Art. 2.
  1.  E' autorizzata a decorrere dal 1o gennaio 2001 la fabbricazione
e  l'immissione  in  commercio  dei  medicinali  veterinari ad azione
antiparassitaria   e   disinfestante   per   uso   esterno   elencati
nell'allegato 2 alle condizioni ivi riportate.
  2.  Entro  6  mesi  dalla  data  di  notifica  dei  nuovi  stampati
illustrativi approvati dal Ministero della sanita', le confezioni dei
lotti  dei  prodotti  di cui al comma 1 presenti sul mercato dovranno
essere conformi alle condizioni previste in allegato 2.
  3.  Le confezioni dei lotti di cui al comma 2 dovranno riportare la
dicitura:  "La  vendita  e' soggetta a ricetta medico-veterinaria non
ripetibile in triplice copia".