per il tempo
necessario  per  la verifica del buon esito del titolo di pagamento e
comunque non oltre trenta giorni dal giorno di riferimento.
3) Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti.
    1.   L'attuazione   della  politica  di  investimento  spetta  al
consiglio  di amministrazione della SGR il quale, senza limitazione o
esonero  di  responsabilita',  puo'  conferire deleghe, conformemente
alle previsioni statutarie ed alle disposizioni di vigilanza.
    2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le
modalita'  di  esercizio  della  funzione  di  controllo da parte del
delegante e della banca depositaria.
    3.  La  sostituzione  della  SGR puo' avvenire per impossibilita'
sopravvenuta  della  SGR  a  svolgere  la  sua  attivita'  ovvero per
decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni.
La  sostituzione  puo'  essere  effettuata  solo  previa modifica del
regolamento  approvata  dalla  Banca d'Italia e avviene con modalita'
tali da evitare soluzioni di continuita' nell'operativita' del fondo.
4) Spese a carico della SGR.
    1.  Sono  a  carico  della  SGR  tutte  le  spese  necessarie per
l'amministrazione  della  stessa, ivi comprese quelle connesse con la
commercializzazione delle quote e con la scelta degli investimenti.
    2.  Tutti gli oneri non esplicitamente indicati come a carico dei
partecipanti o dei fondi sono a carico della SGR.
5) Valore unitario della quota e sua pubblicazione.
    1.  Il  valore  unitario  della  quota  viene calcolato secondo i
criteri  stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicita' indicata
nella  Scheda  identificativa,  dividendo il valore complessivo netto
del  fondo  per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi
al  giorno  di  riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali
criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
    2.  La  SGR  sospende  il calcolo e/o la pubblicazione del valore
unitario  della  quota  in  situazioni  di  forza maggiore che non ne
consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.
    3.  Al  cessare  di tali situazioni la SGR determinera' il valore
unitario  della  quota  e  provvedera'  alla  sua  divulgazione sul/i
quotidiano/i  indicato/i  nella  scheda  identificativa. Analogamente
verranno  pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la
sola pubblicazione.
6) Rimborso delle quote.
    1.  I  partecipanti  al  fondo  possono,  in  qualsiasi  momento,
chiedere   alla  SGR  il  rimborso  totale  o  parziale  delle  quote
possedute.  Il  rimborso  puo' essere sospeso nei casi previsti dalla
legge,  dal  presente  regolamento  e  nel  corso delle operazioni di
liquidazione del fondo.
    2.   La   richiesta   di   rimborso   corredata  dei  certificati
rappresentativi  delle  quote da rimborsare, se emessi, deve avvenire
mediante  apposita  domanda.  La  domanda  deve  essere  presentata o
inviata  alla  SGR  direttamente ovvero per il tramite di un soggetto
incaricato del collocamento.
    3. La domanda di rimborso - la quale puo' essere redatta in forma
libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
      la denominazione del fondo oggetto di disinvestimento;
      le generalita' del richiedente;
      il  numero  delle  quote  ovvero,  in  alternativa, la somma da
liquidare;
      il  mezzo  di  pagamento prescelto e le altre istruzioni per la
corresponsione dell'importo da rimborsare;
      in  caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative
al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
      gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
    4.  La  SGR  impegna  contrattualmente - anche ai sensi dell'art.
1411  del  codice  civile  -  i collocatori ad inviarle le domande di
rimborso  raccolte  entro  e  non  oltre  il  primo giorno lavorativo
successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute.
    5.  Il  valore  del  rimborso  e'  determinato  in base al valore
unitario  delle  quote del giorno di ricezione della domanda da parte
della SGR.
    6.  Quando  nel giorno di ricezione della domanda non e' prevista
la valorizzazione del fondo, il valore del rimborso e' determinato in
base al primo valore del fondo successivamente determinato. Qualora a
tale  data  il  controvalore  delle  quote  non raggiunga l'ammontare
dell'importo  eventualmente  definito  dal  partecipante, la relativa
disposizione   verra'   eseguita   fino  a  concorrenza  dell'importo
disponibile.
    7.  La  SGR  provvede, tramite la banca depositaria, al pagamento
dell'importo nel piu' breve tempo possibile e non oltre il termine di
quindici  giorni  dalla  data in cui la domanda e' pervenuta, salvi i
casi di sospensione del diritto di rimborso.
    8.  La SGR ha facolta' di sospendere per un periodo non superiore
ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano
presentate  richieste  il  cui ammontare - in relazione all'andamento
dei  mercati  -  richieda  smobilizzi  che  potrebbero arrecare grave
pregiudizio  ai  partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di
sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza
del periodo stesso.
    9.  L'estinzione  dell'obbligazione  di  rimborso si determina al
momento  della  ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente
diritto.
7) Modifiche del regolamento.
