Art. 4 
 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. Con riguardo al quadrimestre con scadenza al 31 agosto 2009,  la
quota di cui alla lettera b) dell'articolo 1 e' riferita  alla  somma
corrispondente a cinquantanove  centoventitreesimi  delle  competenze
spettanti per il quadrimestre medesimo agli  avvocati  e  procuratori
dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 4 dicembre 2009 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei Ministri 
                                                   Berlusconi         
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2009 
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 191