(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
    Gli  importi  delle  sanzioni amministrative del pagamento di una
somma  previste  dal codice della strada devono intendersi sostituiti
come segue:
      ove  era  originariamente  previsto  l'importo  "da L. 30.000 a
L. 120.000",  lo  stesso  deve,  intendersi sostituito con quello "da
L. 38.100 a L. 152.420";
      ove  era  originariamente  previsto  l'importo  "da L. 50.000 a
L. 200.000",  lo  stesso  deve  intendersi  sostituito con quello "da
L. 63.510 a lire 254.030";
      ove  era  originariamente  previsto  l'importo  "da L. 60.000 a
L. 120.000",  lo  stesso  deve  intendersi  sostituito con quello "da
L. 76.210 a L. 152.420";
      ove  era  originariamente  previsto  l'importo "da L. 100.000 a
L. 400.000",  lo  stesso  deve  ritenersi  sostituito  con quello "da
L. 127.020 a L. 508.070";
      ove  era  originariamente  previsto  l'importo "da L. 120.000 a
L. 240.000",  lo  stesso  deve  ritenersi  sostituito  con quello "da
L. 152.420 a L. 304.840";
      ove  era  originariamente  previsto  l'importo "da L. 150.000 a
L. 300.000",  lo  stesso  deve  ritenersi  sostituito  con quello "da
L. 190.530 a L. 381.050";
      ove  era  originariamente  previsto  l'importo "da L. 200.000 a
L. 800.00",  lo  stesso  deve  ritenersi  sostituito  con  quello "da
L. 254.030 a L. 1.016.140";
      ove  era  originariamente  previsto  l'importo "da L. 500.000 a
L. 2.000.000",  lo  stesso  deve  ritenersi sostituito con quello "da
L. 635.090 a L. 2.540.350";
      ove  era  originariamente previsto l'importo "da L. 1.000.000 a
L. 4.000.000",  lo  stesso  deve  ritenersi sostituito con quello "da
L. 1.270.180 a L. 5.080.700".