ART. 2 
                            (Definizioni) 
 
   1. Ai fini  del  presente  decreto  legislativo  si  intende  per:
"macchina" uno dei prodotti elencati all'articolo 1, comma 1, lettere
da a) ad f). 
   2. Si applicano le definizioni seguenti: 
   a) «macchina » propriamente detta: 
   1) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato  di  un
sistema di azionamento diverso dalla forza umana o  animale  diretta,
composto di  parti  o  di  componenti,  di  cui  almeno  uno  mobile,
collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata; 
   2) insieme di  cui  al  numero  1),  al  quale  mancano  solamente
elementi di collegamento al sito di impiego o di  allacciamento  alle
fonti di energia e di movimento; 
   3) insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere  installato
e che puo' funzionare solo dopo essere stato montato su un  mezzo  di
trasporto o installato in un edificio o in una costruzione; 
   4) insiemi di macchine, di cui  ai  numeri  1),  2)  e  3),  o  di
quasi-macchine, di cui alla  lettera  g),  che  per  raggiungere  uno
stesso risultato sono disposti  e  comandati  in  modo  da  avere  un
funzionamento solidale; 
   5) insieme di parti o di componenti, di  cui  almeno  uno  mobile,
collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e
la cui unica fonte di energia e' la forza umana diretta; 
   b) «attrezzatura intercambiabile»: dispositivo che, dopo la  messa
in servizio di una macchina o di  un  trattore,  e'  assemblato  alla
macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine  di  modificarne
la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui  tale
attrezzatura non e' un utensile; 
   c) «componente di sicurezza»: componente: 
   1) destinato ad espletare una funzione di sicurezza; 
   2) immesso sul mercato separatamente; 
   3) il cui guasto ovvero malfunzionamento, mette a  repentaglio  la
sicurezza delle persone; 
   4) che non e'  indispensabile  per  lo  scopo  per  cui  e'  stata
progettata la macchina o che per tale funzione puo' essere sostituito
con altri componenti. 
   d) «accessori di  sollevamento»:  componenti  o  attrezzature  non
collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la  presa
del carico, disposti tra la macchina e il carico  oppure  sul  carico
stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e  ad
essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature  e  le
loro componenti sono considerate accessori di sollevamento; 
   e) «catene, funi e cinghie»: catene, funi e cinghie  progettate  e
costruite a fini di sollevamento come parte  integrante  di  macchine
per il sollevamento o di accessori di sollevamento; 
   f) «dispositivi amovibili di trasmissione  meccanica»:  componenti
amovibili destinati alla trasmissione di  potenza  tra  una  macchina
semovente  o  un  trattore  e   una   macchina   azionata,   mediante
collegamento  al  primo  supporto   fisso   di   quest'ultima;   tali
dispositivi,  ove  immessi  sul  mercato  muniti  di   ripari,   sono
considerati come un singolo prodotto; 
   g) «quasi-macchine»: insiemi che costituiscono quasi una macchina,
ma che, da soli, non sono in grado di garantire  un'applicazione  ben
determinata; un sistema di  azionamento  e'  una  quasi-macchina;  le
quasi-macchine sono unicamente  destinate  ad  essere  incorporate  o
assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine  o  apparecchi
per costituire una macchina disciplinata dal presente decreto; 
   h)  «immissione  sul  mercato»:  prima   messa   a   disposizione,
all'interno della Comunita', a titolo  oneroso  o  gratuito,  di  una
macchina o di  una  quasi-macchina  a  fini  di  distribuzione  o  di
utilizzazione; 
   i) «fabbricante»: persona fisica  o  giuridica  che  progetta  e/o
realizza una macchina  o  una  quasi-macchina  oggetto  del  presente
decreto, ed e' responsabile della conformita' della macchina o  della
quasi-macchina con il presente decreto ai  fini  dell'immissione  sul
mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero  per  uso
personale; in mancanza di un fabbricante  quale  definito  sopra,  e'
considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul
mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto
del presente decreto legislativo; 
   l) «mandatario»: qualsiasi persona fisica  o  giuridica  stabilita
all'interno della Comunita' che abbia ricevuto  mandato  scritto  dal
fabbricante per eseguire a  suo  nome,  in  tutto  o  in  parte,  gli
obblighi  e  le  formalita'  connesse   con   il   presente   decreto
legislativo; 
   m)  «messa  in  servizio»:  primo  utilizzo,  conforme  alla   sua
destinazione, all'interno della Comunita', di  una  macchina  oggetto
del presente decreto legislativo; 
   n) «norma armonizzata»: specifica tecnica adottata da un organismo
di normalizzazione, ovvero il  Comitato  europeo  di  normalizzazione
(CEN),  il  Comitato  europeo   di   normalizzazione   elettrotecnica
(CENELEC) o l'Istituto europeo  per  le  norme  di  telecomunicazione
(ETSI), nel quadro di un mandato rilasciato dalla Commissione europea
conformemente alle procedure istituite dalla direttiva  98/34/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,  che  prevede
un  procedura  d'informazione  nel  settore  delle  norme   e   delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione, e non avente carattere vincolante.