Art. 3.
  Contratti relativi alla prestazione del servizio di collocamento
  Per  il  collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da
documento  cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il
foglio  informativo  contenente  la descrizione delle caratteristiche
dell'investimento.
  Il  documento cartaceo rappresentativo dei buoni fruttiferi postali
non e' assimilabile alle carte valori.
  I   contratti  relativi  al  servizio  di  collocamento  dei  buoni
fruttiferi  postali  non  rappresentati  da  documento  cartaceo sono
redatti  per iscritto e un esemplare e' consegnato al sottoscrittore,
unitamente al foglio informativo dell'emissione.
  Poste  italiane  S.p.a.  puo'  altresi'  consentire  altre forme di
sottoscrizione  dei  contratti,  di  cui al comma precedente, ammesse
dalla  normativa  vigente  in  materia  di  collocamento di strumenti
finanziari.
  Per   la   sottoscrizione   dei   buoni   fruttiferi   postali  non
rappresentati da documento cartaceo e' richiesta la titolarita' di un
conto corrente postale ovvero di un libretto postale di risparmio sul
quale  sono  regolate  le  operazioni  di  collocamento,  gestione  e
rimborso.
  I  buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo
sono  iscritti  su  un  conto  di  deposito titoli aventi la medesima
intestazione dei buoni.
  Il  servizio  di  collocamento, la gestione e il rimborso dei buoni
fruttiferi postali e di altre operazioni relative ai buoni fruttiferi
postali  sono  esenti  da  commissioni  e/o  altri  oneri a carico di
risparmiatori, fatte salve le disposizioni in materia fiscale.