Art. 35 
 (Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, il numero 5 e' sostituito dal seguente: 
  "5)  emissione  e  gestione  di  mezzi  di  pagamento  («travellers
cheques», lettere di credito), nella misura  in  cui  quest'attivita'
non rientra nel punto 4;". 
  2. All'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, dopo la lettera h-quinquies) sono inserite le seguenti: 
  "h-sexies) 'istituti di pagamento:  '  le  imprese,  diverse  dalle
banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare
i servizi di pagamento di cui alla lettera f), n. 4); 
  h-septies) 'istituti di  pagamento  comunitari':  gli  istituti  di
pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso
Stato comunitario diverso dall'Italia; 
  h-octies) `succursale di un istituto di pagamento ' : una sede  che
costituisce  parte,  sprovvista  di  personalita'  giuridica,  di  un
istituto di pagamento e che effettua  direttamente,  in  tutto  o  in
parte, l'attivita' dell'istituto di pagamento." 
  3. All'articolo 5, comma 2, del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, le  parole:  "e  degli  intermediari  finanziari"  sono
sostituite dalle seguenti: ", degli  intermediari  finanziari,  degli
istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento". 
  4. All'articolo 11 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, dopo il  comma  2-bis  e'  inserito  il  seguente:  "2-ter.  Non
costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico  la  ricezione  di
fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per
la prestazione di servizi di pagamento.". 
  5. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1°  settembre
1993, n. 385, le parole: ", di prestazione di servizi  di  pagamento"
sono soppresse. 
  6. All'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385,  dopo  il  comma  7  e'  aggiunto  il  seguente:   "7-bis.   Gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco  previsto  dal  comma  1
possono  prestare  servizi  di  pagamento  a  condizione  che   siano
autorizzati ai sensi dell'articolo 114 -novies, comma 4,  e  iscritti
nel relativo albo. Con riferimento all'attivita' di  prestazione  dei
servizi di pagamento si applicano le disposizioni previste nel titolo
V-ter.". 
  7. All'articolo 114-quater, comma 3,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, il secondo periodo e' soppresso. 
  8. All'articolo 128, comma 1, del decreto legislativo 1°  settembre
1993, n. 385, dopo le parole: "presso le  banche"  sono  inserite  le
seguenti: , gli istituti di pagamento". 
  9. All'articolo 128, comma 3, del decreto legislativo 1°  settembre
1993, n. 385, dopo le parole: "lettera c)" sono inserite le seguenti:
"e ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni  previste
dall'articolo 126-quater, comma 3,". 
  10. All'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, dopo il comma 3 e' aggiunto il  seguente:  "3-bis.  La  Banca
d'Italia, quando riceve un  reclamo  da  parte  della  clientela  dei
soggetti di cui al comma 1, indica al reclamante la  possibilita'  di
adire i sistemi previsti ai sensi del presente articolo.". 
  11. Dopo l'articolo 131-bis del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e' inserito il  seguente:  "Articolo  131-ter  (Abusiva
attivita' di prestazione di servizi di pagamento) 1. Chiunque  presta
servizi di pagamento senza essere autorizzato ai sensi  dell'articolo
114 - novies e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e
con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.". 
  12. All'articolo 132 - bis, comma 1,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, dopo le  parole:  "moneta  elettronica"  sono
inserite le seguenti: ", prestazione di servizi di pagamento "e  dopo
le parole: "131 -bis" sono inserite le seguenti: ", 131- ter". 
  13. All'articolo 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385, dopo il comma 1-bis e'  inserito  il  seguente:  "1-ter.  L'uso,
nella  denominazione   o   in   qualsivoglia   segno   distintivo   o
comunicazione rivolta  al  pubblico,  dell'espressione  «istituto  di
pagamento» ovvero di  altre  parole  o  locuzioni,  anche  in  lingua
straniera, idonee a  trarre  in  inganno  sulla  legittimazione  allo
svolgimento dell'attivita' di prestazione di servizi di pagamento  e'
vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento.". 
  14. All'articolo 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  "2.  La  Banca  d'Italia
determina in via generale le  ipotesi  in  cui,  per  l'esistenza  di
controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le  parole  o
le locuzioni indicate nei commi  1,  1-bis  e  1-ter  possono  essere
utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta
elettronica e dagli istituti di pagamento.". 
