Art. 6.
  Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del regolamento approvato con decreto
ministeriale  12 febbraio  1991,  n.  183,  il pagamento dei premi di
L. 2.000.000.000  (1a  categoria) e di L. 2.000.000 (2a categoria) va
richiesto  all'amministrazione  autonoma  dei  Monopoli di Stato, che
provvede   ad   effettuarlo   nel  termine  di  trenta  giorni  dalla
presentazione del biglietto vincente.
  I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso
qualsiasi  equipollente,  presentati o fatti pervenire, a rischio del
possessore,  all'amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di Stato -
Piazza  Mastai,  11  -  00153  Roma, accompagnati da domanda in bollo
contenente   le  generalita'  dell'esibitore  e  l'indicazione  della
modalita'   prescelta  per  il  pagamento  fra  quelle  previste  dal
regolamento di contabilita' generale dello Stato.
  I   biglietti   vincenti,  inoltre,  devono  riportare  integro  il
rettangolo  con  la scritta "Attenzione non grattare qui"; in caso di
raschiatura,  anche  parziale,  del rettangolo destinato al codice di
validazione,  si determina la nullita' del biglietto e, quindi, della
vincita.
  Con  avviso  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara' stabilita la
data   di   cessazione   della  lotteria,  dalla  quale  decorreranno
quarantacinque  giorni  entro  i  quali,  a  pena di nullita', dovra'
essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.
  Ai  sensi  dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991
per  i premi di L. 10.000 (3a categoria) e di L. 5.000 (4a categoria)
si prescinde dalle suindicate modalita' ed il pagamento e' effettuato
immediatamente  al  portatore del biglietto vincente dal venditore di
tale biglietto.