Art. 17 
                 (Marchi collettivi internazionali) 
1.  Per  i  marchi  collettivi  internazionali,   registrati   presso
l'Organizzazione Mondiale della  Proprieta'  Intellettuale  ai  sensi
dell'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei  marchi
o  del  Protocollo  relativo  a  tale  Accordo,  copia,   debitamente
sottoscritta dal richiedente, del regolamento  che  disciplina  l'uso
del marchio,  previsto  dall'articolo  11  del  Codice,  deve  essere
presentata,  previa  elezione  di  domicilio  nello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 197, comma 1 del Codice o tramite mandatario,  nominato
ai sensi  dell'articolo  201  del  Codice,  direttamente  all'Ufficio
italiano  brevetti  e  marchi  entro  tre  mesi  dalla  data  in  cui
l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale notifica  la
registrazione  internazionale  o   la   sua   estensione   successiva
all'Ufficio. 
2.  Il  regolamento,  se  redatto  in  altra  lingua,   deve   essere
accompagnato dalla traduzione in lingua italiana dichiarata  conforme
ai sensi dell'articolo 6. 
 
          Note all'art. 17: 
             - Per il testo dell'art. 11 del decreto  legislativo  n.
          30 del 2005, si veda nelle note all'art. 11. 
             - Per il testo dell'art. 197 del decreto legislativo  n.
          30 del 2005, si veda nelle note alle premesse. 
             - Per il testo dell'art. 201 del decreto legislativo  n.
          30 del 2005, si veda nelle note all'art. 16.