IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate

  Visto  il  decreto  legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, di riforma
della  disciplina  fiscale  della  previdenza  complementare, a norma
dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
  Visto  l'art. 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
introdotto  dall'art.  2  del decreto legislativo n. 47 del 2000, che
disciplina  le  forme  pensionistiche  individuali  attuate  mediante
contratti di assicurazione sulla vita;
  Visto  l'art.  10, comma 3, del decreto legislativo n. 47 del 2000,
il  quale prevede che, per l'adempimento degli obblighi derivanti dai
contratti   di  assicurazione  di  cui  all'art.  9-ter  del  decreto
legislativo n. 124 del 1993, le imprese di assicurazione operanti nel
territorio  dello  Stato  in  regime  di  liberta'  di prestazione di
servizi  devono  nominare  un  rappresentante  fiscale  residente nel
territorio   dello   Stato,   che   ha   il   compito  di  comunicare
all'amministrazione  finanziaria  i  dati  relativi  ai  soggetti che
stipulano i predetti contratti;
  Visti  gli  articoli  3,  comma  2,  e  16  del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n.  29,  come  modificato  dal decreto legislativo
31 marzo  1998,  n.  80,  concernenti  l'esercizio  dei  poteri  e le
attribuzioni dei dirigenti generali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale in altro Stato
membro  dell'Unione  europea e operanti nel territorio dello Stato in
regime   di   libera   prestazione   di  servizi  che  attuano  forme
pensionistiche  individuali  mediante la stipula dei contratti di cui
all'art.  9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 devono
nominare  un  rappresentante  fiscale, residente nel territorio dello
Stato,  per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite ai sensi
dell'art.  10,  comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
47.
  2.  Le  imprese  di  cui  al comma 1, che dispongono nel territorio
dello  Stato di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale
stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.