Art. 2.
  1.  Per ciascuno dei contratti di cui all'art. 1, il rappresentante
fiscale  deve tenere un registro in cui vanno annotati le generalita'
dell'assicurato,  il  numero  progressivo,  la  data di decorrenza, i
premi  incassati  e,  previa  comunicazione  da  parte del contraente
stesso,  l'importo  di  essi  non  dedotto dal contraente, nonche' le
prestazioni corrisposte.
  2.  Il  rappresentante  fiscale  deve  comunicare  nel  modello  di
dichiarazione del sostituto d'imposta, da presentare entro il termine
stabilito   per  i  soggetti  non  tenuti  alla  presentazione  della
dichiarazione unificata, i dati dei soggetti che nell'anno precedente
hanno  corrisposto  i  premi relativi ai contratti di cui all'art. 1,
nonche' quelli dei soggetti che hanno percepito la prestazione.