(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A

Consultazione  pubblica  concernente  una  indagine conoscitiva sulla
disciplina  delle  installazioni e transito sui beni pubblici di reti
di  telecomunicazioni  nelle aree urbane e per il rilascio di diritti
di   passaggio   connessi  alla  realizzazione  di  reti  dorsali  di
                         telecomunicazioni.

                   Documento per la consultazione

                             L'Autorita'

    Nell'ambito  delle  istruttorie  sulla determinazione delle linee
guida  relative  agli  obblighi  di  natura civica per la concessione
dell'uso  del  suolo pubblico e sulla pubblicazione di un regolamento
per  l'installazione  delle  reti  dorsali,  ai  sensi  della propria
delibera   n.   278/99  recante  "Procedura  per  lo  svolgimento  di
consultazioni   pubbliche   nell'ambito   di   ricerche   e  indagini
conoscitive",  ed  al  fine  di  acquisire elementi di informazione e
documentazione in merito alla tematica relativa,

                               Invita:

    i soggetti licenziatari;
    i  soggetti  che  hanno  espresso  interesse  a  candidarsi quali
licenziatari per nuovi servizi che prevedono la realizzazione di reti
di  telecomunicazioni  nelle aree urbane o di reti dorsali attraverso
terreni  di  diversa  natura  e  al  di fuori delle aree urbane sopra
menzionate;
    le associazioni portatrici di interessi pubblici;
    amministrazioni  ed  enti  pubblici  preposti  alla gestione e al
mantenimento di infrastrutture pubbliche;
    le amministrazioni locali (comuni, province e regioni);
    e altri soggetti potenzialmente interessati,
a far pervenire all'Autorita' una comunicazione contenente la propria
posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di
interesse.
    Le  comunicazioni,  recanti  la  dicitura "Consultazione pubblica
sulla  disciplina  delle  reti  di  tlc", nonche' l'indicazione della
denominazione   del   soggetto  rispondente,  dovranno  essere  fatte
pervenire,  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  del presente
documento,   tramite   raccomandata   con   ricevuta   di  ritorno  o
raccomandata a mano, al seguente indirizzo: Autorita' per le garanzie
nelle    comunicazioni   Dipartimento   regolamentazione   -   Centro
direzionale - Is. B5 "Torre Francesco" - 80143 Napoli.
    Le  comunicazioni  potranno  anche  essere anticipate, in formato
elettronico, al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione agcom.it,
recando  in  oggetto  la  denominazione del soggetto mittente seguita
dalla dicitura sopraindicata.
1. Il contesto regolamentare e il mercato.
    Il  mercato italiano delle telecomunicazioni fisse e' attualmente
dipendente  dalla  rete  dell'operatore dominante. Tale situazione e'
dovuta    alla    mancanza    di    infrastrutture   alternative,   e
all'insufficiente  sviluppo  dell'integrazione  della rete di accesso
dell'operatore  dominante,  che  consentano  l'accesso al mercato, in
modo  economico, agli operatori concorrenti. Inoltre, a differenza di
altri  Paesi  europei,  in Italia la televisione via cavo riveste per
ora  un  ruolo  del  tutto  marginale.  Gli  investimenti  e  i tempi
necessari  per  la  realizzazione  di  reti  locali  alternative sono
il maggior  ostacolo  alla  costituzione  di  un  mercato  pienamente
competitivo per i servizi di comunicazione.
  Risulta  pertanto essenziale favorire lo sviluppo di reti locali di
tlc   e   multimediali   via   cavo,  che  possano  costituire  nuove
opportunita'  di  sviluppo  economico  e sociale; nonche' favorire la
creazione  di  reti  dorsali  alternative,  in particolare per quanto
riguarda  le  direttive  di traffico di maggiore rilevanza economica,
per  consentire  la  prestazione  di  servizi  avanzati, tipici della
societa' dell'informazione.
2. Regolamentazione generale sul cablaggio/diritti di passaggio
    Il  quadro di riferimento generale e' costituito allo stato dalla
legge  n.  249/1997,  dal  decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997  e  dalla  direttiva  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri 3 marzo 1999.
  In particolare:
L'art. 4, comma 3 della legge n. 249/1997, recita:
    "3.   L'installazione   delle   reti   di  telecomunicazione  che
transitano su beni pubblici e' subordinata al rilascio di concessione
per  l'uso  del suolo pubblico da parte dei comuni e comunque in modo
non  discriminatorio  tra  i  diversi  soggetti  richiedenti. In tali
concessioni  i  comuni possono prevedere obblighi di natura civica. A
tal  fine  l'Autorita'  emana  un regolamento che disciplina in linea
generale le modalita' ed i limiti con cui possono essere previsti gli
stessi  obblighi,  la cui validita' si estende anche alle concessioni
precedentemente  rilasciate,  su  richiesta  dei  comuni interessati.
