Art. 26.
               (Istituzione dell'Ufficiale elettorale)
1.  Dopo  l'articolo  4 del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato  attivo  e  per  la tenuta e la revisione delle liste
elettorali,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo  1967,  n.  223,  di seguito denominato "decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223," e' inserito il seguente:
"Art.  4-bis.  -  1.  Alla  tenuta  e  all'aggiornamento  delle liste
elettorali  provvede  l'Ufficio  elettorale,  secondo  le  norme  del
presente testo unico.
2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale
elettorale e' il sindaco, quale Ufficiale del Governo. Nei comuni con
popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale
e'  la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15
del presente testo unico.
3.  Il  sindaco  puo'  delegare  e  revocare le funzioni di Ufficiale
elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.
4.  Ogni  delegazione  e revoca delle funzioni di cui al comma 3 deve
essere approvata dal prefetto.
5.  Se il sindaco e' sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo,
i  poteri  previsti  nel  presente  articolo  spettano al commissario
prefettizio  incaricato  di  esercitare  dette  funzioni.  Egli  puo'
delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario, o
impiegato del comune.
6.  In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni
di  Ufficiale elettorale, sempreche' non siano state delegate a norma
del  comma 3, sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal
consigliere anziano".
2.  Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:
"Esse    debbono   essere   autenticate,   mediante   sottoscrizione,
dall'Ufficiale  elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e'
la  Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono essere
autenticate,  mediante  sottoscrizione, dal presidente della medesima
Commissione e dal segretario".
3.  All'articolo  12  del  decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al  primo  comma,  dopo  le parole: "Il Consiglio comunale," sono
inserite  le seguenti: "nei comuni con popolazione pari o superiore a
15.000 abitanti,";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"La Commissione e' composta dal sindaco e da sei componenti effettivi
e  sei supplenti nei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri,
ovvero  da otto componenti effettivi ed otto supplenti nei comuni cui
sono assegnati piu' di 50 consiglieri".
4.  Il  primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:
"Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale
comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo
e  sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero
di  voti  purche'  non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio e'
composto  da  un  numero  di  membri  pari o inferiore a 50, ovvero a
quattro nei comuni il cui consiglio e' composto da piu' di 50 membri.
A parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'".
5.  All'articolo  14  del  decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma sono soppresse le parole: ", nei comuni con oltre
10.000 abitanti,";
b) al terzo comma sono soppresse le parole: "cinque o".
6. Il primo periodo dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica  20  marzo  1967,  n. 223, e' sostituito dai seguenti: "Di
tutte   le  operazioni  compiute  dall'Ufficiale  elettorale  per  la
revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro,
un  verbale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione
elettorale  comunale  il  verbale  e'  redatto  dal  segretario ed e'
sottoscritto  dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal
segretario".
7.  All'articolo  18, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  20  marzo  1967, n. 223, le parole: "dal presidente della
Commissione   comunale   e  dal  segretario"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "dall'Ufficiale  elettorale"  ed  e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo:  "Nel  caso  in  cui  l'Ufficiale elettorale e' la
Commissione  elettorale  comunale i predetti elenchi sono firmati dal
presidente della stessa Commissione e dal segretario"
8.  All'articolo  30  del  decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al secondo comma, le parole: "la Commissione elettorale comunale,
con  l'assistenza  del  segretario,"  sono sostituite dalle seguenti:
"l'Ufficiale elettorale";
b)  al  terzo  comma,  le  parole:  "dal presidente della Commissione
elettorale comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti:
"dall'Ufficiale  elettorale"  ed  e'  aggiunto,  in fine, il seguente
periodo:  "Nel  caso  in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione
elettorale  comunale  il  predetto  verbale e' firmato dal presidente
della Commissione e dal segretario".
9. Al secondo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica  20 marzo 1967, n. 223, le parole: ", con l'assistenza del
segretario,  dalla  Commissione  elettorale comunale" sono sostituite
dalle seguenti: "dall'Ufficiale elettorale".
10.  All'articolo  37  del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo  1967,  n.  223,  le  parole: "dai componenti della Commissione
comunale   e   dal   segretario"   sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dall'Ufficiale elettorale".
11.  All'articolo  49  del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo  1967, n. 223, le parole: "e delle Commissioni elettorali" sono
sostituite  dalle  seguenti:  ",  degli  Ufficiali elettorali e delle
Commissioni elettorali circondariali".
12.  L'articolo  52  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:
"Art.  52. - 1. Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, l'Ufficiale
elettorale,  i  componenti delle Commissioni elettorali circondariali
ed  i  rispettivi  segretari  sono  personalmente  responsabili della
regolarita'  degli  adempimenti  loro  assegnati  dal  presente testo
unico".
