Allegato Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue: ove era originariamente previsto l'importo "da L. 30.000 a L. 120.000", lo stesso deve, intendersi sostituito con quello "da L. 38.100 a L. 152.420"; ove era originariamente previsto l'importo "da L. 50.000 a L. 200.000", lo stesso deve intendersi sostituito con quello "da L. 63.510 a lire 254.030"; ove era originariamente previsto l'importo "da L. 60.000 a L. 120.000", lo stesso deve intendersi sostituito con quello "da L. 76.210 a L. 152.420"; ove era originariamente previsto l'importo "da L. 100.000 a L. 400.000", lo stesso deve ritenersi sostituito con quello "da L. 127.020 a L. 508.070"; ove era originariamente previsto l'importo "da L. 120.000 a L. 240.000", lo stesso deve ritenersi sostituito con quello "da L. 152.420 a L. 304.840"; ove era originariamente previsto l'importo "da L. 150.000 a L. 300.000", lo stesso deve ritenersi sostituito con quello "da L. 190.530 a L. 381.050"; ove era originariamente previsto l'importo "da L. 200.000 a L. 800.00", lo stesso deve ritenersi sostituito con quello "da L. 254.030 a L. 1.016.140"; ove era originariamente previsto l'importo "da L. 500.000 a L. 2.000.000", lo stesso deve ritenersi sostituito con quello "da L. 635.090 a L. 2.540.350"; ove era originariamente previsto l'importo "da L. 1.000.000 a L. 4.000.000", lo stesso deve ritenersi sostituito con quello "da L. 1.270.180 a L. 5.080.700".