Art. 2 Modalita' di gestione e di ripartizione delle somme 1. Le somme versate nel Fondo sono ripartite quadrimestralmente, secondo le modalita' di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, fra gli appartenenti al ruolo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato. 2. La ripartizione e' eseguita tra gli aventi diritto con le seguenti modalita': a) una quota pari a sei decimi e' ripartita su base territoriale, secondo le disposizioni del comma 3, in proporzione allo stipendio tabellare annuo lordo in godimento, esclusi ogni altra indennita' o assegno; b) la restante quota pari a quattro decimi e' ripartita tra tutto il personale amministrativo in proporzione allo stipendio tabellare in godimento, esclusi ogni altra indennita' o assegno. 3. La ripartizione su base territoriale e' eseguita con le seguenti modalita': a) gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 sono ripartiti tra il personale in servizio presso ciascuna sede cui appartiene il dipendente che ha espletato la funzione di segretario del collegio arbitrale; b) le competenze di cui alla lettera b) del medesimo articolo 1 sono ripartite tra il personale in servizio presso ciascuna sede competente a curarne la riscossione. 4. Alla ripartizione del Fondo partecipa, con le stesse modalita' disciplinate nel presente decreto, anche il personale di altre Amministrazioni che sia destinato a prestare servizio per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato in base a formali provvedimenti di assegnazione. 5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 15 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 1972 e successive modificazioni.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 10, 11, 15 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, recante «Regolamento per la riscossione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione»: «Art. 5. - Le somme riscosse da ciascun Ufficio dell'Avvocatura dello Stato sono divisibili fra gli avvocati, i procuratori e gli altri impiegati dell'Ufficio stesso, quando sia o divenga irretrattabile il titolo - sentenza o rinunzia o transazione - in base al quale la riscossione fu eseguita. Il riparto vien fatto quadrimestralmente secondo le norme di cui agli articoli seguenti.». «Art. 6. - Nell'ultimo giorno dei mesi di aprile, agosto e dicembre, ciascuna Avvocatura chiude la contabilita' del quadrimestre e trasmette all'Avvocatura Generale dello Stato il rendiconto, dal quale devono risultare le somme riscosse, le somme prelevate ai sensi dell'art. 2 e quelle versate all'Erario. A tale rendiconto devono essere allegati: 1) elenco delle quietanze di versamento delle somme esatte nel quadrimestre e divenute divisibili; 2) un elenco delle quietanze di versamento delle somme esatte nel quadrimestre e non ancora divenute divisibili; 3) un elenco delle somme esatte e versate nei precedenti quadrimestri e divenute divisibili nell'ultimo quadrimestre; 4) un elenco delle somme esatte e versate nei precedenti quadrimestri e non ancora divenute divisibili; 5) un elenco delle quietanze di versamento riflettenti i rimborsi delle spese di stampa e di altre somme pagate sull'apposito capitolo di bilancio o anticipate dalle Amministrazioni, Aziende ed Amministrazioni autonome ed Enti pubblici nonche' delle quietanze relative alle competenze pagate ai procuratori fuori sede di Ufficio di Avvocatura a norma dell'art. 2; 6) i prospetti di riparto tra il personale delle somme divenute nel quadrimestre divisibili. Quando tra le somme di cui al n. 6) ve ne siano di quelle riscosse e versate durante esercizi finanziari precedenti all'esercizio in corso, se ne faranno separati prospetti di riparto.». «Art. 10. - Nel caso di nuova qualifica o di aumento di stipendio attribuito con effetto retroattivo, il nuovo stipendio non e' considerato per i quadrimestri anteriori alla data del provvedimento. Si terra' conto, invece, della nuova qualifica o dell'aumento di stipendio disposti nel corso del quadrimestre, e per il periodo relativo, purche' il provvedimento sia stato registrato alla Corte dei Conti prima della scadenza del termine quadrimestrale. Nel caso di trasferimento da uno ad altro Ufficio l'interessato partecipa, per l'intero quadrimestre, al riparto di quest'ultimo Ufficio, qualora il provvedimento abbia decorrenza da data anteriore alla scadenza del termine quadrimestrale.». «Art. 11. - Colui che entra a far parte dell'Avvocatura dello Stato nel corso del quadrimestre, partecipa al riparto soltanto per il tempo decorso dalla data di immissione in possesso dell'Ufficio.». «Art. 15. - Gli avvocati, procuratori ed impiegati dovranno rilasciare al capo dell'ufficio, al Segretario Generale o all'impiegato designato di cui all'articolo precedente la delegazione a riscuotere, giusta l'art. 383 del regolamento di contabilita' generale dello Stato. La delega viene unita al rendiconto per essere posta a corredo del mandato di pagamento.». «Art. 16. - Nel caso di morte dell'impiegato la quota ad esso spettante sino al giorno del decesso, e' pagata agli eredi, i quali dimostrino tale loro qualita' con i documenti prescritti dalle norme di contabilita' generale dello Stato.».