Art. 10 
              (Registro italiano dei brevetti europei) 
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi iscrive in apposito registro,
di cui all'articolo 139 del Codice, i brevetti europei per i quali e'
stata richiesta la convalida unitamente  alle  indicazioni  riportate
nel registro europeo dei brevetti. 
2. Nel registro si devono riportare la data e il numero  di  deposito
delle traduzioni di cui all'articolo 56, comma  3,  del  Codice,  gli
atti elencati all'articolo 138 del Codice, le annotazioni e le  tasse
di mantenimento annuali. 
 
          Note all'art. 10: 
             - Si riporta l'art. 139 e 138 del decreto legislativo n.
          30 del 2005: 
             «Art. 139 (Effetti della trascrizione). - 1. Gli atti  e
          le sentenze,  tranne  i  testamenti  e  gli  altri  atti  e
          sentenze indicati alle lettere d), i) ed l) dell'art.  138,
          finche' non siano trascritti, non hanno effetto  di  fronte
          ai  terzi  che  a  qualunque  titolo  hanno  acquistato   e
          legalmente conservato  diritti  sul  titolo  di  proprieta'
          industriale. 
             2. Nel conflitto di piu' acquirenti dello stesso diritto
          di  proprieta'  industriale  dal  medesimo   titolare,   e'
          preferito chi ha trascritto per  primo  il  suo  titolo  di
          acquisto. 
             3. La trascrizione del verbale di pignoramento,  finche'
          dura  la  sua  efficacia,  sospende   gli   effetti   delle
          trascrizioni  ulteriori  degli  atti   e   delle   sentenze
          anzidetti. Gli effetti di tali  trascrizioni  vengono  meno
          dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purche'
          avvenga entro tre  mesi  dalla  data  della  aggiudicazione
          stessa. 
             4. I  testamenti  e  gli  atti  che  provano  l'avvenuta
          legittima  successione  e   le   sentenze   relative   sono
          trascritti  solo   per   stabilire   la   continuita'   dei
          trasferimenti. 
             5. Sono opponibili ai terzi gli atti che  trasferiscono,
          in tutto o in parte, ovvero modificano i  diritti  inerenti
          ad una domanda o ad un brevetto europeo, a  condizione  che
          siano stati trascritti nel Registro italiano  dei  brevetti
          europei.». 
             «Art. 138  (Trascrizione).  -  1.  Debbono  essere  resi
          pubblici mediante trascrizione  presso  l'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi: 
              a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito,  che
          trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su  titoli  di
          proprieta' industriale; 
              b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito,  che
          costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali
          o reali  di  godimento  privilegi  speciali  o  diritti  di
          garanzia, costituiti ai sensi dell'art. 140  concernenti  i
          titoli anzidetti; 
              c) gli atti di divisione, di societa', di  transazione,
          di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a)
          e b); 
              d) il verbale di pignoramento; 
              e) il verbale di aggiudicazione in  seguito  a  vendita
          forzata; 
              f) il verbale di sospensione della vendita di parte dei
          diritti di  proprieta'  industriale  pignorati  per  essere
          restituiti al debitore, a norma  del  codice  di  procedura
          civile; 
              g) i decreti di espropriazione per  causa  di  pubblica
          utilita'; 
              h) le sentenze che dichiarano  l'esistenza  degli  atti
          indicati nelle lettere a), b) e c), quando  tali  atti  non
          siano stati precedentemente  trascritti.  Le  sentenze  che
          pronunciano la nullita', l'annullamento, la risoluzione, la
          rescissione, la revocazione di un  atto  trascritto  devono
          essere annotate in margine alla trascrizione  dell'atto  al
          quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte  le
          domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze  di  cui
          al presente  articolo.  In  tale  caso  gli  effetti  della
          trascrizione  della  sentenza  risalgono  alla  data  della
          trascrizione della domanda giudiziale; 
              i) i testamenti  e  gli  atti  che  provano  l'avvenuta
          successione legittima e le sentenze relative; 
              l)  le  sentenze  di  rivendicazione  di   diritti   di
          proprieta' industriale e le relative domande giudiziali; 
              m) le sentenze che dispongono la conversione di  titoli
          di proprieta'  industriale  nulli  e  le  relative  domande
          giudiziali; 
              n)  le  domande  giudiziali  dirette  ad  ottenere   le
          sentenze di cui al  presente  articolo.  In  tal  caso  gli
          effetti della trascrizione della  sentenza  risalgono  alla
          data della trascrizione della domanda giudiziale. 
             2. La trascrizione e' soggetta al pagamento del  diritto
          prescritto. 
             3. Per ottenere la  trascrizione,  il  richiedente  deve
          presentare apposita nota di trascrizione,  sotto  forma  di
          domanda,  allegando  copia  autentica  dell'atto   pubblico
          ovvero l'originale o la  copia  autentica  della  scrittura
          privata autenticata ovvero qualsiasi  altra  documentazione
          prevista dall'art. 195. 
             4. L'Ufficio italiano brevetti e  marchi,  esaminata  la
          regolarita' formale degli  atti,  procede,  senza  ritardo,
          alla  trascrizione  con  la  data  di  presentazione  della
          domanda. 
             5.   L'ordine   delle   trascrizioni   e'    determinato
          dall'ordine di presentazione delle domande. 
             6. Le  omissioni  o  le  inesattezze  che  non  inducano
          incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere  o
          sul titolo  di  proprieta'  industriale  a  cui  l'atto  si
          riferisce    non     comportano     l'invalidita'     della
          trascrizione.». 
             - Per il testo dell'art. 56 del decreto  legislativo  n.
          30 del 2005, si veda nelle note all'art. 1.