Art. 3. Fatti salvi i medicinali veterinari di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, i lotti di tutti medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, per i quali e' stata presentata la domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 37, comma 3-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, fabbricati entro la data del 31 dicembre 2000, possono essere commercializzati fino al 30 giugno 2001, alle condizioni previste dall'art. 37, comma 3-ter, del succitato decreto legislativo.