Art. 3. 1. A decorrere dalla data di avvio di cui al comma 2 dell'art. 2, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Palermo e la locale sezione staccata della direzione regionale delle entrate esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati. Restano ferme le competenze del predetto ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e della sezione staccata della direzione regionale delle entrate di Palermo in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualita' fino al 1996 e di definizione delle controversie concernenti i tributi comunali e locali di cui all'art. 77 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 2000 Il direttore generale: Romano