Art. 3.
  Fatti  salvi i medicinali veterinari di cui agli articoli 1 e 2 del
presente  decreto,  i  lotti di tutti medicinali veterinari ad azione
antiparassitaria  e  disinfestante  per  uso  esterno, per i quali e'
stata  presentata  la domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 37, comma
3-bis,  del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato
dal  decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, fabbricati entro la
data  del  31 dicembre  2000, possono essere commercializzati fino al
30 giugno  2001,  alle condizioni previste dall'art. 37, comma 3-ter,
del succitato decreto legislativo.