ART. 10 
  (Procedure di valutazione della conformita' delle quasi macchine) 
 
   1. Il fabbricante di una  quasi-macchina,  o  il  suo  mandatario,
prima dell'immissione sul mercato, si accertano che: 
   a) sia preparata  la  documentazione  tecnica  pertinente  di  cui
all'allegato VII, parte B; 
   b)  siano  preparate  le  istruzioni  per  l'assemblaggio  di  cui
all'allegato VI; 
   c) sia stata redatta la dichiarazione  di  incorporazione  di  cui
all'allegato II, parte 1, sezione B. 
   2.  Le  istruzioni  per  l'assemblaggio  e  la  dichiarazione   di
incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione
e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale.