Art. 3. Contratti relativi alla prestazione del servizio di collocamento Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento. Il documento cartaceo rappresentativo dei buoni fruttiferi postali non e' assimilabile alle carte valori. I contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo sono redatti per iscritto e un esemplare e' consegnato al sottoscrittore, unitamente al foglio informativo dell'emissione. Poste italiane S.p.a. puo' altresi' consentire altre forme di sottoscrizione dei contratti, di cui al comma precedente, ammesse dalla normativa vigente in materia di collocamento di strumenti finanziari. Per la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo e' richiesta la titolarita' di un conto corrente postale ovvero di un libretto postale di risparmio sul quale sono regolate le operazioni di collocamento, gestione e rimborso. I buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo sono iscritti su un conto di deposito titoli aventi la medesima intestazione dei buoni. Il servizio di collocamento, la gestione e il rimborso dei buoni fruttiferi postali e di altre operazioni relative ai buoni fruttiferi postali sono esenti da commissioni e/o altri oneri a carico di risparmiatori, fatte salve le disposizioni in materia fiscale.