L'installazione  delle  reti  dorsali,  cosi'  come  definite  in  un
apposito    regolamento    emanato    dall'Autorita',   e'   soggetta
esclusivamente   al   rilascio  di  licenza  da  parte  della  stessa
Autorita'.  I  provvedimenti  di  cui  al  presente comma, nonche' le
concessioni  di  radiodiffusione  previste  nel piano di assegnazione
costituiscono  dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e
urgenza  delle  relative opere. Le aree acquisite entrano a far parte
del  patrimonio  indisponibile  del  comune.  Per  l'acquisizione dei
pareri,  autorizzazioni  e nulla osta previsti in materia ambientale,
edilizia  e  sanitaria  e' indetta, ai sensi dell'art. 14 della legge
7 agosto  1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di
servizi.  Alle  reti realizzate ai sensi degli articoli 184 e 214 del
testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n.  156,  si  applicano  le  disposizioni  dello  stesso  testo unico
relative  alle  limitazioni  legali  della proprieta' e al diritto di
servitu'.   Sono  comunque  fatte  salve  le  competenze  in  materia
paesistica  e  urbanistica  delle  regioni a statuto speciale e delle
province autonome".
L'art.  2,  comma  1,  del decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997, recita:
    "1.  L'installazione,  l'esercizio  e  la  fornitura  di  reti di
telecomunicazioni nonche' la prestazione dei servizi ad esse relativi
accessibili  al  pubblico  sono  attivita'  di  preminente  interesse
generale, il cui espletamento si fonda:
      a) sulla   libera   concorrenza   e   pluralita'  dei  soggetti
operatori,  nel  rispetto  dei principi di obiettivita', trasparenza,
non discriminazione e proporzionalita'".
L'art.  2,  comma  11  del decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997, recita:
    "11.  La concessione di diritti di passaggio per la realizzazione
di  reti  pubbliche di telecomunicazioni avviene secondo principi non
discriminatori,  si'  da  garantire l'effettivita' della concorrenza.
Tutti  i  fornitori  di tali reti hanno gli stessi diritti secondo le
prescrizioni di cui all'art. 13.".
L'art.  6,  comma  25  del decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997, recita:
    "25.   Il   rilascio   delle  licenze  individuali  previste  per
l'installazione delle reti pubbliche di telecomunicazioni costituisce
dichiarazione  di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle
opere  espressamente  specificate  per  gli  effetti  previsti  dagli
articoli  da 231 a 239 del testo unico delle disposizioni legislative
in  materia  postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato
con  decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e
deve  contenere  la previsione dei termini di inizio e compimento del
procedimento   e   dell'opera.   Qualora   la  licenza  non  contenga
l'indicazione dei predetti termini, prevista dall'art. 13 della legge
25 giugno  1865,  n.  2359, il procedimento espropriativo ed i lavori
devono  essere  compiuti  entro il termine di due anni decorrente dal
rilascio della licenza.".
L'art.  13  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997,
    recita:
    "1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, commi 25 e 26, le
autorita'  competenti  alla  gestione  del suolo pubblico non operano
discriminazioni  per  quanto  riguarda  la  concessione di diritti di
passaggio per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni.
L'installazione  delle  infrastrutture  e  delle apparecchiature deve
essere realizzata nel rispetto dell'ambiente, della qualita' estetica
dei  luoghi  adottando  le  soluzioni  meno dannose per la proprieta'
privata e di beni pubblici.
    2.  Quando, in base alle norme vigenti, un organismo che fornisce
reti  pubbliche  di  telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni
accessibili  al pubblico ha il diritto di installare strutture su, al
di  sopra  o al di sotto di terreni pubblici o privati, o quando esso
puo'  ricorrere  a  una procedura per l'espropriazione o per l'uso di
una  proprieta',  l'Autorita'  e,  ove  espressamente  previsto,  gli
organismi territoriali competenti, possono promuovere l'uso comune di
tali  strutture  e proprieta' con altri organismi che forniscono reti
pubbliche   di   telecomunicazioni  e  servizi  di  telecomunicazioni
accessibili al pubblico, fermo restando quanto previsto al comma 1.
    3. Qualora non sia possibile concedere nuovi diritti di passaggio
alle    imprese    che    intendono   fornire   reti   pubbliche   di
telecomunicazioni   anche   a   causa   delle   pertinenti   esigenze
fondamentali,   l'Autorita'   e,   ove  espressamente  previsto,  gli
organismi  territoriali  competenti  possono  disporre  l'accesso,  a
condizioni  eque,  alle infrastrutture esistenti installate in virtu'
dei diritti di passaggio ed il cui raddoppio non e' possibile.
