Art. 40 
                      (Ricorso stragiudiziale) 
 
  1.	Per le controversie  concernenti  i  servizi  di  pagamento  gli
utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi,  organismi
o procedure di risoluzione stragiudiziale; resta in ogni  caso  fermo
il diritto  degli  utilizzatori  di  adire  la  competente  autorita'
giudiziaria. 
  2.	Ai fini di cui al comma 1 i prestatori di servizi  di  pagamento
aderiscono a sistemi, organismi o procedure costituiti  ai  sensi  di
norme di legge o con atto di autoregolamentazione delle  associazioni
di categoria. Le banche, gli istituti di  moneta  elettronica  e  gli
istituti  di  pagamento  aderiscono   ai   sistemi   di   risoluzione
stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  per  le  controversie
individuate dalle disposizioni attuative del medesimo articolo. 
  3.	Per  la  risoluzione  delle  controversie   transfrontaliere   i
sistemi, organismi o procedure di cui ai commi 1 e 2 prevedono  forme
di collaborazione con quelli istituiti negli altri Stati Membri. 
 
          Nota agli articoli 39 e 40: 
              -  Per  l'art.  128-bis  del  decreto  legislativo   1°
          settembre 1993, n. 385, si veda nelle note all'art. 35.