Art. 2. Superfici degli immobili 1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 24, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si tiene conto delle superfici coperte degli immobili appartenenti al demanio, o comunque di proprieta' pubblica, in uso gratuito alle amministrazioni statali con destinazione amministrativa presuntivamente determinata nella misura del 90 per cento delle risultanze del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze. 2. Per i Ministeri della difesa, della giustizia, dell'interno e per i beni e le attivita' culturali, nonche' per la Guardia di finanza, tale percentuale e' determinata nella misura del 60 per cento delle risultanze di cui al comma 1.