Art. 3 
 
 
                  Esclusione dal diritto al riparto 
 
  1. Sono esclusi dal diritto al riparto  per  l'intero  quadrimestre
coloro che,  nel  corrispondente  periodo,  abbiano  tenuto  condotte
sanzionate disciplinarmente. 
  2. Nelle ipotesi di condotte che abbiano dato luogo  alla  sanzione
disciplinare della sospensione  dal  servizio  con  privazione  della
retribuzione, l'esclusione  dal  diritto  al  riparto  si  estende  a
ciascun quadrimestre, per intero, nel corso del quale la  sospensione
abbia avuto concreta applicazione. 
  3. Nelle ipotesi di condotte che abbiano dato luogo  alla  sanzione
disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, il  diritto  al
riparto cessa definitivamente a decorrere dal quadrimestre nel  corso
del quale e' stata tenuta la condotta sanzionata. 
  4.  Non  hanno  diritto  a   partecipare   al   riparto,   per   il
corrispondente periodo: 
    a) coloro che siano stati  assenti  dal  servizio  per  qualsiasi
causa, con esclusione dell'assenza per ferie; 
    b) coloro che si trovino in posizione  di  comando  presso  altre
Amministrazioni, di fuori ruolo o in aspettativa per qualsiasi causa.