ART. 5 
        (Procedura di contestazione di una norma armonizzata) 
 
   1. Il Ministero dello sviluppo economico, qualora ritiene, anche a
seguito di segnalazione di altri Ministeri o  di  parti  interessate,
che  una  norma  armonizzata  non  soddisfi  pienamente  i  requisiti
essenziali di  sicurezza  e  di  tutela  della  salute  ai  quali  fa
riferimento e che sono enunciati nell'allegato I, presenta un atto di
contestazione  al  comitato  istituito  dalla   direttiva   98/34/CE,
esponendone i motivi.