Allegato 2 1) Procedura di approvazione dei regolamenti semplificati. La domanda di approvazione del regolamento e' presentata - secondo la vigente procedura - dalla SGR alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio, specificando che si tratta di regolamento semplificato. Alla domanda sono allegati: a) attestazione dei competenti organi aziendali della SGR relativa alla conformita' del regolamento allo schema semplificato; b) copia del regolamento e della delibera di approvazione del competente organo aziendale. Nel caso in cui la societa' non abbia apportato modifiche alle "clausole generali" queste ultime possono non essere inviate; c) nel caso in cui la societa' abbia apportato modifiche - che dovranno essere limitate e circoscritte con precisione - alle "clausole generali", nel testo trasmesso devono essere chiaramente evidenziate le parti modificate (come specificato in premessa, le eventuali, eccezionali modifiche alle clausole generali comportano che la parte modificata andra' espunta dalle clausole generali e riportata in apposito articolo delle caratteristiche del prodotto); d) nel caso in cui il fondo sia promosso e gestito da due o piu' SGR distinte, copia delle convenzioni stipulate tra loro nonche' delle delibere assunte allo scopo dagli organi competenti delle predette societa'; e) accettazione dell'incarico da parte della banca che svolgera' funzioni di depositaria del fondo. 2) Termini di approvazione. L'approvazione del regolamento semplificato del fondo e' comunicata dalla Banca d'Italia alla SGR istante entro: a) venti giorni dalla data di ricezione della domanda per i regolamenti che riproducono integralmente il testo delle "clausole generali", senza alcuna deroga; b) quarantacinque giorni dalla data di ricezione della domanda per i regolamenti che prevedono limitate, eccezionali deroghe alle clausole generali. L'approvazione si intende comunque rilasciata se la stessa non sia stata negata con provvedimento motivato entro i suddetti termini. La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui e' stata consegnata direttamente alla filiale competente ovvero nel giorno in cui e' pervenuta alla filale medesima, se spedita per lettera raccomandata a.r. In tutti i casi in cui il regolamento sia incompatibile con lo schema semplificato o la documentazione prodotta risulti incompleta il termine di silenzio-assenso e' interrotto. Dell'interruzione del termine viene data comunicazione alla SGR. Quest'ultima dovra' apportare le necessarie modifiche al testo o redigere un regolamento secondo i criteri ordinari. I tempi di approvazione di tale regolamento saranno quelli previsti dall'art. 39, comma 4, del testo unico dell'intermediazione finanziaria. Il regolamento e' compatibile con quello semplificato nelle ipotesi in cui lo schema adottato riproduca integralmente quello di riferimento per quanto concerne sia la struttura del regolamento sia le singole disposizioni. Con riferimento alle modifiche che possono essere apportate alle "clausole generali", le stesse dovranno essere limitate nel numero e nella portata (e' ad esempio compatibile prevedere che le quote di partecipazione al fondo possono essere emesse solo per un numero intero di esse). Considerata la novita' della materia, nell'intento di agevolare la redazione del nuovo schema regolamentare, le SGR potranno chiedere alla Banca d'Italia ogni eventuale chiarimento, anche sottoponendo il testo del regolamento prima della delibera di approvazione da parte del competente organo aziendale. 3) Modifiche dei regolamenti semplificati. Le modifiche al regolamento semplificato sono soggette ad approvazione della Banca d'Italia, secondo i termini indicati al precedente paragrafo. Allo scopo di rendere piu' efficiente la procedura di approvazione delle modifiche apportate al regolamento semplificato, la SGR: a) inoltra alla Banca d'Italia - oltre alla delibera dell'organo aziendale competente - le sole parti del regolamento interessate dalle variazioni, comparate con la formulazione del testo vigente e accompagnate dalle motivazioni sottostanti l'intervento; b) qualora le variazioni influiscano sulla politica di investimento del fondo ovvero modifichino il regime delle spese, illustra gli indirizzi strategici entro i quali deve essere inquadrata la richiesta di modifica del regolamento. A seguito dell'approvazione delle modifiche richieste, la SGR invia alla Banca d'Italia il testo aggiornato del regolamento (la parte terza "clausole generali" del regolamento andra' trasmessa solo nelle limitate ipotesi in cui sia stata modificata). Tale invio, da effettuare prima della pubblicazione delle modifiche introdotte, e' accompagnato dall'attestazione di conformita' del testo trasmesso a quello risultante dalle modifiche stesse. Vanno inoltre comunicati, utilizzando lo schema riportato in allegato, la data di pubblicazione e i termini di efficacia delle modifiche. 4) Fondi con regolamenti gia' approvati. Le SGR che intendano trasfondere nel nuovo schema il regolamento di gestione di un fondo armonizzato gia' approvato, inoltrano apposita domanda alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio, specificando che si tratta di "trascrizione del regolamento di gestione del fondo armonizzato ... (indicare il nome del fondo): regolamento semplificato". La trascrizione non comporta novazione. Alla domanda sono allegati: a) attestazione dei competenti organi aziendali della SGR relativa alla conformita' del regolamento allo schema semplificato; b) copia del regolamento di gestione del fondo e della delibera di approvazione da parte dei competenti organi aziendali. Nel caso in cui la societa' non abbia apportato modifiche alla parte terza (clausole generali) questa potra' non essere trasmessa; c) copia del regolamento di gestione vigente; d) attestazione dei competenti organi aziendali della SGR relativa alla piena equivalenza del nuovo testo con il precedente. In fase di prima applicazione del nuovo schema, le SGR avranno cura di dilazionare opportunamente le trascrizioni dei regolamenti approvati in un congruo arco temporale. In particolare, il passaggio allo schema semplificato non deve generare modifiche al contenuto disciplinare del regolamento. Tale questione assume particolare rilevanza con riferimento alla parte b) "caratteristiche del prodotto", nella redazione della quale si dovra' tendere a riprodurre le dizioni presenti nel testo precedente.