ART. 2 
                            (Definizioni) 
1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  si   applicano   le   seguenti
definizioni: 
a)  infrastruttura  per  l'informazione  territoriale  -  INSPIRE:  i
metadati; i set di dati territoriali e i  servizi  relativi  ai  dati
territoriali; i servizi e le  tecnologie  di  rete;  gli  accordi  in
materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati e i  meccanismi,
i  processi  e  le  procedure  di  coordinamento  e  di  monitoraggio
stabilite, attuate  o  rese  disponibili  conformemente  al  presente
decreto; 
b)  dati  territoriali:  i  dati  che   attengono,   direttamente   o
indirettamente, a una localita' o un'area geografica specifica; 
c) set di dati territoriali:  una  collezione  di  dati  territoriali
identificabili; 
d) servizi relativi ai dati territoriali: le operazioni  che  possono
essere  eseguite,   con   un'applicazione   informatica,   sui   dati
territoriali contenuti nei set  dei  medesimi  dati  o  sui  metadati
connessi; 
e) oggetto territoriale: una rappresentazione astratta di un fenomeno
reale connesso con una localita' o un'area geografica specifica; 
f)  metadati:  le  informazioni  che  descrivono  i   set   di   dati
territoriali e i  servizi  ad  essi  relativi  e  che  consentono  di
ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi; 
g) interoperabilita': la possibilita' per i set di dati  territoriali
di essere combinati, e per i servizi di interagire, senza  interventi
manuali ripetitivi, in modo che il risultato sia coerente  e  che  il
valore aggiunto dei set di dati e dei servizi ad  essi  relativi  sia
potenziato; 
h) geoportale INSPIRE: un sito internet, o equivalente, che  fornisce
l'accesso, a livello europeo, ai servizi di cui all'articolo 7; 
i) autorita' pubblica: 
1) qualsiasi amministrazione pubblica, a livello statale, regionale o
locale, le aziende autonome  e  speciali,  gli  enti  pubblici  ed  i
concessionari di pubblici servizi, gli organi consultivi pubblici; 
2)  qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica  che  eserciti  funzioni
amministrative pubbliche, ivi compresi compiti, attivita'  o  servizi
specifici aventi attinenza con l'ambiente; 
3) qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia  responsabilita'  o
funzioni pubbliche o presti servizi  pubblici  aventi  attinenza  con
l'ambiente sotto il controllo degli organi o delle persone di cui  ai
numeri 1) o 2). 
k)  elenco  ufficiale  delle  autorita'  pubbliche:  la   fonte   per
l'individuazione delle autorita'  responsabili  della  disponibilita'
dei set di dati territoriali di cui all'articolo 1, comma  3,  e  dei
servizi ad essi relativi; 
l) l'indice dei cataloghi pubblici dell'informazione  ambientale:  la
base dati informatizzata dei  cataloghi,  disponibili  con  strumenti
telematici, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  19  agosto
2005, n.195, disponibili in formato elettronico; 
m)  geoportale  nazionale:  un  sito  internet,  o  equivalente,  che
fornisce accesso a livello nazionale ai servizi di  cui  all'articolo
7. 
 
          Note all'art. 2:
             - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto
          2005, n. 195 cosi' recita:
             «Art. 4 (Cataloghi e punti d'informazione). - 1. Al fine
          di   fornire   al   pubblico  tutte  le  notizie  utili  al
          reperimento  dell'informazione  ambientale,  entro sei mesi
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto,
          l'autorita'   pubblica   istituisce   e   aggiorna   almeno
          annualmente  appositi  cataloghi pubblici dell'informazione
          ambientale     contenenti    l'elenco    delle    tipologie
          dell'informazione  ambientale  detenuta  ovvero  si  avvale
          degli   uffici  per  le  relazioni  con  il  pubblico  gia'
          esistenti.
             2.  L'autorita'  pubblica puo' evidenziare nei cataloghi
          di  cui  al comma 1 le informazioni ambientali detenute che
          non  possono  essere diffuse al pubblico ai sensi dell'art.
          5.
             3.  L'autorita'  pubblica informa in maniera adeguata il
          pubblico   sul   diritto   di   accesso  alle  informazioni
          ambientali disciplinato dal presente decreto.».