  15.  All'articolo  133,  comma  3,  primo  periodo,   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: "del comma 1"  sono
sostituite dalle seguenti: "dei commi 1, 1-bis e 1-ter". 
  16. 16. All'articolo 144,  comma  1,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, dopo la parola: "114-quater,"  sono  inserite
le seguenti: "114-octies, 114 - duodecies, 114  –  terdecies,  114  –
quaterdecies," e dopo le parole: "145, comma  3,"  sono  inserite  le
seguenti: "146, comma 2,". 
  17. All'articolo 144, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, le parole: "negli articoli 116 e 123"  sono  sostituite
dalle seguenti:  "negli  articoli  116,  123,  126-ter,  126-  quater
,126-quinquies,126-sexies e 126-septies." . 
  18. L'articolo 146 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, e' sostituito dal seguente: 
  "Articolo 146 (Sorveglianza sul sistema dei pagamenti) 
  1. La Banca d'Italia  esercita  la  sorveglianza  sul  sistema  dei
pagamenti avendo riguardo al suo  regolare  funzionamento,  alla  sua
affidabilita' ed efficienza  nonche'  alla  tutela  degli  utenti  di
servizi di pagamento. 
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  la  Banca  d'Italia,  nei
confronti  dei  soggetti  che  emettono  o  gestiscono  strumenti  di
pagamento, prestano  servizi  di  pagamento,  gestiscono  sistemi  di
scambio,   di   compensazione   e   di   regolamento   o   gestiscono
infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete, puo': 
  a) richiedere la comunicazione, anche periodica, con le modalita' e
i termini da essa stabiliti,  di  dati,  notizie,  atti  e  documenti
concernenti l'attivita' esercitata; 
  b) emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: 
  1) il contenimento dei rischi che  possono  inficiare  il  regolare
funzionamento,  l'affidabilita'  e  l'efficienza  del   sistema   dei
pagamenti; 
  2) l'accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai  sistemi  di
scambio,   di   compensazione   e   di   regolamento   nonche'   alle
infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete; 
  3)  il  funzionamento,  le  caratteristiche  e  le   modalita'   di
prestazione dei servizi offerti; 
  4) gli assetti organizzativi e di controllo relativi alle attivita'
svolte nel sistema dei pagamenti; 
  c)  disporre  ispezioni,  chiedere  l'esibizione  di  documenti   e
prenderne copia  al  fine  di  verificare  il  rispetto  delle  norme
disciplinanti la corretta esecuzione dei servizi di pagamento nonche'
di ogni disposizione e provvedimento emanati ai  sensi  del  presente
articolo; 
  d) adottare per  le  materie  indicate  alla  lettera  b),  ove  la
situazione lo richieda, provvedimenti specifici volti a  far  cessare
le infrazioni accertate o a  rimuoverne  le  cause,  ivi  inclusi  il
divieto di effettuare determinate operazioni e la  restrizione  delle
attivita' dei soggetti sottoposti a sorveglianza  nonche',  nei  casi
piu' gravi, la sospensione dell'attivita'. 
  3. Nei confronti dei soggetti che emettono o  gestiscono  strumenti
di pagamento e di quelli che  prestano  servizi  di  pagamento  resta
fermo quanto previsto ai sensi degli articoli 51, 53, 54, 66, 67, 68,
78, 79, 114-quater, 114-quaterdecies e del titolo VI. 
  4. La Banca d'Italia partecipa all'esercizio dei  poteri  conferiti
al SEBC in materia di sistemi di pagamento.". 
