Art. 13 
(Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per
                           il suo tramite) 
 
  1. Nel caso in cui un'operazione di pagamento autorizzata  disposta
su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite  sia  gia'  stata
eseguita, il pagatore ha diritto al rimborso dell'importo  trasferito
qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: 
  a)  al  momento  del  rilascio,  l'autorizzazione  non  specificava
l'importo dell'operazione di pagamento; 
  b) l'importo dell'operazione supera quello che il pagatore  avrebbe
potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti  il  suo  precedente
modello di spesa,  le  condizioni  del  suo  contratto  quadro  e  le
circostanze del caso. 
  2. Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento, il pagatore
fornisce  documenti  e  ogni  altro  elemento   utile   a   sostenere
l'esistenza  delle  condizioni  di  cui  al  comma  1.  Il   rimborso
corrisponde all'intero importo dell'operazione di pagamento eseguita.
Nel caso di addebiti diretti il pagatore e il prestatore  di  servizi
di pagamento possono convenire nel contratto quadro che  il  pagatore
ha diritto al rimborso anche a prescindere  dalla  sussistenza  delle
condizioni di cui al comma 1. 
  3. Ai fini del comma 1. lettera b), il pagatore non puo' far valere
ragioni legate al cambio, se e' stato applicato il tasso di cambio di
riferimento concordato con il prestatore di servizi di pagamento.  Se
il tasso di cambio di riferimento riguarda un'operazione di pagamento
che rientra in un contratto quadro, in tale contratto  devono  essere
concordati il metodo di calcolo  dell'interesse  effettivo,  la  data
pertinente  e  l'indice  o  la  base  presi  in  considerazione   per
determinare tale tasso di cambio di riferimento. 
  4. Il contratto quadro tra il pagatore e il prestatore  di  servizi
di pagamento puo' escludere il diritto al rimborso  del  pagatore  se
ricorrono entrambe le seguenti condizioni: 
  a) il pagatore ha dato  l'autorizzazione  direttamente  al  proprio
prestatore di servizi di pagamento; 
  b) ove  possibile,  le  informazioni  sulla  futura  operazione  di
pagamento, limitatamente al caso in cui l'autorizzazione del pagatore
e' stata data prima  dell'esecuzione  dell'operazione  di  pagamento,
sono state fornite o messe a disposizione del pagatore dal prestatore
di servizi di pagamento o dal beneficiario almeno  quattro  settimane
prima della sua esecuzione, secondo quanto concordato  nel  contratto
quadro.