13.   In  tutte  le  leggi  o  decreti,  aventi  ad  oggetto  materia
elettorale,   che   fanno  riferimento  alla  Commissione  elettorale
comunale, tale riferimento si intende all'Ufficiale elettorale.
14.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo hanno effetto a
decorrere dal 1ยบ gennaio 2002.
 
          Note all'articolo 26
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
          1967, n. 223, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile
          1967,  n.  106,  reca  "Approvazione  del testo unico delle
          leggi  per  la  disciplina  dell'elettorato attivo e per la
          tenuta e la revisione delle liste elettorali". Si trascrive
          il  testo  dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
          Repubblica 20 marzo 1967, n. 223:
              "Articolo  4.  (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 3 e
          legge  22  gennaio  1966, n. 1, art. 3). - Sono iscritti di
          ufficio  nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo
          i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella
          perdita  definitiva  o  temporanea  del  diritto elettorale
          attivo,   sono  compresi  nell'anagrafe  della  popolazione
          residente   nel   comune  o  nell'anagrafe  degli  italiani
          residenti all'estero (AIRE).
              Le  norme  di  cui al primo comma si applicano anche ai
          cittadini che sono iscritti all'ufficio anagrafe del comune
          di  Roma,  a  norma  dell'articolo  5  del  regolamento per
          l'esecuzione   della   legge   27  ottobre  1988,  n.  470,
          sull'anagrafe  ed  il censimento degli italiani all'estero,
          approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 6
          settembre 1989, n. 323."
              Si  riporta il testo degli articoli 12, 13, 14 e 15 del
          succitato  decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
          1967, n. 223, come modificati dalla presente legge:
              "Articolo  12. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12,
          commi 1 e 2o, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi
          1 e 2o). - Il Consiglio comunale nei comuni con popolazione
          pari  o  superiore  a  15.000 abitanti, nella prima seduta,
          successiva   alla  elezione  del  sindaco  e  della  Giunta
          municipale,   elegge,  nel  proprio  seno,  la  Commissione
          elettorale  comunale.  La Commissione rimane in carica fino
          allo insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.
              La  Commissione  e'  composta  dal  sindaco  e  da  sei
          componenti  effettivi  e  sei supplenti nei comuni cui sono
          assegnati  fino a 50 consiglieri, ovvero da otto componenti
          effettivi  e  otto  supplenti nei comuni cui sono assegnati
          piu' di 50 consiglieri".
              "Articolo  13. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12,
          commi 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, primo periodo, e legge 22
          gennaio  1966, n. 1, art. 12, commi 3o, 4o, 5o e 6o). - Per
          l'elezione   dei  componenti  effettivi  della  Commissione
          elettorale   comunale   ciascun  consigliere  scrive  nella
          propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro
          che  hanno  raccolto  il maggior numero di voti purche' non
          inferiore  a tre nei comuni il cui consiglio e' composto da
          un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro
          nei  comuni  il  cui  consiglio  e'  composto da piu' di 50
          membri.  A  parita'  di  voti  e' proclamato eletto il piu'
          anziano di eta'.
              Nella   Commissione   deve   essere   rappresentata  la
          minoranza.  A  tal  fine,  qualora  nella votazione non sia
          riuscito  eletto  alcun  consigliere  di  minoranza, dovra'
          essere   chiamato   a   far  parte  della  Commissione,  in
          sostituzione   dell'ultimo  eletto  della  maggioranza,  il
          consigliere  di minoranza che ha ottenuto il maggior numero
          di voti.
              L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e
          con   l'intervento  di  almeno  la  meta'  dei  consiglieri
          assegnati  al  Comune.  Il  sindaco  non  prende parte alla
          votazione.
              Con  votazione  separata  e  con le stesse modalita' si
          procede alla elezione dei membri supplenti".
              "Articolo  14. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12,
          commi  9o,  secondo  periodo,  10o,  11  e  12o, e legge 22
          gennaio  1966, n. 1, art. 12, commi 7o, 8o, 9o e 10o). - La
          Commissione  elettorale comunale e' presieduta dal sindaco.
          Qualora  il  sindaco sia assente, impedito o non in carica,
          ne  fa  le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano.
          Se  il  sindaco  e' sospeso dalle funzioni di ufficiale del
          Governo,  la  Commissione  e'  presieduta  dal  commissario
          prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.
              Le   funzioni  di  segretario  della  Commissione  sono
          esercitate  dal segretario comunale, o, [parole soppresse],
          da un funzionario da lui delegato.
