Allegato A Consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulla disciplina delle installazioni e transito sui beni pubblici di reti di telecomunicazioni nelle aree urbane e per il rilascio di diritti di passaggio connessi alla realizzazione di reti dorsali di telecomunicazioni. Documento per la consultazione L'Autorita' Nell'ambito delle istruttorie sulla determinazione delle linee guida relative agli obblighi di natura civica per la concessione dell'uso del suolo pubblico e sulla pubblicazione di un regolamento per l'installazione delle reti dorsali, ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive", ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito alla tematica relativa, Invita: i soggetti licenziatari; i soggetti che hanno espresso interesse a candidarsi quali licenziatari per nuovi servizi che prevedono la realizzazione di reti di telecomunicazioni nelle aree urbane o di reti dorsali attraverso terreni di diversa natura e al di fuori delle aree urbane sopra menzionate; le associazioni portatrici di interessi pubblici; amministrazioni ed enti pubblici preposti alla gestione e al mantenimento di infrastrutture pubbliche; le amministrazioni locali (comuni, province e regioni); e altri soggetti potenzialmente interessati, a far pervenire all'Autorita' una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse. Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica sulla disciplina delle reti di tlc", nonche' l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente documento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo: Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni Dipartimento regolamentazione - Centro direzionale - Is. B5 "Torre Francesco" - 80143 Napoli. Le comunicazioni potranno anche essere anticipate, in formato elettronico, al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopraindicata. 1. Il contesto regolamentare e il mercato. Il mercato italiano delle telecomunicazioni fisse e' attualmente dipendente dalla rete dell'operatore dominante. Tale situazione e' dovuta alla mancanza di infrastrutture alternative, e all'insufficiente sviluppo dell'integrazione della rete di accesso dell'operatore dominante, che consentano l'accesso al mercato, in modo economico, agli operatori concorrenti. Inoltre, a differenza di altri Paesi europei, in Italia la televisione via cavo riveste per ora un ruolo del tutto marginale. Gli investimenti e i tempi necessari per la realizzazione di reti locali alternative sono il maggior ostacolo alla costituzione di un mercato pienamente competitivo per i servizi di comunicazione. Risulta pertanto essenziale favorire lo sviluppo di reti locali di tlc e multimediali via cavo, che possano costituire nuove opportunita' di sviluppo economico e sociale; nonche' favorire la creazione di reti dorsali alternative, in particolare per quanto riguarda le direttive di traffico di maggiore rilevanza economica, per consentire la prestazione di servizi avanzati, tipici della societa' dell'informazione. 2. Regolamentazione generale sul cablaggio/diritti di passaggio Il quadro di riferimento generale e' costituito allo stato dalla legge n. 249/1997, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999. In particolare: L'art. 4, comma 3 della legge n. 249/1997, recita: "3. L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano su beni pubblici e' subordinata al rilascio di concessione per l'uso del suolo pubblico da parte dei comuni e comunque in modo non discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti. In tali concessioni i comuni possono prevedere obblighi di natura civica. A tal fine l'Autorita' emana un regolamento che disciplina in linea generale le modalita' ed i limiti con cui possono essere previsti gli stessi obblighi, la cui validita' si estende anche alle concessioni precedentemente rilasciate, su richiesta dei comuni interessati. L'installazione delle reti dorsali, cosi' come definite in un apposito regolamento emanato dall'Autorita', e' soggetta esclusivamente al rilascio di licenza da parte della stessa Autorita'. I provvedimenti di cui al presente comma, nonche' le concessioni di radiodiffusione previste nel piano di assegnazione costituiscono dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle relative opere. Le aree acquisite entrano a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti in materia ambientale, edilizia e sanitaria e' indetta, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di servizi. Alle reti realizzate ai sensi degli articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applicano le disposizioni dello stesso testo unico relative alle limitazioni legali della proprieta' e al diritto di servitu'. Sono comunque fatte salve le competenze in materia paesistica e urbanistica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome". L'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, recita: "1. L'installazione, l'esercizio e la fornitura di reti di telecomunicazioni nonche' la prestazione dei servizi ad esse relativi accessibili al pubblico sono attivita' di preminente interesse generale, il cui espletamento si fonda: a) sulla libera concorrenza e pluralita' dei