Art. 2.
                    Caratteristiche del contratto
  1.  Le  coperture assicurative di cui all'art. 1 formano oggetto di
contratti   stipulati   nell'ambito   dell'assicurazione  malattia  o
dell'assicurazione   sulla   vita.  Se  i  contratti  sono  stipulati
nell'ambito delle assicurazioni sulla vita, la copertura assicurativa
puo' decorrere dalla data di stipula del contratto oppure da una data
successiva.
  2.  La  copertura del rischio di cui all'art. 1 puo' essere fornita
in via autonoma oppure in abbinamento ad altre coperture assicurative
o  alle  forme di previdenza complementare, individuale o collettiva,
di  cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ferma restando
la  specifica  disciplina fiscale dei premi relativi a ciascuna forma
assicurativa o previdenziale.
  3.  I contratti di assicurazione di cui all'art. 1 devono prevedere
la  copertura  del  rischio  per  l'intera  vita  dell'assicurato. Se
stipulati   nell'ambito   delle  assicurazioni  sulla  malattia  tale
condizione  si  realizza  con  contratti  che prevedano una durata di
dieci anni e il rinnovo, obbligatorio per l'impresa assicuratrice, al
termine  di  ogni dieci anni. In caso di polizze collettive stipulate
dal  datore di lavoro la copertura del rischio deve riguardare almeno
tutta  la  durata  del  rapporto di lavoro dell'assicurato. In nessun
caso  e'  ammessa  la  facolta'  di  recesso da parte dell'impresa di
assicurazione.   Detti   contratti   devono  disciplinare  i  diritti
dell'assicurato   riguardanti   il   recesso  e  la  riduzione  della
prestazione  assicurata  e possono prevedere la facolta' dell'impresa
assicuratrice  di variare, ad intervalli non inferiori a cinque anni,
l'importo  dei  relativi premi in base all'evoluzione dell'esperienza
statistica  riferita  alla  collettivita'.  Per  le assicurazioni che
prevedono   il   riscatto,  nella  polizza  deve  essere  evidenziato
l'importo  del  premio  afferente  il rischio di non autosufficienza.
Soltanto  con  riferimento a tale premio compete la detrazione di cui
all'art. 1.
  4.  La  prestazione  derivante  dai contratti di cui all'art. 1, se
stipulati   nell'ambito  delle  assicurazioni  sulla  vita,  consiste
nell'erogazione  di  una rendita vitalizia o temporanea, quest'ultima
condizionata  all'esistenza  in vita dell'assicurato. Una parte della
rendita  puo'  essere  convertita in capitale il cui importo non deve
essere superiore al trenta per cento del valore attuale della rendita
stessa.  Qualora  l'importo  annuo della rendita risulti inferiore al
cinquanta  per  cento  dell'assegno  sociale  di cui all'art. 3 della
legge  8 agosto  1995,  n.  335,  commi  6  e  7,  l'assicurato  puo'
richiedere  la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.
Nel   caso  di  contratti  stipulati  nell'ambito  dell'assicurazione
malattia,   la   prestazione  consiste  nel  risarcimento,  totale  o
parziale,  del  costo  di  assistenza  ovvero  in  una prestazione in
natura.