Art. 3.
                        Detrazione d'imposta
  1.  La  detrazione di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera f), del
citato  testo  unico  delle imposte sui redditi, compete nella misura
del  diciannove  per  cento  e  va calcolata su un importo massimo di
premi  di  L.  2.500.000. Tale importo comprende: gli eventuali premi
relativi  agli  altri contratti di assicurazioni per le quali compete
la  detrazione,  comprese  le  assicurazioni  sulla vita e contro gli
infortuni stipulati entro il 31 dicembre 2000, e quelli relativi alle
persone  indicate  nell'art.  433  del codice civile se fiscalmente a
carico.