soggetti operatori, nel rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'". L'art. 2, comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, recita: "11. La concessione di diritti di passaggio per la realizzazione di reti pubbliche di telecomunicazioni avviene secondo principi non discriminatori, si' da garantire l'effettivita' della concorrenza. Tutti i fornitori di tali reti hanno gli stessi diritti secondo le prescrizioni di cui all'art. 13.". L'art. 6, comma 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, recita: "25. Il rilascio delle licenze individuali previste per l'installazione delle reti pubbliche di telecomunicazioni costituisce dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere espressamente specificate per gli effetti previsti dagli articoli da 231 a 239 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e deve contenere la previsione dei termini di inizio e compimento del procedimento e dell'opera. Qualora la licenza non contenga l'indicazione dei predetti termini, prevista dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il procedimento espropriativo ed i lavori devono essere compiuti entro il termine di due anni decorrente dal rilascio della licenza.". L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, recita: "1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, commi 25 e 26, le autorita' competenti alla gestione del suolo pubblico non operano discriminazioni per quanto riguarda la concessione di diritti di passaggio per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni. L'installazione delle infrastrutture e delle apparecchiature deve essere realizzata nel rispetto dell'ambiente, della qualita' estetica dei luoghi adottando le soluzioni meno dannose per la proprieta' privata e di beni pubblici. 2. Quando, in base alle norme vigenti, un organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico ha il diritto di installare strutture su, al di sopra o al di sotto di terreni pubblici o privati, o quando esso puo' ricorrere a una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprieta', l'Autorita' e, ove espressamente previsto, gli organismi territoriali competenti, possono promuovere l'uso comune di tali strutture e proprieta' con altri organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, fermo restando quanto previsto al comma 1. 3. Qualora non sia possibile concedere nuovi diritti di passaggio alle imprese che intendono fornire reti pubbliche di telecomunicazioni anche a causa delle pertinenti esigenze fondamentali, l'Autorita' e, ove espressamente previsto, gli organismi territoriali competenti possono disporre l'accesso, a condizioni eque, alle infrastrutture esistenti installate in virtu' dei diritti di passaggio ed il cui raddoppio non e' possibile. 4. Gli accordi per l'ubicazione e l'uso comune delle strutture sono oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate. L'Autorita' interviene per dirimere le controversie, su richiesta di una delle parti interessate. In particolare puo' emanare disposizioni in materia di uso comune delle strutture e delle proprieta', previe adeguate consultazioni nel corso delle quali alle parti interessate e' data la facolta' di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni possono comprendere indicazioni circa la ripartizione dei costi dell'uso comune delle strutture e delle proprieta'.". La direttiva 3 marzo 1999 - Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici (Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1999; Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle aree urbane) specifica una serie di obblighi in capo agli enti locali per la razionale sistemazione del sottosuolo. 3. Obiettivo della consultazione. Obiettivo della presente consultazione e' di ottenere elementi atti alla migliore formulazione di regolamenti per la predisposizione di reti dorsali e di reti urbane di telecomunicazioni e/o di televisione via cavo, sia per fornire agli enti pubblici, come previsto dalla legge, adeguate linee guida per la valorizzazione del territorio, sia per evitare pratiche discriminatorie nei confronti degli operatori. In particolare la comunicazione deve essere strutturata in maniera da contenere le osservazioni del mittente, in maniera puntuale e sintetica, sui soli argomenti di specifico interesse contenuti nell'elenco seguente: a) domande a comuni, province, regioni e altri enti pubblici competenti relativamente agli obblighi di natura civica nella concessione dell'uso del suolo pubblico: 1) procedure autorizzative. Quali titoli autorizzativi devono richiedere le imprese per effettuare scavi nel territorio comunale o, per gli enti pubblici titolari o aventi in gestione reti stradali, per effettuare scavi nel manto stradale o a lato del medesimo (es. concessioni edilizie, licenza per l'installazione di reti di tlc, permessi di scavo, registrazione in un registro di imprese autorizzate, ecc.). Entro quanto tempo dalla firma della convenzione con gli operatori vengono solitamente rilasciati i permessi di scavo. Si prega di specificare; 2) si prega di indicare quali obblighi di natura civica siano attualmente imposti agli operatori e quale ne sia la natura giuridica. 