Art. 37 
                     (Disposizioni transitorie) 
 
  1. Gli intermediari finanziari iscritti prima del 25 dicembre  2007
negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del  testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, possono continuare fino al 30 aprile  2011
a prestare  i  servizi  di  pagamento,  come  definiti  nel  presente
decreto,  gia'  svolti  oltre  all'ulteriore  attivita'   finanziaria
eventualmente esercitata. Entro tale termine, fatti salvi i commi 2 e
3 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 107, comma  7  -bis,
del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente
decreto, detti intermediari modificano il proprio statuto  eliminando
il riferimento alla prestazione di servizi di pagamento e  dismettono
tale attivita'. 
  2. Gli intermediari finanziari di cui  al  comma  1  che  intendono
dismettere  le  attivita'  di  cui  all'articolo  106   del   decreto
legislativo  n.  385  del  1993  e  prestare  servizi  di  pagamento,
presentano istanza di autorizzazione alla prestazione di  servizi  di
pagamento entro il 31 gennaio 2011. L'istanza e' corredata: 
    a) per gli intermediari iscritti nell'elenco di cui  all'articolo
107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 o inclusi nella vigilanza
consolidata del gruppo bancario, della sola documentazione attestante
il   rispetto    delle    previsioni    di    cui    agli    articoli
114-octies,114-novies, comma 1, 
  lettere  d),  e)  ed  f),  e  114-duodecies  del  medesimo  decreto
legislativo. Se tali intermediari intendono beneficiare della  deroga
di   cui   all'articolo   114-sexiesdecies   del   medesimo   decreto
legislativo,  l'istanza  e'  corredata  della   sola   documentazione
attestante  il  rispetto  delle  previsioni   di   cui   all'articolo
114-octies e all'articolo 114-sexiesdecies,  comma  1,  del  medesimo
decreto legislativo; 
    b) per gli intermediari iscritti nell'elenco di cui  all'articolo
106 del decreto legislativo  n.  385  del  1993,  diversi  da  quelli
indicati  nella  lettera  a),  della  documentazione  attestante   il
rispetto delle previsioni di cui agli articoli 114-octies, 114-novies
e 114-duodecies del medesimo decreto legislativo. 
  3. Entro il 31 gennaio 2011 gli intermediari indicati  al  comma  1
che intendano avvalersi della facolta'  prevista  dall'articolo  107,
comma 7-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
dal presente  decreto,  presentano  istanza  di  autorizzazione  alla
prestazione di servizi di pagamento.  L'istanza  e'  corredata  della
documentazione attestante il rispetto, oltre che delle previsioni  di
cui alla lettera a), primo periodo, del  precedente  comma  2,  anche
delle disposizioni dell'art. 114-novies, comma 4. 
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 107,  comma  7-bis,
del decreto legislativo n. 385 del 1993, entro 6 mesi dalla  data  di
entrata in vigore delle disposizioni di attuazione  delle  norme  del
medesimo decreto legislativo, come modificate dal  presente  decreto,
gli intermediari  finanziari  iscritti  negli  elenchi  di  cui  agli
articoli 106 e 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 dopo il 25
dicembre  2007  richiedono,  ove  abbiano  i  necessari  requisiti  e
dismettano  l'attivita'  di  cui   all'articolo   106   del   decreto
legislativo n. 385 del 1993, l'autorizzazione  alla  prestazione  dei
servizi di pagamento ovvero dismettono tale attivita'. All'istanza di
autorizzazione si applica il comma 2, lettere a) e b). 
  5. Con riferimento ai contratti per la prestazione  di  servizi  di
pagamento in essere alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il prestatore di servizi di  pagamento  comunica  ai  propri
clienti  entro  il  30  aprile  2010  quali  condizioni  contrattuali
risultano sostituite in forza del presente decreto e  delle  relative
disposizioni di attuazione. Nei casi in cui e' necessario adeguare  i
contratti in essere alle norme di cui ai titoli II e IV del  presente
decreto legislativo attraverso  un  accordo  tra  il  prestatore  dei
servizi di pagamento e  il  cliente,  il  prestatore  di  servizi  di
pagamento comunica entro il 30 aprile 2010 le condizioni applicate  e
il cliente puo' recedere dal  contratto  entro  sessanta  giorni  dal
ricevimento della comunicazione. All'utilizzatore che  ha  esercitato
il diritto di recesso non possono essere applicati oneri superiori  a
quelli che egli avrebbe sostenuto in assenza di adeguamento. 
  6. I servizi di pagamento che riguardano amministrazioni pubbliche,
come individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, vengono adeguati alle disposizioni  del  presente
decreto secondo le modalita' e  i  tempi  indicati  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle fmanze, sentita la Banca d'Italia. 
  7. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, per l'attivita' di  mero  incasso  di
fondi gli istituti di pagamento possono  avvalersi  di  agenti  anche
diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo  25  settembre
1999, n. 374, che gia' svolgono questa attivita'. 
 
          Note all'art. 37: 
              - Per gli articoli 106 e107 del decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, si veda nelle note all'art. 35. 
              - L'art. 1, comma 2 del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9  maggio
          2001, n. 106, cosi' recita: 
              «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.». 
              - Il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  27  ottobre  1999,  n.
          253.