Art. 8.
                            Prescrizione
  I  diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono
a  favore  dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza
del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi.
  La  Cassa depositi e prestiti ha facolta' di disporre, con apposita
delibera  del  consiglio  di amministrazione, il rimborso dei crediti
prescritti  a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne
facciano richiesta.