(Allegato II)
                                                          ALLEGATO II 
(previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera e), dall'articolo 4, 
                    comma 1, e dall'articolo 10, comma 1, lettera c)) 
 
   Dichiarazioni 
 
   1. CONTENUTO 
 
   A. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' DI UNA MACCHINA 
   La dichiarazione e le relative traduzioni  devono  essere  redatte
alle stesse condizioni previste per le istruzioni [cfr.  allegato  I,
punto 1.7.4.1, lettere a) e b)] e devono essere dattiloscritte oppure
scritte a mano in caratteri maiuscoli. 
   Tale dichiarazione riguarda esclusivamente la macchina nello stato
in cui e' stata immessa sul mercato, escludendo i componenti aggiunti
e/o le operazioni effettuate successivamente dall'utente finale. 
   La dichiarazione CE di conformita'  deve  contenere  gli  elementi
seguenti: 
   1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se  del
caso, del suo mandatario; 
   2. nome e indirizzo della  persona  autorizzata  a  costituire  il
fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunita'; 
   3. descrizione e identificazione della macchina, con denominazione
generica, funzione, modello, tipo,  numero  di  serie,  denominazione
commerciale; 
   4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente  che  la
macchina  e'  conforme  a  tutte  le  disposizioni  pertinenti  della
direttiva 2006/42/CE e, se del caso, un'indicazione  analoga  con  la
quale si dichiara la conformita' alle altre direttive comunitarie e/o
disposizioni pertinenti alle  quali  la  macchina  ottempera.  Questi
riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea; 
   5. all'occorrenza, nome, indirizzo  e  numero  di  identificazione
dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE  del  tipo  di
cui all'allegato IX e il  numero  dell'attestato  dell'esame  CE  del
tipo; 
   6. all'occorrenza, nome, indirizzo  e  numero  di  identificazione
dell'organismo notificato che ha approvato  il  sistema  di  garanzia
qualita' totale di cui all'allegato X; 
   7. all'occorrenza,  riferimento  alle  norme  armonizzate  di  cui
all'articolo 4 che sono state applicate; 
   8.  all'occorrenza,  riferimento  ad  altre  norme  e   specifiche
tecniche applicate; 
   9. luogo e data della dichiarazione; 
   10. identificazione e firma della persona autorizzata  a  redigere
la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario. 
 
   B. DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE DI QUASI-MACCHINE 
   La dichiarazione e le relative traduzioni  devono  essere  redatte
alle stesse condizioni previste per le istruzioni [cfr.  allegato  I,
punto 1.7.4.1, lettere a)  e  b)],  e  devono  essere  dattiloscritte
oppure scritte a mano in caratteri maiuscoli. 
   La dichiarazione di incorporazione  deve  contenere  gli  elementi
seguenti: 
   1. ragione sociale e  indirizzo  completo  del  fabbricante  della
quasi-macchina e, se del caso, del suo mandatario; 
   2. nome e indirizzo della  persona  autorizzata  a  costituire  la
documentazione tecnica pertinente, che deve  essere  stabilita  nella
Comunita'; 
   3.  descrizione  e  identificazione  della   quasi-macchina,   con
denominazione generica, funzione, modello,  tipo,  numero  di  serie,
denominazione commerciale; 
   4. un'indicazione con la quale si  dichiara  esplicitamente  quali
requisiti essenziali della  direttiva  2006/42/CE  sono  applicati  e
rispettati e  che  la  documentazione  tecnica  pertinente  e'  stata
compilata  in  conformita'  dell'allegato  VII  B  e,  se  del  caso,
un'indicazione con la quale si  dichiara  che  la  quasi-macchina  e'
conforme  ad   altre   direttive   comunitarie   pertinenti.   Questi
riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea; 
   5.  un  impegno  a  trasmettere,  in  risposta  a  una   richiesta
adeguatamente  motivata  delle  autorita'   nazionali,   informazioni
pertinenti sulle quasi-macchine. L'impegno comprende le modalita'  di
trasmissione  e  lascia  impregiudicati  i  diritti   di   proprieta'
intellettuale del fabbricante della quasi-macchina; 
   6. una dichiarazione secondo cui la quasi-macchina non deve essere
messa in servizio finche' la  macchina  finale  in  cui  deve  essere
incorporata non e' stata  dichiarata  conforme,  se  del  caso,  alle
disposizioni della direttiva 2006/42/CE; 
   7. luogo e data della dichiarazione; 
   8. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la
dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario. 
 
   2. CUSTODIA 
   Il fabbricante della  macchina  o  il  suo  mandatario  custodisce
l'originale della dichiarazione CE di conformita' per un  periodo  di
almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione della macchina. 
   Il fabbricante della quasi-macchina o il suo mandatario custodisce
l'originale della dichiarazione di incorporazione per un  periodo  di
almeno  dieci  anni   dall'ultima   data   di   fabbricazione   della
quasi-macchina.