Art. 10.
                          Norma transitoria
  Le  disposizioni  recate  dal  comma 1 dell'art. 1 e dall'art. 7 si
applicano  anche  alla serie dei buoni postali fruttiferi gia' emesse
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  Le  disposizioni  recate  dai  commi 1 e 2 del precedente art. 8 si
applicano  anche  alle serie dei buoni postali fruttiferi gia' emesse
alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non
si  siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa
previgente.
  Fino  ad esaurimento delle scorte possono essere sottoscritti buoni
fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo la cui forma e
gli  altri  segni caratteristici sono definiti dai decreti vigenti in
materia  anteriormente  alla  data  di entrata in vigore del presente
decreto e da quest'ultimo abrogati.