Art. 2.
                      Superfici degli immobili
  1. Ai  fini  dell'attuazione  dell'art.  24,  comma 6,  della legge
23 dicembre  1999,  n.  488,  si  tiene conto delle superfici coperte
degli  immobili  appartenenti  al  demanio,  o comunque di proprieta'
pubblica,   in   uso   gratuito   alle  amministrazioni  statali  con
destinazione  amministrativa presuntivamente determinata nella misura
del 90 per cento delle risultanze del Dipartimento del territorio del
Ministero delle finanze.
  2. Per  i  Ministeri  della difesa, della giustizia, dell'interno e
per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  nonche' per la Guardia di
finanza,  tale  percentuale  e'  determinata  nella misura del 60 per
cento delle risultanze di cui al comma 1.