Art. 3 
                         (Spese applicabili) 
 
  1. Il prestatore  di  servizi  di  pagamento  non  puo'  addebitare
all'utilizzatore dei servizi di  pagamento  le  spese  sostenute  per
l'adozione di misure correttive e preventive ai  sensi  del  presente
Titolo, salvo quanto previsto negli articoli 16, comma 4,  17,  comma
5, e 24, comma 2. Quando applicabili, le spese  sono  concordate  tra
l'utilizzatore e il prestatore di servizi di  pagamento  in  modo  da
risultare adeguate e coerenti con i costi effettivamente sostenuti da
quest'ultimo. 
  2. Se un'operazione di pagamento non comporta conversioni valutarie
da parte del prestatore di servizi  di  pagamento  del  pagatore,  il
pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal
rispettivo prestatore di servizi di pagamento.  Resta  impregiudicata
la possibilita' di prevedere forme di esenzione del beneficiario, nel
caso sia un consumatore, da spese per accredito di somme, ivi inclusi
gli emolumenti a favore di pensionati e lavoratori dipendenti. 
  3. Il prestatore di servizi di pagamento consente  al  beneficiario
di applicare al pagatore una riduzione del prezzo del bene venduto  o
del servizio prestato per l'utilizzo di un determinato  strumento  di
pagamento compreso nell'ambito d'applicazione del presente decreto. 
  4. Il  beneficiario  non  puo'  applicare  spese  al  pagatore  per
l'utilizzo  di  un  determinato  strumento  di  pagamento.  La  Banca
d'Italia puo' stabilire con proprio regolamento deroghe tenendo conto
dell'esigenza di promuovere l'utilizzo degli strumenti  di  pagamento
piu' efficienti ed affidabili. 
  5. Le disposizioni del presente articolo non producono effetti  sul
pagamento di eventuali spese concordate tra prestatori di servizi  di
pagamento o soggetti di cui essi si avvalgono.