(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  28
                        AGOSTO 2000, N. 240. 
 
  All'articolo 1: 
    dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: 
  "6-bis. Sono ammessi  alla  sessione  riservata  di  esami  di  cui
all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999,  n.  124,  coloro
che hanno maturato i requisiti  di  servizio  previsti  dal  medesimo
comma  4  entro  il  27  aprile  2000,  data  di  scadenza   per   la
presentazione della domanda di partecipazione alla predetta  sessione
di  esami  fissata  dall'ordinanza  del  Ministero   della   pubblica
istruzione del 7 febbraio 2000,  n.  33,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000. Il personale
di cui al presente comma e' inserito a  domanda,  previo  superamento
della sessione riservata  di  esami,  nelle  graduatorie  permanenti,
all'atto dell'integrazione delle medesime in  esito  all'espletamento
dei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella  scuola  secondaria
banditi nel 1999, nel medesimo scaglione di  coloro  che  superano  i
predetti concorsi.  Al  maggiore  fabbisogno,  valutato  in  lire  38
miliardi  per  l'anno  2000,  per  il  completamento  della  predetta
sessione riservata di  esami,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  per  l'anno
2000, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della pubblica istruzione. 
  6-ter. L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto
dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19
novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova
concorsuale ai fini  dell'inserimento  nelle  graduatorie  permanenti
previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 
297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge  3  maggio
1999, n. 124. Con decreto dei Ministri della  pubblica  istruzione  e
dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sono
stabilite le prove d'esame, che dovranno accertare  sia  il  possesso
delle necessarie conoscenze disciplinari sia l'avvenuta acquisizione,
nella scuola di  specializzazione,  delle  competenze  professionali,
nonche' le relative modalita' di svolgimento. Con il medesimo decreto
vengono determinati i criteri e le modalita'  di  costituzione  delle
commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di
esame finale, e il punteggio da attribuire  al  risultato  dell'esame
finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti  sia
ai fini dell'esito del concorso, per esami e titoli, in coerenza  con
quanto previsto  dall'articolo  3  del  decreto  del  Ministro  della
pubblica istruzione del 24 novembre 1998, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 131 del  7  giugno  1999.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente comma si applicano anche a coloro che frequentano le  scuole
di specializzazione alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Coloro  che  sostengono  con  esito
positivo l'esame di Stato di  cui  al  presente  comma  entro  l'anno
accademico  2000-2001  sono  inseriti  a  domanda  nelle  graduatorie
permanenti nel medesimo scaglione  del  personale  di  cui  al  comma
6-bis."; 
    dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: 
  "7-bis. All'articolo 26, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo,  le  parole:  "un  anno  scolastico"  sono
sostituite dalle seguenti: "un quinquennio"; 
    b) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "In tal  caso
il personale, alla cessazione del comando, e' assegnato con priorita'
ad una sede disponibile di sua scelta .". 
  All'articolo 2: 
    al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "lire 69,5  miliardi
per l'anno 2000," sono inserite le seguenti: "lire 119,5 miliardi per
l'anno 2001 e lire 180 miliardi per l'anno 2002,"; 
    dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Al fine di  favorire  l'adeguamento  ai  nuovi  ordinamenti
didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza
pregiudicare la qualita' dei corsi e l'apprendimento degli  studenti,
il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato ad erogare alle
Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura  prevalente
dagli enti locali, la somma di lire 2 miliardi per l'anno 2000  e  di
lire 3 miliardi  per  gli  anni  2001  e  2002.Agli  stessi  fini  il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
e' autorizzato ad erogare ad istituti  di  alta  formazione  musicale
finanziati in misura prevalente dagli enti locali, e di  riconosciuta
rilevanza  in  ambito  nazionale,  nonche'  agli  enti   finanziatori
obbligati alla manutenzione dei conservatori,  la  somma  di  lire  2
miliardi per ciascuno degli anni 2000  e  2001.  All'onere  derivante
dall'attuazione del presente comma, complessivamente pari  a  lire  4
miliardi per l'anno 2000, lire 5 miliardi per l'anno 2001  e  lire  3
miliardi  per  l'anno  2002,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  per  l'anno
2000, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della pubblica istruzione."; 
    al comma 3,  secondo  periodo  della  novella,  dopo  le  parole:
"programmazione economica," sono inserite le  seguenti:  "sentito  il
parere delle Commissioni parlamentari competenti,"; al sesto  periodo
della novella,  dopo  le  parole:  "programmazione  economica",  sono
aggiunte  le  seguenti:  ",  sentito  il  parere  delle   Commissioni
parlamentari competenti"; 
    dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente: 
  "Art. 2-bis (Elezione delle rappresentanze sindacali  unitarie).  -
1. Le elezioni delle rappresentanze sindacali  unitarie  relative  al
personale delle istituzioni di cui  all'articolo  1  della  legge  21
dicembre 1999,  n.  508,  sono  indette  entro  trenta  giorni  dalla
attivazione dell'apposito comparto di cui all'articolo  2,  comma  6,
della stessa legge".