Art. 2.
                      Condizioni dell'emissione
  L'emissione  dei  buoni  fruttiferi  postali  viene  effettuata per
"serie"  con  decreti  del  Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  adottati ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo  n.  284/1999, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il
tasso   di   interesse,   la   durata,  l'eventuale  importo  massimo
sottoscrivibile  da  un  unico  soggetto  nella  giornata lavorativa,
nonche' ogni altro elemento ritenuto necessario.
  In  relazione  alla  situazione  di  mercato  e  per  salvaguardare
l'equilibrio  economico-finanziario  della Cassa depositi e prestiti,
il direttore generale puo', in via d'urgenza, disporre la sospensione
dell'emissione della serie in corso con provvedimento successivamente
ratificato   dal   Ministro   del   tesoro,   del  bilancio  e  della
programmazione economica.