(all. 2 - art. 1)
                                                           Allegato 2
1) Procedura di approvazione dei regolamenti semplificati.
    La   domanda   di  approvazione  del  regolamento  e'  presentata
- secondo  la  vigente procedura - dalla SGR alla filiale della Banca
d'Italia  competente  per  territorio,  specificando che si tratta di
regolamento semplificato.
    Alla domanda sono allegati:
      a) attestazione  dei  competenti  organi  aziendali  della  SGR
relativa alla conformita' del regolamento allo schema semplificato;
      b) copia  del  regolamento e della delibera di approvazione del
competente  organo  aziendale.  Nel caso in cui la societa' non abbia
apportato  modifiche  alle  "clausole generali" queste ultime possono
non essere inviate;
      c) nel  caso in cui la societa' abbia apportato modifiche - che
dovranno  essere  limitate  e  circoscritte  con  precisione  -  alle
"clausole  generali",  nel  testo trasmesso devono essere chiaramente
evidenziate  le  parti  modificate  (come specificato in premessa, le
eventuali,  eccezionali  modifiche  alle clausole generali comportano
che  la  parte  modificata  andra'  espunta dalle clausole generali e
riportata in apposito articolo delle caratteristiche del prodotto);
      d) nel  caso  in  cui  il fondo sia promosso e gestito da due o
piu' SGR distinte, copia delle convenzioni stipulate tra loro nonche'
delle  delibere  assunte  allo  scopo  dagli  organi competenti delle
predette societa';
      e) accettazione   dell'incarico   da   parte  della  banca  che
svolgera' funzioni di depositaria del fondo.
2) Termini di approvazione.
    L'approvazione   del   regolamento   semplificato  del  fondo  e'
comunicata dalla Banca d'Italia alla SGR istante entro:
      a) venti  giorni  dalla  data  di ricezione della domanda per i
regolamenti  che  riproducono  integralmente il testo delle "clausole
generali", senza alcuna deroga;
      b) quarantacinque  giorni dalla data di ricezione della domanda
per  i  regolamenti  che prevedono limitate, eccezionali deroghe alle
clausole generali.
    L'approvazione  si  intende  comunque rilasciata se la stessa non
sia stata negata con provvedimento motivato entro i suddetti termini.
    La  domanda  si  intende  ricevuta  nel  giorno  in  cui e' stata
consegnata  direttamente alla filiale competente ovvero nel giorno in
cui  e'  pervenuta  alla  filale  medesima,  se  spedita  per lettera
raccomandata a.r.
    In  tutti  i  casi in cui il regolamento sia incompatibile con lo
schema  semplificato  o la documentazione prodotta risulti incompleta
il termine di silenzio-assenso e' interrotto.
    Dell'interruzione  del termine viene data comunicazione alla SGR.
Quest'ultima  dovra'  apportare  le  necessarie  modifiche al testo o
redigere  un  regolamento  secondo  i  criteri  ordinari.  I tempi di
approvazione  di  tale  regolamento saranno quelli previsti dall'art.
39, comma 4, del testo unico dell'intermediazione finanziaria.
    Il  regolamento  e'  compatibile  con  quello  semplificato nelle
ipotesi  in  cui lo schema adottato riproduca integralmente quello di
riferimento  per quanto concerne sia la struttura del regolamento sia
le singole disposizioni.
    Con  riferimento alle modifiche che possono essere apportate alle
"clausole  generali", le stesse dovranno essere limitate nel numero e
nella  portata  (e'  ad esempio compatibile prevedere che le quote di
partecipazione  al  fondo  possono  essere  emesse solo per un numero
intero di esse).
    Considerata  la  novita' della materia, nell'intento di agevolare
la redazione del nuovo schema regolamentare, le SGR potranno chiedere
alla Banca d'Italia ogni eventuale chiarimento, anche sottoponendo il
testo  del  regolamento prima della delibera di approvazione da parte
del competente organo aziendale.
3) Modifiche dei regolamenti semplificati.
    Le   modifiche  al  regolamento  semplificato  sono  soggette  ad
approvazione  della  Banca  d'Italia,  secondo  i termini indicati al
precedente paragrafo.
    Allo   scopo   di   rendere   piu'  efficiente  la  procedura  di
approvazione  delle  modifiche apportate al regolamento semplificato,
la SGR:
      a) inoltra   alla   Banca   d'Italia   -  oltre  alla  delibera
dell'organo  aziendale  competente  -  le  sole parti del regolamento
interessate dalle variazioni, comparate con la formulazione del testo
vigente e accompagnate dalle motivazioni sottostanti l'intervento;
      b) qualora   le   variazioni   influiscano  sulla  politica  di
investimento  del  fondo  ovvero  modifichino  il regime delle spese,
illustra   gli   indirizzi  strategici  entro  i  quali  deve  essere
inquadrata la richiesta di modifica del regolamento.
    A  seguito  dell'approvazione  delle  modifiche richieste, la SGR
invia  alla  Banca  d'Italia  il testo aggiornato del regolamento (la
parte terza "clausole generali" del regolamento andra' trasmessa solo
nelle  limitate  ipotesi in cui sia stata modificata). Tale invio, da
effettuare  prima  della pubblicazione delle modifiche introdotte, e'
accompagnato  dall'attestazione  di conformita' del testo trasmesso a
quello  risultante  dalle modifiche stesse. Vanno inoltre comunicati,
utilizzando lo schema riportato in allegato, la data di pubblicazione
e i termini di efficacia delle modifiche.
4) Fondi con regolamenti gia' approvati.
    Le  SGR che intendano trasfondere nel nuovo schema il regolamento
di  gestione  di  un  fondo  armonizzato  gia'  approvato,  inoltrano
apposita  domanda  alla  filiale  della Banca d'Italia competente per
territorio,   specificando   che   si  tratta  di  "trascrizione  del
regolamento  di  gestione del fondo armonizzato ... (indicare il nome
del  fondo):  regolamento semplificato". La trascrizione non comporta
novazione.
    Alla domanda sono allegati:
      a) attestazione  dei  competenti  organi  aziendali  della  SGR
relativa alla conformita' del regolamento allo schema semplificato;
      b) copia del regolamento di gestione del fondo e della delibera
di approvazione da parte dei competenti organi aziendali. Nel caso in
cui  la  societa'  non  abbia  apportato  modifiche  alla parte terza
(clausole generali) questa potra' non essere trasmessa;
      c) copia del regolamento di gestione vigente;
      d) attestazione  dei  competenti  organi  aziendali  della  SGR
relativa alla piena equivalenza del nuovo testo con il precedente.
    In  fase  di  prima applicazione del nuovo schema, le SGR avranno
cura  di  dilazionare  opportunamente le trascrizioni dei regolamenti
approvati in un congruo arco temporale.
    In  particolare,  il  passaggio allo schema semplificato non deve
generare  modifiche  al  contenuto disciplinare del regolamento. Tale
questione  assume particolare rilevanza con riferimento alla parte b)
"caratteristiche del prodotto", nella redazione della quale si dovra'
tendere a riprodurre le dizioni presenti nel testo precedente.