3) definizioni da impiegare nei regolamenti dell'autorita'. Si richiede di commentare le seguenti definizioni: i) operatore: l'impresa titolare di licenza per l'installazione di reti di tlc e/o televisione via cavo; ii) impresa pilota: l'impresa o l'associazione di imprese che richiede il titolo autorizzatorio per i lavori di installazione della rete, al fine di incaricare dei lavori un'impresa specializzata o per eseguirli direttamente; iii) giornata lavorativa: un giorno di calendario (solare); iv) popolazione: persone che a titolo privato o professionale occupano un immobile o parte di esso situato lungo le strade e le zone pubbliche interessate ai lavori o nelle immediate adiacenze di tali zone; v) obblighi di natura civica: serie di obblighi cui sono sottoposti gli operatori che installano reti di telecomunicazioni o di tv-cavo per consentire il ripristino delle condizioni; vi) responsabile del cantiere: la persona fisica designata come responsabile del cantiere dall'operatore che ha i titoli autorizzatori per far eseguire i lavori; vii) rete dorsale: un sistema per il trasporto di un segnale di telecomunicazioni o radiotelevisivo a media o lunga distanza, distinto dalla rete di accesso dell'operatore. Si invita a commentare le definizioni summenzionate e a proporne di altre, utili per facilitare lo svolgimento dei lavori, al fine di individuare la terminologia piu' corretta. 4) corrispettivi/garanzie bancarie/assicurative: i) quali garanzie (es. fidejussione) vengono richieste alle imprese che intendono effettuare lavori di scavo; ii) quali condizioni economiche vengono applicate (costi una tantum, canoni, tasse, altri costi); iii) quali indennizzi e in che misura devono essere corrisposti dalle imprese (es. indennizzo per m 2 di scavo); 5) norme sull'esecuzione dei lavori; limiti temporanei agli interventi (es. divieti di scavo per un periodo di 12/24 mesi) penali e sanzioni. Indicare quali norme e' opportuno utilizzare per quanto riguarda lo svolgimento materiale dei lavori, eventualmente allegando stralci o sezioni di regolamenti comunali o d'altro tipo gia' esistenti. Indicare quali sanzioni o penali contrattuali sono attualmente applicate alle imprese; 6) talune imprese utilizzano tecniche di installazione considerate come avanzate (es. micro tunneling, tecniche no-dig/relining, sistemi geo-radar, air-blowing fibre, ecc). L'ente pubblico tiene in conto tali caratteristiche nell'assegnazione dei titoli autorizzatori. Si prega di specificare; 7) collaudo lavori. Indicare le norme cui sono sottoposte le imprese per quanto riguarda il collaudo dei lavori, includendo anche quelle predisposte a fini statistici; 8) condivisione delle installazioni. Al fine di ridurre al minimo i disagi connessi ai lavori di scavo, e per evitare duplicazioni anti-economiche delle reti esistenti, le leggi invitano gli operatori a consentire la condivisione delle installazioni e l'utilizzo efficiente dei dotti esistenti in modo non discriminatorio. Si sollecitano osservazioni al riguardo, in particolare per quanto riguarda eventuali condizioni ritenute ostative alla condivisione di dotti o di installazioni gia' esistenti; 9) coordinamento degli scavi. Al fine di minimizzare i disagi alla cittadinanza, il comune o l'ente pubblico che rilascia i titoli autorizzatori alle imprese richiedenti deve poter assicurare il coordinamento degli scavi tra le varie imprese, anche non di telecomunicazioni, potenzialmente interessate. Si sollecitano commenti sulla forma di comunicazione ritenuta piu' idonea (es. sito Internet) per la pubblicita' delle decisioni adottate nell'ambito dell'organismo di coordinamento degli scavi, in particolare per quanto riguarda il divieto temporaneo di scavo nelle aree in cui sono appena terminati dei lavori; 10) qual e' la valutazione del rispondente del grado di applicazione della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999 (vedi punto 2) nel proprio ambito territoriale. Se non e' stata applicata, entro quanto lo sara'; domande specifiche agli operatori in materia di diritti di passaggio: 1) quale si ritiene che debba essere il contributo dell'Autorita' alle norme gia' esistenti a livello comunale, per facilitare i cablaggi; 2) in quali comuni tra quelli in cui effettuate scavi esistono dei regolamenti ad hoc; 3) quali condizioni economiche vengono applicate (costi una tantum, canoni, tasse, altri costi); 4) quali oneri civici vengono applicati (ad es. tubi riservati al comune, realizzazione di parcheggi, ecc.) -; 5) entro quanto tempo dalla firma della convenzione con gli operatori vengono rilasciati i permessi di scavo; 6) e' prevista una fideiussione per effettuare scavi. Se si', di quale importo; 7) vengono imposte tecniche particolari per gli scavi (es. microtunneling). Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorita' stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorita' con la massima riservatezza. Una sintesi elaborata dall'Autorita' delle risultanze della consultazione e' pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul bollettino ufficiale dell'Autorita' e sul sito web dell'Autorita' stessa, all'indirizzo www.agcom.it