 
          Note all'art. 35: 
              - Il testo  vigente  dell'art.  1  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto cosi' recita: 
              «Art. 1.  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo l'espressione: 
                a)  «autorita'   creditizie»   indica   il   Comitato
          interministeriale  per  il  credito  e  il  risparmio,   il
          Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia; 
                b) «banca» indica l'impresa autorizzata all'esercizio
          dell'attivita' bancaria; 
                c) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il
          credito e il risparmio; 
                d) «CONSOB» indica la Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa; 
                d-bis) «COVIP» indica la commissione di vigilanza sui
          fondi pensione; 
                e) «ISVAP» indica l'Istituto per la  vigilanza  sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo; 
                f) «UIC» indica l'Ufficio italiano dei cambi; 
                g) «Stato comunitario» indica lo Stato  membro  della
          Comunita' Europea; 
                g-bis) «Stato d'origine» indica lo Stato  comunitario
          in  cui  la  banca  e'  stata   autorizzata   all'esercizio
          dell'attivita'; 
                g-ter) «Stato ospitante» indica lo Stato  comunitario
          nel quale la banca ha una succursale o presta servizi; 
                h)  «Stato  extracomunitario»  indica  lo  Stato  non
          membro della Comunita' Europea; 
                i) «legge fallimentare» indica il  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267 ; 
                l) «autorita' competenti» indica, a seconda dei casi,
          uno o piu' fra le  autorita'  di  vigilanza  sulle  banche,
          sulle  imprese  di   investimento,   sugli   organismi   di
          investimento collettivo del  risparmio,  sulle  imprese  di
          assicurazione e sui mercati finanziari; 
                m) «Ministro dell'economia e delle finanze  »  indica
          il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
                a) «banca italiana»: la banca avente sede  legale  in
          Italia; 
                b) «banca comunitaria»: la banca avente sede legale e
          amministrazione centrale in un medesimo  Stato  comunitario
          diverso dall'Italia; 
                c) «banca extracomunitaria»:  la  banca  avente  sede
          legale in uno Stato extracomunitario; 
                d) «banche autorizzate in Italia»: le banche italiane
          e le succursali in Italia di banche extracomunitarie; 
                e) «succursale»:  una  sede  che  costituisce  parte,
          sprovvista di personalita' giuridica, di una  banca  e  che
          effettua direttamente, in tutto  o  in  parte,  l'attivita'
          della banca; 
                f) «attivita' ammesse al  mutuo  riconoscimento»:  le
          attivita' di: 
                  1) raccolta  di  depositi  o  di  altri  fondi  con
          obbligo di restituzione; 
                  2) operazioni di prestito (compreso in  particolare
          il credito al consumo, il credito con garanzia  ipotecaria,
          il factoring, le cessioni  di  credito  pro  soluto  e  pro
          solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»); 
                  3) leasing finanziario; 
                  4) servizi di pagamento; 
                  5) emissione  e  gestione  di  mezzi  di  pagamento
          («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in
          cui quest'attivita' non rientra nel punto 4; 
                  6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 
                  7) operazioni per proprio conto o per  conto  della
          clientela in: 
                    -  strumenti  di  mercato   monetario   (assegni,
          cambiali, certificati di deposito, ecc.); 
                    - cambi; 
                    - strumenti finanziari a termine e opzioni; 
                    -  contratti  su  tassi   di   cambio   e   tassi
          d'interesse; 
                    - valori mobiliari; 
                  8)  partecipazione  alle  emissioni  di  titoli   e
          prestazioni di servizi connessi; 
                  9) consulenza alle imprese in materia di  struttura
          finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di   questioni
          connesse, nonche' consulenza  e  servizi  nel  campo  delle
          concentrazioni e del rilievo di imprese; 
                  10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo
          «money broking»; 
                  11)  gestione  o  consulenza  nella   gestione   di
          patrimoni; 
                  12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 
                  13) servizi di informazione commerciale; 
                  14) locazione di cassette di sicurezza; 
                  15) altre attivita' che, in virtu' delle misure  di
          adattamento  assunte  dalle  autorita'  comunitarie,   sono
          aggiunte all'elenco  allegato  alla  seconda  direttiva  in
          materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
          89/646/CEE del 15 dicembre 1989; 
                g) «intermediari  finanziari»:  i  soggetti  iscritti
          nell'elenco previsto dall'art. 106; 
                h) «stretti legami»: i rapporti tra una  banca  e  un
          soggetto italiano o estero che: 
                  1) controlla la banca; 
                  2) e' controllato dalla banca; 
                  3)  e'  controllato  dallo  stesso   soggetto   che
          controlla la banca; 
                  4) partecipa al capitale della banca in misura pari
          almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 
                  5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno
          al 20% del capitale con diritto di voto; 
                h-bis) «istituti di moneta elettronica»: le  imprese,
          diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica; 
                h-ter)  «moneta  elettronica»:  un  valore  monetario
          rappresentato da un credito  nei  confronti  dell'emittente
          che sia memorizzato su un dispositivo  elettronico,  emesso
          previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore
          monetario emesso e accettato come  mezzo  di  pagamento  da
          soggetti diversi dall'emittente; 
                h-quater) «partecipazioni»: le azioni, le quote e gli
          altri  strumenti  finanziari  che   attribuiscono   diritti
          amministrativi o  comunque  i  diritti  previsti  dall'art.