    4.  Gli  accordi  per l'ubicazione e l'uso comune delle strutture
sono  oggetto  di  un  accordo  commerciale  e  tecnico  tra le parti
interessate.  L'Autorita' interviene per dirimere le controversie, su
richiesta di una delle parti interessate. In particolare puo' emanare
disposizioni  in  materia  di  uso  comune  delle  strutture  e delle
proprieta',  previe adeguate consultazioni nel corso delle quali alle
parti interessate e' data la facolta' di esprimere il proprio parere.
Tali   disposizioni   possono   comprendere   indicazioni   circa  la
ripartizione  dei  costi  dell'uso  comune  delle  strutture  e delle
proprieta'.".
    La direttiva 3 marzo 1999 - Razionale sistemazione nel sottosuolo
degli  impianti  tecnologici  (Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo
1999; Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle aree
urbane)  specifica una serie di obblighi in capo agli enti locali per
la razionale sistemazione del sottosuolo.
3. Obiettivo della consultazione.
    Obiettivo  della  presente  consultazione e' di ottenere elementi
atti alla migliore formulazione di regolamenti per la predisposizione
di  reti  dorsali  e  di  reti  urbane  di  telecomunicazioni  e/o di
televisione  via  cavo,  sia  per  fornire  agli  enti pubblici, come
previsto  dalla legge, adeguate linee guida per la valorizzazione del
territorio,  sia  per  evitare pratiche discriminatorie nei confronti
degli operatori.
    In  particolare  la  comunicazione  deve  essere  strutturata  in
maniera  da  contenere  le  osservazioni  del  mittente,  in  maniera
puntuale  e  sintetica,  sui  soli  argomenti  di specifico interesse
contenuti nell'elenco seguente:
a) domande   a  comuni,  province,  regioni  e  altri  enti  pubblici
competenti   relativamente  agli  obblighi  di  natura  civica  nella
concessione dell'uso del suolo pubblico:
    1)  procedure  autorizzative.  Quali  titoli autorizzativi devono
richiedere le imprese per effettuare scavi nel territorio comunale o,
per  gli  enti  pubblici titolari o aventi in gestione reti stradali,
per  effettuare  scavi  nel manto stradale o a lato del medesimo (es.
concessioni  edilizie,  licenza  per  l'installazione di reti di tlc,
permessi   di   scavo,   registrazione  in  un  registro  di  imprese
autorizzate,  ecc.). Entro quanto tempo dalla firma della convenzione
con gli operatori vengono solitamente rilasciati i permessi di scavo.
Si prega di specificare;
    2)  si  prega  di  indicare quali obblighi di natura civica siano
attualmente   imposti  agli  operatori  e  quale  ne  sia  la  natura
giuridica.
    3)  definizioni  da  impiegare nei regolamenti dell'autorita'. Si
richiede di commentare le seguenti definizioni:
      i) operatore: l'impresa titolare di licenza per l'installazione
di reti di tlc e/o televisione via cavo;
      ii)   impresa pilota: l'impresa o l'associazione di imprese che
richiede il titolo autorizzatorio per i lavori di installazione della
rete, al fine di incaricare dei lavori un'impresa specializzata o per
eseguirli direttamente;
      iii) giornata lavorativa: un giorno di calendario (solare);
      iv)   popolazione: persone che a titolo privato o professionale
occupano  un  immobile  o  parte di esso situato lungo le strade e le
zone  pubbliche  interessate ai lavori o nelle immediate adiacenze di
tali zone;
        v) obblighi  di  natura  civica:  serie  di obblighi cui sono
sottoposti  gli  operatori che installano reti di telecomunicazioni o
di tv-cavo per consentire il ripristino delle condizioni;
        vi)   responsabile  del cantiere: la persona fisica designata
come  responsabile  del  cantiere  dall'operatore  che  ha  i  titoli
autorizzatori per far eseguire i lavori;
        vii)  rete dorsale: un sistema per il trasporto di un segnale
di  telecomunicazioni  o  radiotelevisivo  a  media o lunga distanza,
distinto dalla rete di accesso dell'operatore.
    Si  invita a commentare le definizioni summenzionate e a proporne
di  altre, utili per facilitare lo svolgimento dei lavori, al fine di
individuare la terminologia piu' corretta.
