Art. 4 Disposizione transitoria 1. Con riguardo al quadrimestre con scadenza al 31 agosto 2009, la quota di cui alla lettera b) dell'articolo 1 e' riferita alla somma corrispondente a cinquantanove centoventitreesimi delle competenze spettanti per il quadrimestre medesimo agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 dicembre 2009 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 191