Art. 3. Detrazione d'imposta 1. La detrazione di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera f), del citato testo unico delle imposte sui redditi, compete nella misura del diciannove per cento e va calcolata su un importo massimo di premi di L. 2.500.000. Tale importo comprende: gli eventuali premi relativi agli altri contratti di assicurazioni per le quali compete la detrazione, comprese le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni stipulati entro il 31 dicembre 2000, e quelli relativi alle persone indicate nell'art. 433 del codice civile se fiscalmente a carico.