Art. 4.
                             Decorrenza
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  per  i
contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2001.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 dicembre 2000
                                        Il direttore generale: Romano