Art. 3.
  1.  A  decorrere dalla data di avvio di cui al comma 2 dell'art. 2,
l'ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto di Palermo e la locale
sezione  staccata  della direzione regionale delle entrate esercitano
la  propria  competenza  limitatamente  all'ambito  territoriale  non
ricompreso  nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati.
Restano  ferme  le  competenze  del predetto ufficio dell'imposta sul
valore  aggiunto  e  della sezione staccata della direzione regionale
delle  entrate  di  Palermo  in  materia  di  adempimenti connessi al
controllo  formale  delle dichiarazioni IVA per le annualita' fino al
1996  e  di  definizione  delle  controversie  concernenti  i tributi
comunali  e  locali  di  cui  all'art.  77  del  decreto  legislativo
31 dicembre 1992, n. 546.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 dicembre 2000
                                        Il direttore generale: Romano