Art. 4.
                         Interessi e durata
  I  buoni  fruttiferi  postali  sono  liquidati, in linea capitale e
interessi,  alla  scadenza  prevista  nel  decreto di emissione della
relativa serie, salvo quanto stabilito dall'art. 5.
  Per  i  buoni  fruttiferi  postali  non  rappresentati da documento
cartaceo, l'importo da liquidare viene accreditato sul conto corrente
postale ovvero sul libretto di risparmio, di cui all'art. 3.