Art. 38 
      (Disposizioni transitorie in materia di addebiti diretti) 
 
  1. Le autorizzazioni permanenti all'addebito in conto di una  serie
di operazioni di pagamento, rilasciate dal pagatore al suo prestatore
di servizi di pagamento direttamente oppure mediante il beneficiario,
rimangono valide  in  riferimento  ai  servizi  di  addebito  diretto
forniti ai sensi delle disposizioni del presente decreto legislativo. 
  2. Con riferimento all'area unica dei pagamenti in euro e ai  nuovi
servizi che prevedano l'addebitamento diretto sul conto del  debitore
per iniziativa del creditore: 
  a) il creditore, anche attraverso il proprio prestatore di  servizi
di pagamento, deve comunicare per iscritto ai propri debitori, con un
preavviso di almeno trenta giorni, la data dalla quale si avvarra' di
nuovi servizi di addebito diretto; 
  b) il debitore, entro la data indicata dal creditore ai sensi della
lettera  a),  puo'  chiedere  di  proseguire  nell'utilizzazione  del
precedente  servizio,  se  tale  possibilita'  e'  contemplata  nella
comunicazione,  ovvero  puo'  revocare  l'autorizzazione  al  proprio
prestatore di servizi di pagamento e scegliere modalita' di pagamento
alternative tra quelle  eventualmente  indicate  nella  comunicazione
medesima. 
  3. I prestatori di servizi di pagamento adeguano  le  procedure  di
pagamento  relative  agli  addebiti  diretti  ed  agli  incassi  alle
disposizioni del presente decreto entro il 5 luglio 2010.