Art. 2.
               Assegnazione temporanea delle frequenze
  1.  A  partire  dal  1 gennaio  2001,  previo  coordinamento con il
Ministero  della  difesa  per l'utilizzo delle bande di frequenza GSM
1800  da  1740  a 1755 MHz e da 1835 a 1850 MHz, e' autorizzato l'uso
temporaneo dei seguenti canali radio da parte dei gestori dei sistemi
radiomobili pubblici:
    a) Telecom  Italia  Mobile:  24  canali, dal canale 712 al canale
735,  corrispondenti  alle  frequenze da 1750.1 MHz a 1754.9 MHz e da
1845.1 MHz a 1849.9 MHz, su tutto il territorio nazionale;
    b) Omnitel  Pronto  Italia:  24  canali, dal canale 687 al canale
710,  corrispondenti  alle  frequenze da 1745.1 MHz a 1749.9 MHz e da
1840.1 MHz a 1844.9 MHz, su tutto il territorio nazionale;
    c) Wind  Telecomunicazioni:  24  canali, dal canale 662 al canale
685,  corrispondenti  alle  frequenze da 1740.1 MHz a 1744.9 MHz e da
1835.1  MHz  a 1839.9 MHz, solo nelle aree territoriali e periferiche
delle 16 maggiori citta'.
  2.  A far data dalla effettiva disponibilita', previo coordinamento
con  il  Ministero  della difesa, e' autorizzato l'uso temporaneo dei
seguenti  canali  radio  da parte del gestore dei sistemi radiomobili
pubblici BLU:
    a) 24  canali,  dal canale 637 al canale 660, corrispondenti alle
frequenze da 1735.1 MHz a 1739.9 MHz e da 1830.1 MHz a 1834.9 MHz, su
tutto il territorio nazionale, ovvero altri 24 canali in accordo alla
definitiva  definizione della porzione da 2 x 5 MHz da reperire nella
banda da 1715 a 1740 MHz e da 1810 a 1835 MHz.