IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento degli alimenti nutrizione e sanita' pubblica veterinaria Visti i provvedimenti con i quali sono state concesse le autorizzazioni all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici per uso veterinario; Visto l'art. 37, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Viste le domande con le quali le aziende titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici hanno presentato domande di rinnovo entro la data del 31 dicembre 1998; Considerato che i soli presidi medico-chirurgici elencati, a seguito del parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario ed in applicazione del citato decreto legislativo n. 47/1997 presentano i requisiti previsti dalla vigente normativa per i medicinali veterinari; Considerato che sono stati oggetto di valutazione presidi medico-chirurgici per uso veterinario ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno destinati sia ad animali produttori di derrate alimentari che alle specie canina e felina nonche' a uccellini da gabbia e da voliera e piccoli roditori; Considerato altresi' che sono stati oggetto di valutazione presidi medico-chirurgici destinati al trattamento delle ectoparassitosi di pesci d'acquario ed al trattamento della varroasi delle api; Viste le attestazioni relative ai pagamenti della tariffa prevista dalla norma in vigore; Decreta: Art. 1. 1. E' autorizzata a decorrere dal 1o gennaio 2001 la fabbricazione e l'immissione in commercio dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno elencati nell'allegato 1 alle condizioni ivi riportate. 2. Entro sei mesi dalla data di notifica dei nuovi stampati illustrativi approvati dal Ministero della sanita', le confezioni dei lotti dei prodotti di cui al comma 1 presenti sul mercato dovranno essere conformi alle condizioni previste in allegato 1. 3. Le confezioni dei lotti di cui al comma 2 dovranno riportare la dicitura: "La vendita non e' riservata esclusivamente alle farmacie e non e' sottoposta allobbligo di ricetta medico-veterinaria".