Art. 2 
 
 
         Modalita' di gestione e di ripartizione delle somme 
 
  1. Le somme versate nel Fondo  sono  ripartite  quadrimestralmente,
secondo le modalita' di cui agli articoli  5  e  6  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  Ministri  29  febbraio  1972,  fra  gli
appartenenti al ruolo del  personale  amministrativo  dell'Avvocatura
dello Stato. 
  2. La ripartizione e'  eseguita  tra  gli  aventi  diritto  con  le
seguenti modalita': 
    a) una quota pari a sei decimi e' ripartita su base territoriale,
secondo le disposizioni del comma 3, in  proporzione  allo  stipendio
tabellare annuo lordo in godimento, esclusi ogni altra  indennita'  o
assegno; 
    b) la restante quota pari a quattro decimi e' ripartita tra tutto
il personale amministrativo in proporzione allo  stipendio  tabellare
in godimento, esclusi ogni altra indennita' o assegno. 
  3. La ripartizione su base territoriale e' eseguita con le seguenti
modalita': 
    a) gli importi di  cui  alla  lettera  a)  dell'articolo  1  sono
ripartiti tra il personale  in  servizio  presso  ciascuna  sede  cui
appartiene il dipendente che ha espletato la funzione  di  segretario
del collegio arbitrale; 
    b) le competenze di cui alla lettera b) del medesimo  articolo  1
sono ripartite tra il personale  in  servizio  presso  ciascuna  sede
competente a curarne la riscossione. 
  4. Alla ripartizione del Fondo partecipa, con le  stesse  modalita'
disciplinate nel  presente  decreto,  anche  il  personale  di  altre
Amministrazioni che sia destinato a prestare servizio per un  periodo
continuativo  non  inferiore   a   sei   mesi   presso   gli   uffici
dell'Avvocatura dello  Stato  in  base  a  formali  provvedimenti  di
assegnazione. 
  5. Trovano applicazione le disposizioni di cui  agli  articoli  10,
11, 15 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
29 febbraio 1972 e successive modificazioni. 
 
              Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 10, 11, 15 e
          16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
          febbraio 1972, recante «Regolamento per la riscossione,  da
          parte dell'Avvocatura dello Stato, degli  onorari  e  delle
          competenze di spettanza e per la relativa ripartizione»: 
              «Art.  5.  -  Le  somme  riscosse  da  ciascun  Ufficio
          dell'Avvocatura  dello  Stato  sono  divisibili   fra   gli
          avvocati, i procuratori e gli altri impiegati  dell'Ufficio
          stesso, quando sia o divenga  irretrattabile  il  titolo  -
          sentenza o rinunzia o transazione - in  base  al  quale  la
          riscossione   fu   eseguita.   Il   riparto   vien    fatto
          quadrimestralmente secondo le norme di  cui  agli  articoli
          seguenti.». 
              «Art. 6. -  Nell'ultimo  giorno  dei  mesi  di  aprile,
          agosto  e   dicembre,   ciascuna   Avvocatura   chiude   la
          contabilita' del quadrimestre  e  trasmette  all'Avvocatura
          Generale  dello  Stato  il  rendiconto,  dal  quale  devono
          risultare le somme riscosse, le somme  prelevate  ai  sensi
          dell'art. 2 e quelle versate all'Erario. A tale  rendiconto
          devono essere allegati: 
                1) elenco delle quietanze di versamento  delle  somme
          esatte nel quadrimestre e divenute divisibili; 
                2) un elenco  delle  quietanze  di  versamento  delle
          somme  esatte  nel  quadrimestre  e  non  ancora   divenute
          divisibili; 
                3)  un  elenco  delle  somme  esatte  e  versate  nei
          precedenti quadrimestri e divenute  divisibili  nell'ultimo
          quadrimestre; 
                4)  un  elenco  delle  somme  esatte  e  versate  nei
          precedenti quadrimestri e non ancora divenute divisibili; 
                5)  un   elenco   delle   quietanze   di   versamento
          riflettenti i rimborsi delle spese di  stampa  e  di  altre
          somme  pagate  sull'apposito   capitolo   di   bilancio   o
          anticipate    dalle     Amministrazioni,     Aziende     ed
          Amministrazioni autonome ed  Enti  pubblici  nonche'  delle
          quietanze relative alle competenze  pagate  ai  procuratori
          fuori sede di Ufficio di Avvocatura a norma dell'art. 2; 
                6) i prospetti di  riparto  tra  il  personale  delle
          somme divenute nel quadrimestre divisibili. Quando  tra  le
          somme di cui al n. 6) ve ne  siano  di  quelle  riscosse  e
          versate    durante    esercizi    finanziari     precedenti
          all'esercizio in corso, se ne faranno separati prospetti di
          riparto.». 
              «Art. 10. - Nel caso di nuova qualifica o di aumento di
          stipendio attribuito  con  effetto  retroattivo,  il  nuovo
          stipendio non e' considerato per i  quadrimestri  anteriori
          alla data del provvedimento. Si terra' conto, invece, della
          nuova qualifica o dell'aumento di  stipendio  disposti  nel
          corso del quadrimestre, e per il periodo relativo,  purche'
          il provvedimento sia stato registrato alla Corte dei  Conti
          prima della scadenza del termine quadrimestrale. 
              Nel caso di  trasferimento  da  uno  ad  altro  Ufficio
          l'interessato  partecipa,  per  l'intero  quadrimestre,  al
          riparto di quest'ultimo Ufficio, qualora  il  provvedimento
          abbia  decorrenza  da  data  anteriore  alla  scadenza  del
          termine quadrimestrale.». 
              «Art. 11. - Colui che entra a far parte dell'Avvocatura
          dello  Stato  nel  corso  del  quadrimestre,  partecipa  al
          riparto  soltanto  per  il  tempo  decorso  dalla  data  di
          immissione in possesso dell'Ufficio.». 
              «Art. 15. -  Gli  avvocati,  procuratori  ed  impiegati
          dovranno rilasciare al  capo  dell'ufficio,  al  Segretario
          Generale o  all'impiegato  designato  di  cui  all'articolo
          precedente la delegazione a riscuotere, giusta  l'art.  383
          del regolamento di contabilita' generale  dello  Stato.  La
          delega viene unita al rendiconto per essere posta a corredo
          del mandato di pagamento.». 
              «Art. 16. - Nel caso di morte dell'impiegato  la  quota
          ad esso spettante sino al giorno  del  decesso,  e'  pagata
          agli eredi, i quali dimostrino tale  loro  qualita'  con  i
          documenti prescritti dalle norme di  contabilita'  generale
          dello Stato.».