Art. 4. Interessi e durata I buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, salvo quanto stabilito dall'art. 5. Per i buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo, l'importo da liquidare viene accreditato sul conto corrente postale ovvero sul libretto di risparmio, di cui all'art. 3.