          2351, ultimo comma, del codice civile; 
                h-quinquies)    «partecipazioni    rilevanti»:     le
          partecipazioni che comportano il controllo della societa' e
          le  partecipazioni  individuate  dalla  Banca  d'Italia  in
          conformita' alle deliberazioni del CICR, con riguardo  alle
          diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti
          di voto e degli altri diritti che  consentono  di  influire
          sulla societa'. 
              3. La Banca d'Italia, puo'  ulteriormente  qualificare,
          in conformita' delle deliberazioni del CICR, la definizione
          di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine
          di evitare situazioni di ostacolo  all'effettivo  esercizio
          delle funzioni di vigilanza. 
              3-bis. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio di amministrazione, all'organo  amministrativo  e
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione ed ai suoi componenti. 
              3-ter. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge  la
          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di
          sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione
          e ai loro componenti. 
                h-sexies)  «istituti  di  pagamento»:   le   imprese,
          diverse  dalle  banche   e   dagli   istituti   di   moneta
          elettronica, autorizzate a prestare i servizi di  pagamento
          di cui alla lettera f), n. 4); 
                h-septies) «istituti di  pagamento  comunitari»:  gli
          istituti di pagamento aventi sede legale e  amministrazione
          centrale  in   uno   stesso   Stato   comunitario   diverso
          dall'Italia; 
                h-octies) «succursale di un istituto  di  pagamento»:
          una sede che costituisce parte, sprovvista di  personalita'
          giuridica, di un  istituto  di  pagamento  e  che  effettua
          direttamente,   in   tutto   o   in   parte,    l'attivita'
          dell'istituto di pagamento.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5  del  citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 5. (Finalita' e destinatari della  vigilanza).  -
          1. Le autorita' creditizie esercitano i poteri di vigilanza
          a esse attribuiti dal presente decreto legislativo,  avendo
          riguardo  alla  sana  e  prudente  gestione  dei   soggetti
          vigilati, alla  stabilita'  complessiva,  all'efficienza  e
          alla  competitivita'  del   sistema   finanziario   nonche'
          all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. 
              2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche,
          dei gruppi bancari, degli  intermediari  finanziari,  degli
          istituti  di  moneta  elettronica  e  degli   istituti   di
          pagamento. 
              3. Le  autorita'  creditizie  esercitano  altresi'  gli
          altri poteri a esse attribuiti dalla legge.». 
              - Il testo dell'art. 11, del citato decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 11. (Raccolta del risparmio). - 1.  Ai  fini  del
          presente decreto  legislativo  e'  raccolta  del  risparmio
          l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia  sotto
          forma di depositi sia sotto altra forma. 
              2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata
          ai soggetti diversi dalle banche. 
              2-bis. Non costituisce raccolta del  risparmio  tra  il
          pubblico la ricezione di fondi  connessa  all'emissione  di
          moneta elettronica. 
              2-ter. Non costituisce raccolta del  risparmio  tra  il
          pubblico la ricezione di fondi  da  inserire  in  conti  di
          pagamento utilizzati esclusivamente per la  prestazione  di
          servizi di pagamento.». 
              3. Il CICR  stabilisce  limiti  e  criteri,  anche  con
          riguardo all'attivita' ed alla forma giuridica del soggetto
          che acquisisce fondi, in  base  ai  quali  non  costituisce
          raccolta del risparmio tra il  pubblico  quella  effettuata
          presso  specifiche  categorie  individuate  in  ragione  di
          rapporti societari o di lavoro. 
