Art. 16 
                 (Rifiuto degli ordini di pagamento) 
 
  1. Quando tutte le condizioni previste dal  contratto  quadro  sono
soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento del  pagatore  non
puo' rifiutare  di  eseguire  un  ordine  di  pagamento  autorizzato,
indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal pagatore
o dal beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo  che  cio'
risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale. 
  2. Qualora  il  prestatore  di  servizi  di  pagamento  rifiuti  di
eseguire un ordine di pagamento, il  rifiuto  e,  ove  possibile,  le
relative motivazioni, nonche' la procedura per  correggere  eventuali
errori materiali imputabili all'utilizzatore che abbiano  causato  il
rifiuto, sono comunicati all'utilizzatore, salvo che la comunicazione
sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. 
  3. Il prestatore di servizi di pagamento effettua la  comunicazione
di cui al comma 2 secondo le modalita' concordate con l'utilizzatore,
con la massima  sollecitudine  e,  in  ogni  caso,  entro  i  termini
previsti  per  l'esecuzione  dell'operazione  di  pagamento  di   cui
all'articolo 20. 
  4. Ove il rifiuto di un  ordine  di  pagamento  sia  obiettivamente
giustificato, il prestatore di servizi di pagamento  puo'  addebitare
le spese della comunicazione all'utilizzatore,  ove  cio'  sia  stato
concordato tra le parti. 
  5. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 20 e 25, un ordine  di
pagamento  di  cui  sia  stata  rifiutata  l'esecuzione  per   motivi
obiettivamente giustificati non e' considerato ricevuto.