    4) corrispettivi/garanzie bancarie/assicurative:
      i) quali  garanzie  (es.  fidejussione)  vengono richieste alle
imprese che intendono effettuare lavori di scavo;
      ii) quali  condizioni  economiche  vengono applicate (costi una
tantum, canoni, tasse, altri costi);
      iii) quali indennizzi e in che misura devono essere corrisposti
dalle imprese (es. indennizzo per m 2 di scavo);
    5)  norme  sull'esecuzione  dei  lavori;  limiti  temporanei agli
interventi (es. divieti di scavo per un periodo di 12/24 mesi) penali
e  sanzioni.  Indicare quali norme e' opportuno utilizzare per quanto
riguarda lo svolgimento materiale dei lavori, eventualmente allegando
stralci  o  sezioni  di  regolamenti  comunali  o  d'altro  tipo gia'
esistenti.   Indicare  quali  sanzioni  o  penali  contrattuali  sono
attualmente applicate alle imprese;
    6)   talune   imprese   utilizzano   tecniche   di  installazione
considerate    come   avanzate   (es.   micro   tunneling,   tecniche
no-dig/relining,  sistemi  geo-radar, air-blowing fibre, ecc). L'ente
pubblico  tiene  in  conto tali caratteristiche nell'assegnazione dei
titoli autorizzatori. Si prega di specificare;
    7)  collaudo  lavori.  Indicare  le  norme cui sono sottoposte le
imprese  per quanto riguarda il collaudo dei lavori, includendo anche
quelle predisposte a fini statistici;
    8) condivisione delle installazioni. Al fine di ridurre al minimo
i  disagi  connessi  ai  lavori  di scavo, e per evitare duplicazioni
anti-economiche delle reti esistenti, le leggi invitano gli operatori
a   consentire  la  condivisione  delle  installazioni  e  l'utilizzo
efficiente  dei  dotti  esistenti  in  modo  non  discriminatorio. Si
sollecitano  osservazioni  al  riguardo,  in  particolare  per quanto
riguarda  eventuali condizioni ritenute ostative alla condivisione di
dotti o di installazioni gia' esistenti;
    9)  coordinamento  degli  scavi.  Al fine di minimizzare i disagi
alla  cittadinanza, il comune o l'ente pubblico che rilascia i titoli
autorizzatori  alle  imprese  richiedenti  deve  poter  assicurare il
coordinamento  degli  scavi  tra  le  varie  imprese,  anche  non  di
telecomunicazioni,   potenzialmente   interessate.   Si   sollecitano
commenti  sulla forma di comunicazione ritenuta piu' idonea (es. sito
Internet)  per  la  pubblicita'  delle decisioni adottate nell'ambito
dell'organismo  di  coordinamento  degli  scavi,  in  particolare per
quanto riguarda il divieto temporaneo di scavo nelle aree in cui sono
appena terminati dei lavori;
    10)   qual  e'  la  valutazione  del  rispondente  del  grado  di
applicazione  della  direttiva  della  Presidenza  del  Consiglio dei
Ministri  del  3  marzo  1999  (vedi  punto  2)  nel  proprio  ambito
territoriale. Se non e' stata applicata, entro quanto lo sara';
 domande   specifiche   agli  operatori  in  materia  di  diritti  di
passaggio:
    1) quale si ritiene che debba essere il contributo dell'Autorita'
alle  norme  gia'  esistenti  a  livello  comunale,  per facilitare i
cablaggi;
    2)  in  quali  comuni tra quelli in cui effettuate scavi esistono
dei regolamenti ad hoc;
    3)  quali  condizioni  economiche  vengono  applicate  (costi una
tantum, canoni, tasse, altri costi);
    4) quali oneri civici vengono applicati (ad es. tubi riservati al
comune, realizzazione di parcheggi, ecc.) -;
    5)  entro  quanto  tempo  dalla  firma  della convenzione con gli
operatori vengono rilasciati i permessi di scavo;
    6)  e' prevista una fideiussione per effettuare scavi. Se si', di
quale importo;
    7)  vengono  imposte  tecniche  particolari  per  gli  scavi (es.
microtunneling).
    Le  comunicazioni  inviate  dai  soggetti  che hanno aderito alla
consultazione   non   precostituiscono  alcun  titolo,  condizione  o
vincolo,  rispetto  ad  eventuali successive decisioni dell'Autorita'
stessa,  hanno  carattere  meramente  informativo per i summenzionati
fini  conoscitivi  e  sono  trattate  dall'Autorita'  con  la massima
riservatezza.
    Una  sintesi  elaborata  dall'Autorita'  delle  risultanze  della
consultazione    e'   pubblicata,   al   termine   dell'esame   delle
comunicazioni  pervenute,  sul  bollettino ufficiale dell'Autorita' e
sul sito web dell'Autorita' stessa, all'indirizzo www.agcom.it