              Per  la  validita'  delle riunioni della Commissione e'
          richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In
          seconda  convocazione  le riunioni sono valide se il numero
          dei  presenti  non sia inferiore a tre se la Commissione e'
          composta di [parole soppresse] sette membri ed a quattro se
          e'   composta   di  nove.  Le  decisioni  sono  adottate  a
          maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del
          presidente.
              I membri supplenti prendono parte alle operazioni della
          Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e
          in  corrispondenza  delle  votazioni con le quali gli uni e
          gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale".
              "Articolo  15. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12,
          ultimo  comma e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi
          11,   12o,  13o  e  14o).  -  I  membri  della  Commissione
          elettorale  comunale  che  senza  giustificato  motivo  non
          prendono  parte  a  tre  sedute consecutive sono dichiarati
          decaduti.   La   decadenza  e'  pronunciata  dal  Consiglio
          comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e
          comunque  non  prima  che  sia  decorso il termine di dieci
          giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della
          proposta  di decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune puo'
          promuovere la dichiarazione di decadenza.
              Quando,  per  qualunque  causa,  i  membri  effettivi e
          supplenti  della  Commissione  si  siano  ridotti in numero
          inferiore   a  quello  richiesto  per  la  validita'  delle
          riunioni,  la  Commissione  decade ed il Consiglio comunale
          deve   procedere   alla   sua  rinnovazione  con  procedura
          d'urgenza  in  caso  di necessita', e in ogni caso entro un
          mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.
              Finche'  la Commissione non sara' ricostituita, in caso
          di  necessita'  le  relative  funzioni saranno svolte da un
          commissario prefettizio.
              Nei  Comuni  retti  da  commissario, i componenti della
          Commissione  elettorale comunale restano in carica sotto la
          presidenza  del  commissario stesso; nel caso in cui non si
          raggiunga  il  minimo  legale  nella  riunione  di  seconda
          convocazione provvede il commissario."
              Si  riporta  l'articolo  5  del  succitato  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  20  marzo 1967, n. 223, come
          modificato dalla presente legge:
              "Articolo  5.  (Legge  7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4,
          commi 1 e 2o e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 1
          e  2o). - Le liste elettorali, distinte per uomini e donne,
          sono  compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e
          indicano per ogni iscritto:
                a)  il  cognome  e  nome  e, per le donne coniugate o
          vedove, anche il cognome del marito;
                b) il luogo e la data di nascita;
                c)  il  numero,  la  parte  e  la  serie dell'atto di
          nascita;
                d) il titolo di studio;
                e) la professione o il mestiere;
                f) l'abitazione.
              Esse     debbono     essere    autenticate,    mediante
          sottoscrizione,  dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui
          l'Ufficiale   elettorale   e'   la  Commissione  elettorale
          comunale,  le  liste  elettorali devono essere autenticate,
          mediante  sottoscrizione,  dal  presidente  della  medesima
          Commissione e dal segretario."
              - Si  riporta  l'articolo  17 del succitato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  20  marzo 1967, n. 223, come
          modificato dalla presente legge:
              "Articolo 17. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 14).
          - Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale
          comunale  per  la  revisione  delle  liste elettorali viene
          redatto,  su apposito registro, un verbale. Nel caso in cui
          l'Ufficiale   elettorale   e'   la  Commissione  elettorale
          comunale  il  verbale  e'  redatto  dal  segretario  ed  e'
          sottoscritto  dai  membri  della  Commissione presenti alla
          seduta  e  dal  segretario.  Quando  le deliberazioni della
          Commissione  non  siano  concordi,  il  verbale deve recare
          l'indicazione  del  voto di ciascuno dei componenti e delle
          ragioni addotte anche dai dissenzienti".
              - Si  riporta  l'articolo 18 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  20  marzo  1967, n. 223, come modificato
          dalla presente legge:
                "Articolo  18.  (Legge  7 ottobre 1947, n. 1058, art.
          15,  e  legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 14). - Entro l'11
          aprile  e  l'11  ottobre di ciascun anno il sindaco invita,
          con  manifesto  da  affiggersi all'albo comunale e in altri
          luoghi  pubblici,  chiunque intenda proporre ricorsi contro
          le decisioni della Commissione elettorale comunale adottate
          ai  sensi  dell'art.  16, a presentarli rispettivamente non
          oltre  il 20 aprile e il 20 ottobre con le modalita' di cui
          al successivo art. 20.