              4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico
          non si applica: 
                a)   agli   Stati    comunitari,    agli    organismi
          internazionali  ai  quali  aderiscono  uno  o  piu'   Stati
          comunitari, agli enti pubblici  territoriali  ai  quali  la
          raccolta  del  risparmio  e'  consentita   in   base   agli
          ordinamenti nazionali degli Stati comunitari; 
                b) agli Stati extracomunitari ed ai  soggetti  esteri
          abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano; 
                c) alle societa', per la raccolta effettuata ai sensi
          del codice civile mediante obbligazioni, titoli  di  debito
          od altri strumenti finanziari; 
                d)  alle  altre  ipotesi  di  raccolta  espressamente
          consentite dalla  legge,  nel  rispetto  del  principio  di
          tutela del risparmio. 
                4-bis.   Il   CICR   determina    i    criteri    per
          l'individuazione  degli  strumenti   finanziari,   comunque
          denominati,  la  cui  emissione  costituisce  raccolta  del
          risparmio. 
                4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa
          limiti all'emissione e, su proposta formulata  dalla  Banca
          d'Italia sentita  la  CONSOB,  puo'  determinare  durata  e
          taglio   degli   strumenti   finanziari,   diversi    dalle
          obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico. 
                4-quater. Il CICR, a fini  di  tutela  della  riserva
          dell'attivita' bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche
          in deroga a quanto  previsto  dal  codice  civile,  per  la
          raccolta  effettuata  dai  soggetti  che   esercitano   nei
          confronti  del  pubblico  attivita'   di   concessione   di
          finanziamenti sotto qualsiasi forma. 
                4-quinquies. A fini  di  tutela  del  risparmio,  gli
          investitori professionali, che ai sensi del  codice  civile
          rispondono   della   solvenza   della   societa'   per   le
          obbligazioni, i titoli di  debito  e  gli  altri  strumenti
          finanziari emessi dalla stessa,  devono  rispettare  idonei
          requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorita'
          di vigilanza. 
              5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono
          comunque precluse la raccolta di  fondi  a  vista  ed  ogni
          forma di raccolta collegata all'emissione od alla  gestione
          di mezzi di pagamento a spendibilita' generalizzata.». 
              -  Il  testo  dell'art.   106,   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 106. (Elenco  generale).  -  1.  L'esercizio  nei
          confronti del pubblico delle  attivita'  di  assunzione  di
          partecipazioni,  di  concessione  di  finanziamenti   sotto
          qualsiasi forma, e di intermediazione in cambi e' riservato
          a intermediari finanziari iscritti in  un  apposito  elenco
          tenuto dall'UIC. 
              2. Gli intermediari finanziari  indicati  nel  comma  1
          possono  svolgere  esclusivamente  attivita'   finanziarie,
          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge. 
              3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
          delle seguenti condizioni: 
                a) forma di  societa'  per  azioni,  di  societa'  in
          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata o di societa' cooperativa; 
                b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; 
                c) capitale sociale versato non  inferiore  a  cinque
          volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
          societa' per azioni; 
                d) possesso, da parte dei titolari di  partecipazioni
          e degli esponenti aziendali, dei requisiti  previsti  dagli
          articoli 108 e 109. 
              4. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentiti
          la Banca d'Italia e l'UIC: 
                a) specifica il contenuto  delle  attivita'  indicate
          nel  comma  1,  nonche'  in   quali   circostanze   ricorra
          l'esercizio nei  confronti  del  pubblico.  Il  credito  al
          consumo si considera comunque esercitato nei confronti  del
          pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; 
                b)  per  gli  intermediari  finanziari  che  svolgono
          determinati tipi di attivita', puo',  in  deroga  a  quanto
          previsto dal comma  3,  vincolare  la  scelta  della  forma
          giuridica,   consentire   l'assunzione   di   altre   forme
          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 
              5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione  nell'elenco
          e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia  e
          alla CONSOB. 
              6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti  per
          l'iscrizione  nell'elenco,   l'UIC   puo'   chiedere   agli
          intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti  e,
          se necessario, puo' effettuare  verifiche  presso  la  sede
          degli intermediari stessi, anche con la  collaborazione  di
          altre autorita'. 
