Art. 2.
                        Copertura finanziaria
  1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari
a  100  miliardi  di  lire  per  l'anno  2000,  si  provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base  di  conto capitale - Fondo speciale - dello stato di previsione
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  per  l'anno  2000,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.