ART. 6 
                     (Sorveglianza del mercato) 
 
   1. Riguardo alle macchine e alle quasi-macchine, gia' immesse  sul
mercato, le funzioni di autorita' di sorveglianza  per  il  controllo
della conformita' alle disposizioni del presente decreto legislativo,
sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico  e  dal  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, che operano attraverso i propri
organi ispettivi in coordinamento permanente  fra  loro  al  fine  di
evitare duplicazioni dei controlli. 
   2. Le amministrazioni di cui al  comma  1  si  avvalgono  per  gli
accertamenti di carattere tecnico, in conformita'  alla  legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio  dello  Stato,
dell'Istituto  superiore  di  prevenzione  e  sicurezza  del   lavoro
(ISPESL). 
   3. Qualora gli organi di vigilanza sui luoghi  di  lavoro  e  loro
pertinenze,  nell'espletamento  delle  loro  funzioni  ispettive   in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevino che  una  macchina
marcata CE o  una  quasi-macchina,  sia  in  tutto  o  in  parte  non
rispondente a uno  o  piu'  requisiti  essenziali  di  sicurezza,  ne
informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico  e  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
   4.  Qualora  sia  constatato  che  una  macchina  provvista  della
marcatura 'CE', accompagnata dalla dichiarazione CE di conformita'  e
utilizzata  conformemente  alla  sua  destinazione  o  in  condizioni
ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute  e  la
sicurezza delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici  o
dei beni, il Ministero dello sviluppo  economico,  con  provvedimento
motivato e notificato all'interessato, previa verifica dell'esistenza
dei rischi segnalati, ordina il ritiro della macchina dal mercato, ne
vieta l'immissione sul mercato ovvero  la  messa  in  servizio  o  ne
limita la libera  circolazione,  indicando  i  mezzi  di  impugnativa
avverso il provvedimento stesso ed il termine entro cui e'  possibile
ricorrere; gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle macchine  o
ad altra  limitazione  alla  loro  circolazione  sono  a  carico  del
fabbricante o del suo mandatario. 
   5. Qualora sia constatato, nel corso degli accertamenti di cui  al
comma 3, che una quasi-macchina, accompagnata dalla dichiarazione  di
incorporazione, gia' immessa  sul  mercato,  non  sia  conforme  alle
disposizioni di cui al presente  decreto  legislativo,  il  Ministero
dello sviluppo economico  ne  vieta  l'immissione  sul  mercato,  con
provvedimento   motivato   e    notificato    all'interessato,    con
l'indicazione dei  mezzi  di  impugnativa  avverso  il  provvedimento
stesso e del termine entro cui e' possibile ricorrere. 
   6. Qualora le misure di cui ai commi 4 e 5 sono  motivate  da  una
lacuna  delle  norme  armonizzate,  il   Ministero   dello   sviluppo
economico, ove intenda mantenerle anche all'esito delle consultazioni
di  cui  all'articolo  7,  comma  2,  avvia  la  procedura   di   cui
all'articolo 5. 
   7. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i  provvedimenti
di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ed agli organi segnalanti la presunta  non  conformita'.  Nel
caso in cui  la  segnalazione  pervenga  da  Organismi  di  vigilanza
locali, quali ASL o ARPA, i provvedimenti sono  comunicati  anche  ai
competenti uffici regionali eventualmente  tramite  il  coordinamento
regionale  di  settore  costituito  nell'ambito  di  attivita'  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
   8. Il Ministero dello  sviluppo  economico  coopera,  secondo  gli
indirizzi  dati  dalla  Commissione  europea,  con  le  autorita'  di
sorveglianza del mercato degli altri Stati membri.