Art. 2. 1. Per ciascuno dei contratti di cui all'art. 1, il rappresentante fiscale deve tenere un registro in cui vanno annotati le generalita' dell'assicurato, il numero progressivo, la data di decorrenza, i premi incassati e, previa comunicazione da parte del contraente stesso, l'importo di essi non dedotto dal contraente, nonche' le prestazioni corrisposte. 2. Il rappresentante fiscale deve comunicare nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta, da presentare entro il termine stabilito per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, i dati dei soggetti che nell'anno precedente hanno corrisposto i premi relativi ai contratti di cui all'art. 1, nonche' quelli dei soggetti che hanno percepito la prestazione.