Art. 3 Esclusione dal diritto al riparto 1. Sono esclusi dal diritto al riparto per l'intero quadrimestre coloro che, nel corrispondente periodo, abbiano tenuto condotte sanzionate disciplinarmente. 2. Nelle ipotesi di condotte che abbiano dato luogo alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, l'esclusione dal diritto al riparto si estende a ciascun quadrimestre, per intero, nel corso del quale la sospensione abbia avuto concreta applicazione. 3. Nelle ipotesi di condotte che abbiano dato luogo alla sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, il diritto al riparto cessa definitivamente a decorrere dal quadrimestre nel corso del quale e' stata tenuta la condotta sanzionata. 4. Non hanno diritto a partecipare al riparto, per il corrispondente periodo: a) coloro che siano stati assenti dal servizio per qualsiasi causa, con esclusione dell'assenza per ferie; b) coloro che si trovino in posizione di comando presso altre Amministrazioni, di fuori ruolo o in aspettativa per qualsiasi causa.