              Durante  questo periodo, un esemplare di ciascuno degli
          elenchi  firmato  dall'Ufficiale  elettorale  deve rimanere
          depositato  nell'ufficio  comunale,  insieme con i titoli e
          documenti  relativi  a  ciascun  nominativo  e con le liste
          elettorali  del  semestre  precedente.  Ogni  cittadino  ha
          diritto  di  prenderne visione. Nel caso in cui l'Ufficiale
          elettorale e' la Commissione elettorale comunale i predetti
          elenchi   sono   firmati   dal   presidente   della  stessa
          Commissione e dal segretario.
              Il   sindaco   notifica  al  prefetto  della  Provincia
          l'avvenuta affissione del manifesto".
              - Si  riporta  l'articolo  30 del succitato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  20  marzo 1967, n. 223, come
          modificato dalla presente legge:
                "Articolo  30.  (Legge  7 ottobre 1947, n. 1058, art.
          24,  e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 19). - Entro il 10
          giugno   e   il  10  dicembre,  la  Commissione  elettorale
          mandamentale  deve avere provveduto alla approvazione degli
          elenchi   ed   alle   relative   variazioni  da  effettuare
          sull'esemplare  delle  liste  generali depositate presso la
          Commissione stessa. Nei medesimi termini gli elenchi devono
          essere  restituiti al Comune insieme con tutti i documenti.
          Il  segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al
          presidente della Commissione.
              Nei  dieci  giorni  successivi  l'Ufficiale  elettorale
          apporta,   in   conformita'  degli  elenchi  approvati,  le
          conseguenti  variazioni  alle liste generali, aggiungendo i
          nomi  compresi nell'elenco dei nuovi iscritti ed eliminando
          i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati.
              Delle  rettificazioni  eseguite  viene  redatto verbale
          che, dall'Ufficiale elettorale, e' immediatamente trasmesso
          al  prefetto,  al  procuratore  della  Repubblica presso il
          tribunale  competente per territorio ed al presidente della
          Commissione   elettorale  mandamentale.  Nel  caso  in  cui
          l'Ufficiale   elettorale   e'   la  Commissione  elettorale
          comunale  il  predetto  verbale  e'  firmato dal presidente
          della Commissione e dal segretario.
              Entro  lo  stesso  termine  di cui al secondo comma, le
          decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a
          cura  del  sindaco,  notificate,  con  le  modalita' di cui
          all'ultimo  comma  dell'art.  19,  ai  cittadini cancellati
          dalle  liste  o la cui domanda o proposta di iscrizione non
          sia stata accolta.
              Le   liste   rettificate,   insieme   con  gli  elenchi
          approvati,  debbono  rimanere  depositate  nella segreteria
          comunale rispettivamente dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31
          dicembre,   ed  ogni  cittadino  ha  diritto  di  prenderne
          visione.  Dell'avvenuto  deposito  il  sindaco da' pubblico
          avviso.
              Tale  pubblicazione  tiene  luogo  di notificazione nei
          confronti   dei   cittadini   iscritti   dalla  Commissione
          elettorale mandamentale nelle liste elettorali."
              - Si  riporta  l'articolo  32 del succitato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  20  marzo 1967, n. 223, come
          modificato dalla presente legge:
                "Articolo  32.  (Legge  7 ottobre 1947, n. 1058, art.
          25,  e  legge  22  gennaio 1966, n. 1, artt. 20 e 32, comma
          2o).  -  Alle  liste elettorali, rettificate in conformita'
          dei  precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla
          revisione  del semestre successivo, altre variazioni se non
          in conseguenza:
                1) della morte;
                2) della perdita della cittadinanza italiana;
              Le  circostanze  di  cui  al  presente ed al precedente
          numero debbono risultare da documento autentico;
                3)  della perdita del diritto elettorale, che risulti
          da   sentenza   o  da  altro  provvedimento  dell'autorita'
          giudiziaria.  A  tale  scopo,  il questore incaricato della
          esecuzione  dei  provvedimenti  che  applicano le misure di
          prevenzione  di  cui  all'articolo  2, comma 1, lettera b),
          nonche'  il  cancelliere  o  il funzionario competenti alla
          formazione  delle  schede  e dei fogli complementari per il
          casellario  giudiziale,  inviano,  ciascuno per la parte di
          competenza,    certificazione    delle   sentenze   e   dei
          provvedimenti   che   importano   la  perdita  del  diritto
          elettorale  al comune di residenza dell'interessato ovvero,
          quando  il  luogo di residenza non sia conosciuto, a quello
          di   nascita.   La  certificazione  deve  essere  trasmessa
          all'atto  delle  registrazioni di competenza. Se la persona
          alla  quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non
          risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale
          e' stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali
          accertamenti  per mezzo degli organi di pubblica sicurezza,
          la  partecipa  al  comune  nelle  cui liste il cittadino e'
          compreso;
              4)  del trasferimento della residenza. Gli iscritti che
          hanno perduto la residenza nel Comune sono cancellati dalle
          relative   liste,   in  base  al  certificato  dell'ufficio
          anagrafico   attestante   la   avvenuta  cancellazione  dal
          registro  di  popolazione. I gia' iscritti nelle liste, che
          hanno  acquistato  la  residenza  nel Comune, sono iscritti
          nelle  relative  liste,  in  base  alla  dichiarazione  del
          sindaco  del  Comune di provenienza, attestante la avvenuta
          cancellazione   da   quelle   liste.  La  dichiarazione  e'
          richiesta   d'ufficio   dal   Comune  di  nuova  iscrizione
          anagrafica;
              5)  dell'acquisto  del  diritto  elettorale  per motivi
          diversi  dal compimento del diciottesimo anno di eta' o del
          riacquisto  del  diritto  stesso per la cessazione di cause
          ostative.   Ai   fini  della  iscrizione  il  sindaco  deve
          acquisire  presso  l'ufficio  anagrafico  e  richiedere  al
          casellario giudiziale e all'autorita' di pubblica sicurezza
          le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato
          e'  in  possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del
          diritto di voto nel comune.
