Art. 2. 1. E' autorizzata a decorrere dal 1o gennaio 2001 la fabbricazione e l'immissione in commercio dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno elencati nell'allegato 2 alle condizioni ivi riportate. 2. Entro 6 mesi dalla data di notifica dei nuovi stampati illustrativi approvati dal Ministero della sanita', le confezioni dei lotti dei prodotti di cui al comma 1 presenti sul mercato dovranno essere conformi alle condizioni previste in allegato 2. 3. Le confezioni dei lotti di cui al comma 2 dovranno riportare la dicitura: "La vendita e' soggetta a ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia".