Art. 7. Disposizioni finali 1. L'assegnazione temporanea delle frequenze di cui all'art. 2 non modifica la durata dei titolo autorizzatorio dell'assegnatario, ne' costituisce titolo per l'assegnazione definitiva delle stesse o per l'assegnazione temporanea o definitiva di ulteriori frequenze. 2. Le assegnazioni temporanee oggetto del presente provvedimento hanno validita' fino al 31 dicembre 2001. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'. Napoli, 20 dicembre 2000 Il presidente Cheli Il commissario relatore Lari Il segretario degli organi collegiali Belati