Art. 2. Condizioni dell'emissione L'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per "serie" con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 284/1999, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonche' ogni altro elemento ritenuto necessario. In relazione alla situazione di mercato e per salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario della Cassa depositi e prestiti, il direttore generale puo', in via d'urgenza, disporre la sospensione dell'emissione della serie in corso con provvedimento successivamente ratificato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.