    1.  Il  contenuto  di  ogni  modifica regolamentare e' pubblicato
mediante   avviso   sul/sui   quotidiano/i   indicati   nella  scheda
identificativa.
    2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della
SGR   o   della   banca   depositaria,   ovvero   che   interessi  la
caratterizzazione  del  fondo  o  incida sui diritti patrimoniali dei
partecipanti  sara'  sospesa per i centottanta giorni successivi alla
pubblicazione  della  modifica stessa. Le modifiche regolamentari che
comportino  un  incremento  degli oneri a carico dei partecipanti non
trovano  comunque  applicazione  per gli importi gia' sottoscritti al
momento  dell'entrata  in  vigore  delle  modifiche  nonche'  per gli
importi  ancora da versare in relazione a piani di accumulazione gia'
stipulati.
    3.  La  SGR potra' richiedere alla Banca d'Italia termini ridotti
di   efficacia   nei   casi  in  cui  cio'  sia  funzionale  al  buon
funzionamento   del   fondo  e  non  contrasti  con  l'interesse  dei
partecipanti.
    4.  Negli  altri  casi,  il  termine di efficacia, che decorrera'
dalla data di pubblicazione delle modifiche sul/i quotidiano/i di cui
sopra,  sara'  stabilito  dalla  SGR, tenuto conto dell'interesse dei
partecipanti.
    5.  Copia  dei regolamenti modificati e' inviata gratuitamente ai
partecipanti che ne fanno richiesta.
8) Liquidazione del fondo.
    1.  La  liquidazione del fondo ha luogo alla scadenza del termine
indicato  nella  scheda identificativa o di quello eventuale al quale
esso e' stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
      in caso di scioglimento della SGR;
      in  caso  di  rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta
causa,  da parte della SGR, all'attivita' di gestione del fondo, e in
particolare in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non
consentire   un'efficiente   prestazione   dei   servizi  gestori  ed
amministrativi;
    2.  La  liquidazione  del fondo viene deliberata dal consiglio di
amministrazione della SGR. La SGR informa preventivamente l'organo di
vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
    3.  Dell'avvenuta delibera viene informato l'organo di vigilanza.
La liquidazione avverra' secondo le seguenti modalita':
      a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del fondo,
deve  essere  pubblicato  sul/i  quotidiano/i indicato/i nella scheda
identificativa, per almeno tre volte a distanza di una settimana;
      b) a  partire  dalla  data della delibera di scioglimento cessa
ogni  ulteriore attivita' d'investimento e l'emissione ed il rimborso
delle quote sono sospesi;
      c) a  partire dal giorno successivo alla terza pubblicazione di
cui  alla  lettera  a) la SGR provvede a liquidare l'attivo del fondo
nell'interesse  dei  partecipanti,  sotto  il  controllo del collegio
sindacale,  secondo  il piano di smobilizzo predisposto dal consiglio
di  amministrazione  e portato a conoscenza dell'organo di vigilanza,
realizzando   alle  migliori  condizioni  possibili  i  beni  che  lo
compongono;
      d) terminate  le  operazioni  di  realizzo,  la  SGR  redige un
rendiconto  finale  di  liquidazione,  accompagnato  da una relazione
illustrativa  degli  amministratori,  attribuendo a ciascuna quota un
valore  pari  al  rapporto  fra  l'ammontare  delle  attivita'  nette
realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
      e) la  societa'  incaricata della revisione contabile della SGR
provvede  alla  revisione  della  contabilita'  delle  operazioni  di
liquidazione  nonche'  alla  formulazione  del  proprio  giudizio sul
rendiconto finale di liquidazione;
      f) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione
illustrativa  di  accompagnamento restano depositati e affissi presso
la  SGR  e la banca depositaria nonche' pubblicati nel/i quotidiano/i
di  cui  alla  Scheda identificativa, con l'indicazione della data di
inizio   delle  operazioni  di  rimborso.  Ogni  partecipante  potra'
prendere  visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a
sue spese;
      g) la  banca  depositaria,  su istruzioni della SGR provvede al
rimborso  delle  quote nella misura prevista dal rendiconto finale di
liquidazione,  previo  ritiro  ed  annullamento  dei  certificati  se
emessi;
      h) le   somme   spettanti  ai  partecipanti  eventualmente  non
riscosse  entro  tre  mesi  a  far  tempo  dalla  data  di inizio del
pagamento,  rimangono  depositate  presso  la banca depositaria in un
conto  intestato  alla  SGR, con l'indicazione che si tratta di averi
della   liquidazione   del  fondo,  con  sottorubriche  indicanti  le
generalita' dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
      i) i  diritti  incorporati  nei  certificati e nelle cedole non
presentati  per  il  rimborso  secondo  quanto indicato al precedente
punto h) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei
termini  di  legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di
rimborso di cui alla lettera f).