Art. 10. Norma transitoria Le disposizioni recate dal comma 1 dell'art. 1 e dall'art. 7 si applicano anche alla serie dei buoni postali fruttiferi gia' emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi gia' emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente. Fino ad esaurimento delle scorte possono essere sottoscritti buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo la cui forma e gli altri segni caratteristici sono definiti dai decreti vigenti in materia anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e da quest'ultimo abrogati.