              7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione e controllo presso  gli  intermediari  finanziari
          comunicano  all'UIC,  con   le   modalita'   dallo   stesso
          stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre
          societa' ed enti di qualsiasi natura.». 
              - Il testo dell'art. 107 del citato decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  107.  (Elenco  speciale).  -  1.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia  e
          la  CONSOB,   determina   criteri   oggettivi,   riferibili
          all'attivita' svolta, alla dimensione  e  al  rapporto  tra
          indebitamento  e  patrimonio,  in  base   ai   quali   sono
          individuati  gli  intermediari  finanziari  che  si  devono
          iscrivere  in  un  elenco  speciale  tenuto   dalla   Banca
          d'Italia. 
              2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
          del CICR,  detta  agli  intermediari  iscritti  nell'elenco
          speciale  disposizioni  aventi  ad  oggetto   l'adeguatezza
          patrimoniale  e  il  contenimento  del  rischio  nelle  sue
          diverse configurazioni, l'organizzazione  amministrativa  e
          contabile e i controlli interni, nonche'  l'informativa  da
          rendere  al  pubblico  sulle  predette  materie.  La  Banca
          d'Italia   adotta,   ove   la   situazione   lo   richieda,
          provvedimenti   specifici   nei   confronti   di    singoli
          intermediari per le materie  in  precedenza  indicate.  Con
          riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
          d'Italia  puo'  inoltre  dettare  disposizioni   volte   ad
          assicurarne il regolare esercizio. 
              2-bis. Le disposizioni emanate ai  sensi  del  comma  2
          prevedono  che   gli   intermediari   finanziari   iscritti
          nell'elenco speciale possano utilizzare: 
                a) le valutazioni del rischio di  credito  rilasciate
          da societa' o enti esterni  previsti  dall'art.  53,  comma
          2-bis, lettera a); 
                b) sistemi interni di misurazione dei rischi  per  la
          determinazione   dei   requisiti    patrimoniali,    previa
          autorizzazione della Banca d'Italia. 
              3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
          modalita' e nei termini  da  essa  stabiliti,  segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. 
              4. La Banca  d'Italia  puo'  effettuare  ispezioni  con
          facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
          ritenuti necessari. 
              4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
          il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre  la
          riduzione delle attivita', nonche' vietare la distribuzione
          di utili o di altri elementi del patrimonio per  violazione
          di norme di legge o di disposizioni emanate  ai  sensi  del
          presente decreto. 
              5. Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          speciale restano iscritti  anche  nell'elenco  generale;  a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106. 
              6. Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio  dei
          servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi  con
          obbligo  di  rimborso  per  un   ammontare   superiore   al
          patrimonio, sono assoggettati  alle  disposizioni  previste
          nel titolo IV, capo I, sezioni I e  III,  nonche'  all'art.
          97-bis in quanto compatibile; in luogo degli  articoli  86,
          commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
          5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
              7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto  dal
          comma  1  che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
          finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  si   applicano   le
          disposizioni dell'art. 47. 
              7-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
          previsto dal comma 1 possono prestare servizi di  pagamento
          a condizione  che  siano  autorizzati  ai  sensi  dell'art.
          114-novies, comma 4, e  iscritti  nel  relativo  albo.  Con
          riferimento all'attivita' di  prestazione  dei  servizi  di
          pagamento si applicano le disposizioni previste nel  titolo
          V-ter.». 
              - Il testo dell'art.  114-quater,  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 114-quater. (Vigilanza). - 1.  Agli  istituti  di
          moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili,  le
          disposizioni contenute  nel  Titolo  II,  Capi  III,  fatta
          eccezione per l'art. 19, commi 6 e 7, e IV; nel Titolo III,
          fatta eccezione per l'art. 56; nel Titolo IV, Capo I, fatta
          eccezione per la Sezione IV; nel Titolo VI, Capi I  e  III;
          nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140. 
