Art. 2. 
                      (Ambito di applicazione) 
 
  1. Il presente decreto si applica ai servizi di pagamento  prestati
in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente
all'area dell'euro o di uno Stato appartenente allo Spazio  economico
europeo. 
  2. Il presente decreto non si applica nel caso di: 
  a) operazioni di pagamento effettuate  esclusivamente  in  contante
direttamente   dal   pagatore   al   beneficiario,    senza    alcuna
intermediazione; 
  b) operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario  effettuate
tramite un agente commerciale autorizzato a negoziare o a  concludere
la vendita o l'acquisto di beni o servizi per conto  del  pagatore  o
del beneficiario; 
  c) trasporto materiale, a  titolo  professionale,  di  banconote  e
monete, ivi compresa la raccolta, il trattamento e la consegna; 
  d) operazioni di  pagamento  consistenti  nella  raccolta  e  nella
consegna di contante, a  titolo  non  professionale,  nel  quadro  di
un'attivita' senza scopo di lucro o a fmi di beneficenza; 
  e) servizi in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore nel
contesto di un'operazione di pagamento, a seguito  di  una  richiesta
esplicita  del  pagatore  di  servizi  di  pagamento   immediatamente
precedente l'esecuzione dell'operazione di  pagamento  attraverso  un
pagamento destinato all'acquisto di beni o servizi; 
  f)  operazioni  di  cambio  di  valuta  contante  contro   contante
nell'ambito delle quali i fondi non sono  detenuti  su  un  conto  di
pagamento; 
  g) operazioni di pagamento basate  su  uno  dei  seguenti  tipi  di
documenti cartacei, con i  quali  viene  ordinato  al  prestatore  di
servizi  di  pagamento  di  mettere  dei  fondi  a  disposizione  del
beneficiario: assegni, titoli cambiari, voucher, traveller's  cheque,
vaglia postali; 
  h) operazioni di pagamento realizzate all'interno di un sistema  di
pagamento o di un sistema di regolamento dei  titoli  tra  agenti  di
regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione e/o banche
centrali e altri partecipanti al sistema e prestatori di  servizi  di
pagamento, fatto salvo l'articolo 30; 
  i) operazioni  di  pagamento  collegate  all'amministrazione  degli
strumenti finanziari,  compresi  i  dividendi,  le  entrate  o  altre
distribuzioni, o ai rimborsi o proventi di cessioni, effettuate dalle
persone di cui alla lettera h), ovvero da  imprese  di  investimento,
enti creditizi, organismi di investimento collettivo  o  societa'  di
gestione patrimoniale che prestano servizi di  investimento  ed  ogni
altra  entita'  autorizzata  ad  avere  la  custodia   di   strumenti
finanziari; 
  l)  servizi  forniti  dai  prestatori  di  servizi   tecnici,   che
supportano la prestazione dei servizi di pagamento, senza mai entrare
in possesso dei fondi da trasferire,  compresi  l'elaborazione  e  la
registrazione di dati, i servizi fiduciari e di protezione  dei  dati
personali, l'autenticazione dei dati e delle entita', la fornitura di
reti informatiche e di comunicazione, la fornitura e la  manutenzione
di terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento; 
  m) servizi basati su strumenti che possono  essere  utilizzati  per
acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall'emittente o
in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una
rete limitata di prestatori di servizi o per una  gamma  limitata  di
beni o servizi; 
  n) operazioni di pagamento eseguite tramite  qualsiasi  dispositivo
di telecomunicazione, digitale o informatico, quando i beni o servizi
acquistati  sono  consegnati  al  dispositivo  di  telecomunicazione,
digitale o informatico,  o  devono  essere  utilizzati  tramite  tale
dispositivo,  a  condizione  che  l'operatore  di  telecomunicazione,
digitale o informatico, non agisca esclusivamente quale intermediario
tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore dei beni  e
servizi; 
  o) operazioni di pagamento realizzate tra prestatori di servizi  di
pagamento, relativi agenti o succursali per proprio conto; 
  p) operazioni di pagamento  tra  un'impresa  madre  e  la  relativa
filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, senza alcuna
intermediazione da parte di un prestatore  di  servizi  di  pagamento
diverso da una delle imprese appartenenti al medesimo gruppo; 
  q) servizi, forniti da prestatori, di prelievo di contante  tramite
sportelli automatici per conto di uno o piu' emittenti  della  carta,
che non sono parti del contratto quadro con il  cliente  che  preleva
denaro da un conto di pagamento, a condizione  che  detti  prestatori
non gestiscano altri servizi di pagamento elencati nell'articolo 1. 
  3. Il titolo II si applica ai servizi di pagamento  prestati  nella
Comunita' europea, a  condizione  che  i  prestatori  di  servizi  di
pagamento del pagatore  e  del  beneficiario  siano  insediati  nella
Comunita' europea ovvero l'unico prestatore di servizi  di  pagamento
coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nella Comunita'.
L'articolo 23 si applica anche ai servizi di  pagamento  in  cui  uno
solo dei prestatori sia insediato nella Comunita'. 
  4. Ai fini dell'applicazione del titolo II: 
  a) per servizi di pagamento si intende anche l'emissione di  moneta
elettronica; 
  b)  se  l'utilizzatore  dei  servizi  di  pagamento   non   e'   un
consumatore, le parti possono convenire che gli articoli 3, comma  1,
5, comma 4, 10, 12, 13, 14, 17 e 25 non siano in  tutto  o  in  parte
applicati. Le parti possono altresi' concordare un periodo  di  tempo
diverso per effettuare la comunicazione di operazioni non autorizzate
o effettuate in modo inesatto di cui all'articolo 9; 
  c) le microimprese sono equiparate  ai  consumatori;  tuttavia,  le
parti possono convenire che gli articoli 13, 14 e  17,  comma  3  non
siano in tutto o in parte applicati.