(Allegato IX)
                                                          ALLEGATO IX 
(previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera b), e comma 4, lettera 
                                                                  a)) 
 
   Esame CE del tipo 
   L'esame CE del tipo e' la procedura secondo la quale un  organismo
notificato verifica e attesta che un modello rappresentativo  di  una
macchina di cui  all'allegato  IV  (di  seguito  "tipo")  soddisfa  i
requisiti della direttiva 2006/42/CE. 
   1. Il fabbricante o il suo mandatario  deve  elaborare,  per  ogni
tipo, il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A. 
   2. Per ogni tipo, la domanda d'esame CE del tipo e' presentata dal
fabbricante o dal suo mandatario ad un organismo  notificato  di  sua
scelta. 
   La domanda contiene: 
   - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del  caso,  del  suo
mandatario, 
   - una dichiarazione scritta che specifichi che la  stessa  domanda
non e' stata presentata a un altro organismo notificato, 
   - il fascicolo tecnico. 
   Inoltre  il  richiedente  mette  a   disposizione   dell'organismo
notificato un campione del tipo. L'organismo notificato puo' chiedere
altri campioni, se il programma delle prove lo richiede. 
   3. L'organismo notificato: 
   3.1. esamina il fascicolo tecnico, verifica che il tipo sia  stato
fabbricato conformemente a tale fascicolo e  individua  gli  elementi
che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili
delle norme di cui all'articolo 4, comma 2, nonche' gli  elementi  la
cui progettazione non si basa sulle  disposizioni  applicabili  delle
suddette norme; 
   3.2. effettua o fa effettuare i controlli,  le  misurazioni  e  le
prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate soddisfano i
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della  salute  previsti
dalla direttiva 2006/42/CE, qualora  non  siano  state  applicate  le
norme di cui all'articolo 4, comma 2; 
   3.3. effettua o fa effettuare i controlli,  le  misurazioni  e  le
prove necessarie per verificare se, qualora siano state applicate  le
norme armonizzate di cui all'articolo 4, comma 2, l'applicazione  sia
effettiva; 
   3.4. si accorda con il richiedente sul luogo in cui verificare che
il tipo  e'  stato  fabbricato  conformemente  al  fascicolo  tecnico
esaminato ed effettuare  i  controlli,  le  misurazioni  e  le  prove
necessari. 
   4. Se il  tipo  e'  conforme  alle  disposizioni  della  direttiva
2006/42/CE,  l'organismo  notificato  rilascia  al   richiedente   un
attestato di esame CE  del  tipo.  L'attestato  contiene  il  nome  e
l'indirizzo del fabbricante e del suo mandatario,  i  dati  necessari
all'identificazione del tipo approvato, le conclusioni  dell'esame  e
le condizioni di validita' dell'attestato. 
   Il fabbricante e l'organismo notificato  conservano  per  quindici
anni dal rilascio dell'attestato una copia del medesimo, il fascicolo
tecnico e tutti i documenti significativi che lo riguardano. 
   5. Qualora il tipo non soddisfi le  prescrizioni  della  direttiva
2006/42/CE, l'organismo notificato rifiuta il rilascio al richiedente
dell'attestato di esame CE del tipo e motiva  tale  rifiuto  fornendo
tutti i dettagli. Esso ne informa il richiedente, gli altri organismi
notificati e lo Stato membro che l'ha  notificato.  Va  prevista  una
procedura di ricorso. 
   6. Il richiedente informa l'organismo notificato  che  detiene  il
fascicolo tecnico relativo all'attestato di  esame  CE  del  tipo  di
tutte  le  modifiche  apportate  al   tipo   approvato.   L'organismo
notificato esamina tali modifiche e deve o  confermare  la  validita'
dell'attestato di esame CE del tipo esistente o emetterne uno  nuovo,
se le modifiche sono tali da rimettere in questione la conformita' ai
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela  della  salute  o  alle
condizioni di utilizzo previste del tipo. 
   7.  La  Commissione,  gli  Stati  membri  e  gli  altri  organismi
notificati possono ottenere, su richiesta, una copia degli  attestati
di esame CE del tipo. Su richiesta motivata,  la  Commissione  e  gli
Stati membri possono ottenere una copia del fascicolo tecnico  e  dei
risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. 
   8. I fascicoli e la corrispondenza  riguardanti  le  procedure  di
esame CE del tipo  sono  redatti  nella(e)  lingua(e)  comunitaria(e)
ufficiale(i) dello Stato  membro  in  cui  e'  stabilito  l'organismo
notificato o in ogni altra lingua comunitaria ufficiale che esso puo'
accettare. 
   9. Validita' dell'attestato di esame CE del tipo 
   9.1. L'organismo notificato ha la  responsabilita'  permanente  di
assicurare che l'attestato di esame CE del tipo rimanga valido.  Esso
informa il fabbricante di ogni eventuale cambiamento di  rilievo  che
avesse un'implicazione sulla  validita'  dell'attestato.  L'organismo
notificato revoca gli attestati non piu' validi. 
   9.2.  Il  fabbricante  della   macchina   in   questione   ha   la
responsabilita' permanente  di  assicurare  che  detta  macchina  sia
conforme al corrispondente stato dell'arte. 
   9.3. Il fabbricante chiede all'organismo notificato di riesaminare
la validita' dell'attestato di esame CE del tipo ogni cinque anni. 
   Se considera che l'attestato  rimane  valido  tenuto  conto  dello
stato dell'arte, l'organismo notificato ne proroga la  validita'  per
altri cinque anni. 
   Il fabbricante e l'organismo notificato conservano  una  copia  di
tale  attestato,  del  fascicolo  tecnico  e  di  tutti  i  documenti
pertinenti per un periodo di  15  anni  a  decorrere  dalla  data  di
rilascio dell'attestato in questione. 
   9.4. Qualora la validita' dell'attestato di esame CE del tipo  non
sia prorogata, il fabbricante  cessa  di  immettere  sul  mercato  la
macchina in questione.