              2. Ai fini dell'applicazione del Titolo III,  Capo  II,
          gli istituti di moneta  elettronica  sono  assimilati  alle
          societa'  finanziarie  previste  dall'art.  59,  comma   1,
          lettera b). La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni per
          sottoporre a vigilanza su base consolidata gli istituti e i
          soggetti che svolgono attivita' connesse  o  strumentali  o
          altre attivita' finanziarie, non sottoposti a vigilanza  su
          base consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II,  Sezione
          II. 
              3.  La  Banca   d'Italia   puo'   stabilire,   a   fini
          prudenziali, un limite massimo  al  valore  nominale  della
          moneta elettronica.». 
              -  Il  testo  dell'art.   128,   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 128. (Controlli). - 1. Al fine di  verificare  il
          rispetto delle disposizioni del presente titolo,  la  Banca
          d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e  documenti  ed
          eseguire  ispezioni  presso  le  banche,  gli  istituti  di
          pagamento   e   gli   intermediari   finanziari    iscritti
          nell'elenco speciale previsto dall'art. 107. 
              2. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti
          nel solo elenco  generale  previsto  dall'art.  106  e  nei
          confronti dei soggetti indicati nell'art. 155, comma  5,  i
          controlli previsti dal comma  1  sono  effettuati  dall'UIC
          che, a tal fine, puo' chiedere la collaborazione  di  altre
          autorita'. 
              3. Con riguardo ai  soggetti  indicati  nell'art.  121,
          comma 2, lettera c) e ai beneficiari e ai terzi destinatari
          delle disposizioni previste dall'art. 126-quater, comma  3,
          i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato  al  quale
          compete, inoltre,  l'irrogazione  delle  sanzioni  previste
          dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3. 
              4.  Con  riguardo  ai  soggetti  individuati  ai  sensi
          dell'art.  115,  comma  2,  il  CICR  indica  le  autorita'
          competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1  e
          a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3
          e 4, e 145, comma 3. 
              5. In caso di ripetute  violazioni  delle  disposizioni
          concernenti  gli  obblighi  di  pubblicita',  il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  della  Banca
          d'Italia o dell'UIC o delle altre  autorita'  indicate  dai
          CICR ai sensi del comma  4,  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze, puo' disporre  la  sospensione  dell'attivita',
          anche  di  singole  sedi  secondarie  per  un  periodo  non
          superiore a trenta giorni.». 
              -  Il  testo  dell'art.  128-bis,  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 128-bis. (Risoluzione delle controversie). - 1. I
          soggetti di  cui  all'art.  115  aderiscono  a  sistemi  di
          risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie   con   la
          clientela. 
              2. Con deliberazione del CICR, su proposta della  Banca
          d'Italia, sono determinati i criteri di  svolgimento  delle
          procedure  di   risoluzione   delle   controversie   e   di
          composizione dell'organo decidente,  in  modo  che  risulti
          assicurata    l'imparzialita'    dello    stesso    e    la
          rappresentativita' dei soggetti interessati.  Le  procedure
          devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita'
          della soluzione delle controversie e  l'effettivita'  della
          tutela. 
              3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2   non
          pregiudicano  per  il  cliente  il  ricorso,  in  qualunque
          momento,  a   ogni   altro   mezzo   di   tutela   previsto
          dall'ordinamento. 
              3-bis.La Banca d'Italia, quando riceve  un  reclamo  da
          parte della clientela dei  soggetti  di  cui  al  comma  1,
          indica al reclamante la possibilita'  di  adire  i  sistemi
          previsti ai sensi del presente articolo.». 
              -  Il  testo  dell'art.  132-bis,  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 132-bis. (Denunzia al pubblico  ministero  ed  al
          tribunale). - 1. Se vi e' fondato sospetto che una societa'
          svolga  attivita'  di  raccolta  del  risparmio,  attivita'
          bancaria, attivita' di  emissione  di  moneta  elettronica,
          prestazione di servizi di pagamento o attivita' finanziaria
          in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis,  131-ter  e
          132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare  i  fatti
          al   pubblico   ministero   ai   fini   dell'adozione   dei
          provvedimenti previsti dall'art. 2409  del  codice  civile,
          ovvero  possono  richiedere  al  tribunale  l'adozione  dei
          medesimi provvedimenti. Le spese  per  l'ispezione  sono  a
          carico della societa'.». 
