Art. 2. Assegnazione temporanea delle frequenze 1. A partire dal 1 gennaio 2001, previo coordinamento con il Ministero della difesa per l'utilizzo delle bande di frequenza GSM 1800 da 1740 a 1755 MHz e da 1835 a 1850 MHz, e' autorizzato l'uso temporaneo dei seguenti canali radio da parte dei gestori dei sistemi radiomobili pubblici: a) Telecom Italia Mobile: 24 canali, dal canale 712 al canale 735, corrispondenti alle frequenze da 1750.1 MHz a 1754.9 MHz e da 1845.1 MHz a 1849.9 MHz, su tutto il territorio nazionale; b) Omnitel Pronto Italia: 24 canali, dal canale 687 al canale 710, corrispondenti alle frequenze da 1745.1 MHz a 1749.9 MHz e da 1840.1 MHz a 1844.9 MHz, su tutto il territorio nazionale; c) Wind Telecomunicazioni: 24 canali, dal canale 662 al canale 685, corrispondenti alle frequenze da 1740.1 MHz a 1744.9 MHz e da 1835.1 MHz a 1839.9 MHz, solo nelle aree territoriali e periferiche delle 16 maggiori citta'. 2. A far data dalla effettiva disponibilita', previo coordinamento con il Ministero della difesa, e' autorizzato l'uso temporaneo dei seguenti canali radio da parte del gestore dei sistemi radiomobili pubblici BLU: a) 24 canali, dal canale 637 al canale 660, corrispondenti alle frequenze da 1735.1 MHz a 1739.9 MHz e da 1830.1 MHz a 1834.9 MHz, su tutto il territorio nazionale, ovvero altri 24 canali in accordo alla definitiva definizione della porzione da 2 x 5 MHz da reperire nella banda da 1715 a 1740 MHz e da 1810 a 1835 MHz.