Art. 7.
                         Disposizioni finali
  1.  L'assegnazione temporanea delle frequenze di cui all'art. 2 non
modifica  la  durata dei titolo autorizzatorio dell'assegnatario, ne'
costituisce  titolo  per l'assegnazione definitiva delle stesse o per
l'assegnazione temporanea o definitiva di ulteriori frequenze.
  2.  Le  assegnazioni  temporanee oggetto del presente provvedimento
hanno validita' fino al 31 dicembre 2001.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
    Napoli, 20 dicembre 2000

                            Il presidente
                                Cheli

                       Il commissario relatore
                                Lari

                Il segretario degli organi collegiali
                               Belati