Art. 19 (Ambito di applicazione) 1. La presente sezione si applica: a) alle operazioni di pagamento in euro; b) alle operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro, a condizione che esse abbiano luogo in euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'euro. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, la presente sezione e' applicabile anche ad altre operazioni di pagamento, a meno che non sia diversamente convenuto dall'utilizzatore e dal prestatore di servizi di pagamento. Resta comunque ferma l'applicazione dell'articolo 23, che non puo' essere oggetto di deroga contrattuale. Quando le parti di un contratto di pagamento convengono un termine massimo di esecuzione superiore a quello di cui all'articolo 20, tale termine non puo' essere superiore a quattro giornate operative successive alla ricezione dell'ordine di pagamento.