Art. 19 
                      (Ambito di applicazione) 
 
  1. La presente sezione si applica: 
  a) alle operazioni di pagamento in euro; 
  b) alle operazioni di  pagamento  transfrontaliere  che  comportano
un'unica conversione tra l'euro e la valuta ufficiale  di  uno  Stato
membro non appartenente all'area dell'euro,  a  condizione  che  esse
abbiano luogo in euro e che  la  conversione  valutaria  abbia  luogo
nello Stato membro non appartenente all'area dell'euro. 
  2. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  2,  la  presente
sezione e' applicabile anche ad altre operazioni di pagamento, a meno
che non sia diversamente convenuto dall'utilizzatore e dal prestatore
di  servizi  di  pagamento.  Resta  comunque   ferma   l'applicazione
dell'articolo 23, che non puo' essere oggetto di deroga contrattuale.
Quando le parti di un contratto di pagamento  convengono  un  termine
massimo di esecuzione superiore a quello di cui all'articolo 20, tale
termine non  puo'  essere  superiore  a  quattro  giornate  operative
successive alla ricezione dell'ordine di pagamento.