Art. 2
   1. I corsi di laurea specialistica si svolgono nelle facolta'.
   2.  Ferme restando le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica   27   gennaio  1998,  n.  25,  singoli  corsi  di  laurea
specialistica  possono  essere  realizzati  con  il  concorso di piu'
facolta' della stessa universita', sulla base di specifiche norme del
regolamento didattico di ateneo che ne disciplinano il funzionamento,
nonche'  con  il  concorso  di piu' atenei, ai sensi dell'articolo 3,
comma 9, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.