              -  Il  testo  dell'art.   133,   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 133. (Abuso di denominazione). - 1. L'uso,  nella
          denominazione  o  in  qualsivoglia   segno   distintivo   o
          comunicazione rivolta al pubblico,  delle  parole  «banca»,
          «banco», «credito», «risparmio» ovvero di  altre  parole  o
          locuzioni, anche in lingua straniera, idonee  a  trarre  in
          inganno    sulla    legittimazione     allo     svolgimento
          dell'attivita' bancaria e' vietato a soggetti diversi dalle
          banche. 
              1-bis. L'uso, nella  denominazione  o  in  qualsivoglia
          segno  distintivo  o  comunicazione  rivolta  al  pubblico,
          dell'espressione  «moneta  elettronica»  ovvero  di   altre
          parole o locuzioni, anche in  lingua  straniera,  idonee  a
          trarre in inganno  sulla  legittimazione  allo  svolgimento
          dell'attivita'  di  emissione  di  moneta  elettronica   e'
          vietato  a  soggetti  diversi  dagli  istituti  di   moneta
          elettronica e dalle banche. 
              1-ter. L'uso, nella  denominazione  o  in  qualsivoglia
          segno  distintivo  o  comunicazione  rivolta  al  pubblico,
          dell'espressione «istituto di pagamento»  ovvero  di  altre
          parole o locuzioni, anche in  lingua  straniera,  idonee  a
          trarre in inganno  sulla  legittimazione  allo  svolgimento
          dell'attivita' di prestazione di servizi  di  pagamento  e'
          vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento. 
              2. La Banca  d'Italia  determina  in  via  generale  le
          ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi
          o in base a elementi di fatto, le  parole  o  le  locuzioni
          indicate  nei  commi  1,  1-bis  e  1-ter  possono   essere
          utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti
          di moneta elettronica e dagli istituti di pagamento. 
              3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis
          e 1-ter e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
          da euro 5.164 a euro 51.645. La stessa sanzione si  applica
          a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi
          forma, induce in altri il  falso  convincimento  di  essere
          sottoposto alla vigilanza della  Banca  d'Italia  ai  sensi
          dell'art. 107.». 
              -  Il  testo  dell'art.   144,   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 144. (Altre sanzioni amministrative  pecuniarie).
          - 1. Nei confronti dei soggetti che  svolgono  funzioni  di
          amministrazione o di direzione, nonche' dei  dipendenti  e'
          applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
          2.582 a euro 129.114 per l'inosservanza delle  norme  degli
          articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49,
          51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e
          7,  107,  109,  commi  2  e  3,   114-quater,   114-octies,
          114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 129,  comma
          1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147 e 161, comma 5, o  delle
          relative  disposizioni  generali  o  particolari  impartite
          dalle autorita' creditizie. 
              2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano  anche
          ai soggetti che  svolgono  funzioni  di  controllo  per  la
          violazione delle norme e delle  disposizioni  indicate  nel
          medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le  stesse
          fossero  osservate  da  altri.  Per  la  violazione   degli
          articoli 52, 61, comma 5, e 112, e' applicabile la sanzione
          prevista dal comma 1. 
              3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni  di
          amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei
          soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la
          sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  5.164  a  euro
          64.557  per  l'inosservanza  delle  norme  contenute  negli
          articoli  116,  123,  126-ter,  126-quater,  126-quinquies,
          126-sexies e  126-septies  o  delle  relative  disposizioni
          generali   o   particolari   impartite   dalle    autorita'
          creditizie. 
              4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni  di
          amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei
          soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la
          sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 258.228  per
          l'inosservanza delle norme contenute nell'art.  128,  comma
          1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni
          di controllo previste dal  medesimo  art.  128.  La  stessa
          sanzione  e'  applicabile   nel   caso   di   frazionamento
          artificioso di un unico contratto di credito al consumo  in
          una pluralita' di contratti dei quali  almeno  uno  sia  di
          importo inferiore al limite  inferiore  previsto  dall'art.
          121, comma 4, lettera a). 
              5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i
          dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche  a  coloro
          che operano sulla  base  di  rapporti  che  ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione  della  banca,  anche  in
          forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato. 
              6. -».