ART. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: a) infrastruttura per l'informazione territoriale - INSPIRE: i metadati; i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali; i servizi e le tecnologie di rete; gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati e i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e di monitoraggio stabilite, attuate o rese disponibili conformemente al presente decreto; b) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una localita' o un'area geografica specifica; c) set di dati territoriali: una collezione di dati territoriali identificabili; d) servizi relativi ai dati territoriali: le operazioni che possono essere eseguite, con un'applicazione informatica, sui dati territoriali contenuti nei set dei medesimi dati o sui metadati connessi; e) oggetto territoriale: una rappresentazione astratta di un fenomeno reale connesso con una localita' o un'area geografica specifica; f) metadati: le informazioni che descrivono i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi; g) interoperabilita': la possibilita' per i set di dati territoriali di essere combinati, e per i servizi di interagire, senza interventi manuali ripetitivi, in modo che il risultato sia coerente e che il valore aggiunto dei set di dati e dei servizi ad essi relativi sia potenziato; h) geoportale INSPIRE: un sito internet, o equivalente, che fornisce l'accesso, a livello europeo, ai servizi di cui all'articolo 7; i) autorita' pubblica: 1) qualsiasi amministrazione pubblica, a livello statale, regionale o locale, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, gli organi consultivi pubblici; 2) qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti funzioni amministrative pubbliche, ivi compresi compiti, attivita' o servizi specifici aventi attinenza con l'ambiente; 3) qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia responsabilita' o funzioni pubbliche o presti servizi pubblici aventi attinenza con l'ambiente sotto il controllo degli organi o delle persone di cui ai numeri 1) o 2). k) elenco ufficiale delle autorita' pubbliche: la fonte per l'individuazione delle autorita' responsabili della disponibilita' dei set di dati territoriali di cui all'articolo 1, comma 3, e dei servizi ad essi relativi; l) l'indice dei cataloghi pubblici dell'informazione ambientale: la base dati informatizzata dei cataloghi, disponibili con strumenti telematici, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, disponibili in formato elettronico; m) geoportale nazionale: un sito internet, o equivalente, che fornisce accesso a livello nazionale ai servizi di cui all'articolo 7.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 cosi' recita: «Art. 4 (Cataloghi e punti d'informazione). - 1. Al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili al reperimento dell'informazione ambientale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorita' pubblica istituisce e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici dell'informazione ambientale contenenti l'elenco delle tipologie dell'informazione ambientale detenuta ovvero si avvale degli uffici per le relazioni con il pubblico gia' esistenti. 2. L'autorita' pubblica puo' evidenziare nei cataloghi di cui al comma 1 le informazioni ambientali detenute che non possono essere diffuse al pubblico ai sensi dell'art. 5. 3. L'autorita' pubblica informa in maniera adeguata il pubblico sul diritto di accesso alle informazioni ambientali disciplinato dal presente decreto.».