              Le  variazioni alle liste sono apportate dall'Ufficiale
          elettorale che vi allega copia dei suindicati documenti; le
          stesse  variazioni  sono  apportate  alle liste di sezione.
          Copia  del  verbale relativo a tali operazioni e' trasmessa
          al  prefetto,  al  procuratore  della  Repubblica presso il
          tribunale  competente per territorio ed al presidente della
          Commissione elettorale mandamentale.
              La   Commissione  elettorale  mandamentale  apporta  le
          variazioni  risultanti  dagli anzidetti verbali nelle liste
          generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa
          ed ha la facolta' di richiedere gli atti al Comune.
              Alle  operazioni  previste  dal  presente  articolo  la
          commissione comunale e' tenuta a provvedere almeno ogni sei
          mesi  e,  in  ogni caso, non oltre la data di pubblicazione
          del  manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la
          variazione  di  cui  ai  numeri  2),  3) e 4); non oltre il
          trentesimo giorno anteriore alla data delle elezioni per le
          variazioni  di  cui  al  n.  5);  non oltre il quindicesimo
          giorno   anteriore   alla   data  delle  elezioni,  per  le
          variazioni di cui al n. 1).
              Le  deliberazioni della commissione elettorale comunale
          relative  alle  variazioni  di  cui  ai  numeri 2), 3) e 4)
          devono  essere  notificate  agli  interessati  entro  dieci
          giorni.
              Le  deliberazioni della commissione elettorale comunale
          relative  alle  variazioni  di  cui  al  n.  5)  unitamente
          all'elenco   degli   elettori  iscritti  ed  alla  relativa
          documentazione, sono depositate nella segreteria del comune
          durante  i primi cinque giorni del mese successivo a quello
          della  adozione  delle  variazioni  stesse. Del deposito il
          sindaco  da'  preventivo, pubblico avviso, con manifesto da
          affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici.
              Avverso  le deliberazioni di cui ai precedenti commi e'
          ammesso  ricorso  alla  commissione elettorale mandamentale
          nel  termine  di  dieci  giorni, rispettivamente dalla data
          della notificazione o dalla data del deposito.
              La  Commissione  mandamentale  decide  sui  ricorsi nel
          termine  di  quindici giorni dalla loro ricezione e dispone
          le  conseguenti  eventuali  variazioni.  Le  decisioni sono
          notificate  agli  interessati,  a  cura del sindaco, con le
          stesse modalita' di cui al comma precedente.
              Per  i  cittadini  residenti all'estero si osservano le
          disposizioni degli articoli 11, 20 e 29."
              Si  riporta  l'articolo  37  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  20  marzo  1967, n. 223, come modificato
          dalla presente legge:
              "Art.  37.  (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 29). -
          Le  liste  di sezione devono essere compilate distintamente
          per  sesso,  in triplice esemplare, e contenere due colonne
          rispettivamente  per  le  firme  di  identificazione  degli
          elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dei
          votanti;   le   liste   vanno  sottoscritte  dall'Ufficiale
          elettorale e devono recare il bollo dell'ufficio comunale."
              Si  riporta  l'articolo  49  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  20  marzo  1967, n. 223, come modificato
          dalla presente legge:
              "Art. 49. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 39). - A
          richiesta  dei  Comuni,  degli Ufficiali elettorali e delle
          Commissioni  elettorali  circondariali,  i  pubblici uffici
          devono  fornire  i documenti necessari per gli accertamenti
          relativi alla revisione delle liste."