Art. 19
                (Marchio gia' registrato all'estero)
1.   Il   richiedente  che  nella  domanda  di  registrazione  faccia
riferimento  ad  una  precedente registrazione ottenuta per lo stesso
identico  marchio  in  altro  Stato  da lui o da un suo avente causa,
dovra'  unire  alla domanda un certificato dal quale risulti in quale
data  e  sotto quale numero d'ordine sia stata fatta la registrazione
all'estero.
2.  Se  la  registrazione  all'estero  abbia  avuto luogo a favore di
altri,  il  richiedente  deve  produrre  il titolo di acquisto con il
quale sia stato attuato il trasferimento del marchio.
3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere accompagnati dalla
traduzione   in   lingua   italiana   dichiarata  conforme  ai  sensi
dell'articolo 6.