Art. 18.
                         Durata e interessi
  I  buoni  fruttiferi  postali  della  serie  "AA1"  possono  essere
liquidati,  in  linea capitale e interessi, al termine del sesto anno
successivo a quello di emissione.
  Alla  scadenza  del  sesto anno successivo a quello di emissione e'
riconosciuto  all'avente diritto unitamente al capitale, un interesse
lordo pari al 35% del capitale sottoscritto.
  Qualora  venga  richiesto  il rimborso dei buoni fruttiferi postali
della   presente   serie   prima  del  termine,  gli  interessi  sono
corrisposti  e  calcolati  secondo  le modalita' dei buoni fruttiferi
postali  della  serie  "A1", applicando i tassi di interesse previsti
per la medesima serie diminuiti di 25 centesimi.
  Non  e' corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima
che sia trascorso un anno dall'emissione.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 19 dicembre 2000
                                                   Il Ministro: Visco